Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1766/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1766 della Commissione del 25 novembre 2020 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Pubblicato: 25/11/2020 In vigore dal: 25/11/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1766 della Commissione del 25 novembre 2020 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1766 of 25 November 2020 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

26.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 397/26 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1766 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 25, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione ( 2 ) («l’accordo di recesso»), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta ( 3 ) . In virtù dell’accordo di recesso e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei Comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1°febbraio 2020 e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito il 31 dicembre 2020. (2) I depositari centrali di titoli («CSD») hanno un ruolo essenziale sui mercati finanziari. La registrazione dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizi di notariato») e la tenuta dei conti titoli al livello più elevato («servizi di tenuta centralizzata dei conti») aumentano la trasparenza e proteggono gli investitori, poiché garantiscono l’integrità dell’emissione di titoli impedendo la creazione o la riduzione indebite di titoli emessi. I CSD gestiscono inoltre i sistemi di regolamento titoli che garantiscono che le operazioni su titoli siano regolate in modo tempestivo e adeguato. Tali funzioni sono essenziali nei processi di compensazione e di regolamento post-negoziazione. I sistemi di regolamento titoli sono essenziali anche per la politica monetaria in quanto sono strettamente correlati all’ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria. (3) A decorrere dal 1 o gennaio 2021 i CSD stabiliti nel Regno Unito («CSD del Regno Unito») saranno considerati CSD di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. In quanto tali, non potranno prestare servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione agli strumenti finanziari costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a meno che siano riconosciuti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «ESMA») in conformità dell’articolo 25 del predetto regolamento. In mancanza di tale riconoscimento, gli emittenti dell’Unione non potranno ricorrere a CSD del Regno Unito per i servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a titoli costituiti ai sensi della legislazione di uno Stato membro. Una tale situazione può creare per gli emittenti dell’Unione difficoltà temporanee a rispettare gli obblighi di legge, in quanto attualmente i servizi forniti dai CSD del Regno Unito in relazione a titoli societari e fondi indicizzati quotati (ETF) costituiti a norma del diritto nazionale irlandese («titoli societari e ETF irlandesi») non sono forniti da CSD autorizzati nell’Unione («CSD dell’Unione»). È pertanto giustificato e nell’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri garantire che dopo il 31 dicembre 2020 i CSD del Regno Unito possano continuare a prestare servizi nell’Unione per un periodo di tempo limitato. (4) L’ESMA può riconoscere i CSD stabiliti in paesi terzi solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano detti CSD sono equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. In considerazione del rischio che il Regno Unito recedesse dall’Unione senza la conclusione di un accordo di recesso, la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione ( 4 ) aveva concesso l’equivalenza al quadro giuridico e di vigilanza del Regno Unito per il periodo fino al 30 marzo 2021. A seguito della conclusione dell’accordo di recesso, detta decisione di esecuzione non è mai diventata applicabile. I CSD dell’Unione sono ad uno stadio avanzato nel processo di sviluppo di servizi in relazione ai titoli societari e agli ETF irlandesi, per consentire agli emittenti dell’Unione di migrare le loro posizioni, ma tali lavori non saranno pienamente ultimati quando il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario e nell’interesse dell’Unione e degli Stati membri che le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano i CSD del Regno Unito siano considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 per un periodo di sei mesi. (5) A norma dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CSD ivi stabiliti sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. (6) In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD ivi stabiliti soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 909/2014. Entro la fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020, i CSD del Regno Unito devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha recepito nell’ordinamento interno le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 con effetto dalla fine del periodo di transizione. (7) In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD stabiliti nel paese terzo siano soggetti su base continuativa a un’efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa. Fino alla fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020, i CSD del Regno Unito sono soggetti alla vigilanza della Banca d’Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. A seguito del recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nell’ordinamento interno del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra rimarrà responsabile della vigilanza dei CSD a decorrere dalla fine del periodo di transizione e, per il momento, non vi sono indicazioni che siano previsti cambiamenti significativi di tale vigilanza. (8) In terzo luogo, il quadro giuridico del paese terzo deve prevedere un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi. Questo elemento è garantito dal recepimento nell’ordinamento interno del Regno Unito del sistema di equivalenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. Inoltre, il Regno Unito ha introdotto specifiche disposizioni transitorie che consentono ai CSD di paesi terzi di prestare nel Regno Unito servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti per un periodo di almeno sei mesi dopo che il Regno Unito avrà stabilito l’equivalenza del quadro giuridico del paese terzo. (9) Su tale base si può concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito che saranno applicabili ai CSD del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso soddisfano le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014. (10) La presente decisione si basa sulle informazioni attualmente disponibili sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Alla luce dell’annuncio del Regno Unito secondo cui alcuni requisiti che entreranno in vigore in futuro nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione non saranno recepiti nell’ordinamento interno, le disposizioni legislative e di vigilanza attualmente in vigore nel Regno Unito possono essere considerate equivalenti solo per un periodo di tempo limitato. Dato l’annuncio del Regno Unito circa le future divergenze per quanto riguarda le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito, i partecipanti al mercato dovrebbero prepararsi alla possibilità che non sia adottata un’ulteriore decisione di equivalenza in questo ambito. (11) La conclusione di un accordo di cooperazione completo ed efficace tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra a norma dell’articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 garantisce lo scambio proattivo di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza. In particolare, detto accordo deve garantire che l’ESMA abbia accesso immediato e su base continuativa in tutte le situazioni, comprese le situazioni di emergenza, a tutte le informazioni da essa richieste. L’accordo di cooperazione garantisce anche che l’ESMA possa condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto dei CSD del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie a dette autorità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. (12) Le autorità del Regno Unito dovrebbero informare l’Unione di tutte le modifiche al quadro giuridico e di vigilanza del Regno Unito che incidono sulla prestazione di servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti nel Regno Unito. La Commissione, in cooperazione con l’ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni legislative e di vigilanza che riguardano la prestazione di detti servizi nel Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l’efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra. La Commissione può procedere a un riesame in qualsiasi momento qualora sviluppi pertinenti rendano necessario il riesame dell’equivalenza concessa dalla presente decisione, anche nel caso in cui le autorità del Regno Unito non cooperino efficacemente, non consentano una valutazione efficace del rischio che i CSD del Regno Unito pongono all’Unione o ai suoi Stati membri o le azioni intraprese dai CSD del Regno Unito o dalla Banca d’Inghilterra promuovano una concorrenza indebita e sleale. (13) Nell’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri e al fine di concedere ai CSD dell’Unione il tempo necessario per sviluppare ulteriormente la loro offerta di servizi in relazione ai titoli societari e agli ETF irlandesi e agli emittenti dell’Unione il tempo necessario per trasferire le loro posizioni verso CSD dell’Unione, la presente decisione dovrebbe scadere sei mesi dopo la data di applicazione. (14) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di garantire la certezza del diritto per gli emittenti dell’Unione prima della fine del periodo di transizione conformemente all’accordo di recesso. La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno. (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai depositari centrali di titoli già stabiliti e autorizzati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 909/2014. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1 . ( 2 ) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ). ( 3 ) Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito ( GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 47 ).

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