Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1787/2020

Decisione (UE) 2020/1787 del Consiglio del 23 novembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE

Pubblicato: 23/11/2020 In vigore dal: 23/11/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1787 del Consiglio del 23 novembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE EN: Council Decision (EU) 2020/1787 of 23 November 2020 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the ACP-EU Committee of Ambassadors, as regards the amendment of Decision No 3/2019 of the ACP-EU Committee of Ambassadors to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement

Testo normativo

1.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 403/8 DECISIONE (UE) 2020/1787 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro ( 1 ) («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1 o aprile 2003. Conformemente alla decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE ( 2 ) («decisione sulle misure transitorie») esso si applica fino al 31 dicembre 2020. (2) A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati negoziati volti a un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 31 dicembre 2020, data in cui cessa l’attuale quadro giuridico, a causa, fra l’altro, dei ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, è necessario modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021. (3) L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo. (4) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 23 maggio 2019 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie ( 3 ) . Spetta pertanto al Comitato degli ambasciatori ACP-UE modificare le misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l’atto da adottare è vincolante per l’Unione. (6) Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE sarà applicato al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Tali misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, è di modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 oppure fino all’entrata in vigore o all’applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore. Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 . L’ accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ( GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27 ) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ( GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3 ). ( 2 ) Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE ( GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE ( GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1787/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R… Interpello AdE 600