Decisione (UE) 2021/1787 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di «cereale» o «cereali» a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
Decisione (UE) 2021/1787 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di «cereale» o «cereali» a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
EN: Council Decision (EU) 2021/1787 of 5 October 2021 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the International Grains Council as regards the amendment of the definition of ‘grain’ or ‘grains’ under the Grains Trade Convention, 1995
Testo normativo
11.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 359/103
DECISIONE (UE) 2021/1787 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di «cereale» o «cereali» a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 96/88/CE del Consiglio
(
1
)
l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («la convenzione»), che è entrata in vigore il 1
o
luglio 1995.
(2)
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione definisce il significato di «cereale» o «cereali» ai fini della convenzione. I membri del Consiglio internazionale dei cereali possono decidere di modificare tale definizione conformemente all'articolo 32 della convenzione.
(3)
Il 14 maggio 2021 il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di includere i legumi secchi nella definizione di «cereale» o «cereali» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione a decorrere dal 1
o
novembre 2021. Secondo la proposta, «le lenticchie, i piselli secchi, i ceci, i fagioli secchi, gli altri legumi secchi e i relativi prodotti sono inclusi nella definizione di “cereale” o di “cereali” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione sul commercio dei cereali del 1995».
(4)
Conformemente alla definizione e alla classificazione dei prodotti di base dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (progetto), del 1994, «I legumi da granella sono colture leguminose annuali che producono, racchiusi in un bacello, da 1 a 12 grani o semi di dimensione, forma e colore variabili. Sono impiegati sia per l'alimentazione umana che per l'alimentazione animale».
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di «cereale» o «cereali» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione, poiché è nell'interesse dell'Unione ampliare l'ambito dei prodotti contemplati dal Consiglio internazionale dei cereali tramite l'inclusione dei legumi secchi nella definizione di «cereale» o «cereali»,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali è votare a favore della modifica dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione sul commercio dei cereali, includendo i legumi secchi nella definizione di «cereale» o «cereali», conformemente alla proposta presentata dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 maggio 2021.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(
1
)
Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (
GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47
).
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