Decisione (UE) 2021/1797 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applic
Decisione (UE) 2021/1797 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2021/1797 of 5 October 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the o
Testo normativo
12.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 361/48
DECISIONE (UE) 2021/1797 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione
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Commercio
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istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1
o
settembre 2017.
(2)
A norma dell’articolo 11 dell’allegato XVII dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.
(3)
Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adottarerà una decisione relativa alla modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo.
(4)
In conformità degli articoli 114, 124 e 138 dell’accordo, l’Unione e l’Ucraina riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione vigente dell’Ucraina a quella dell’Unione. L’Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione.
(5)
Considerando che diversi atti dell’Unione elencati nell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), nell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e nell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla siglatura del testo dell’accordo avvenuta in data 30 marzo 2012, è necessario modificare tali appendici e adeguare alcune scadenze per tener conto dei progressi già compiuti dall’Ucraina nel processo di ravvicinamento del suo diritto all’acquis dell’Unione.
(6)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), l’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l’appendice XVII - 5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato
(
1
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(
1
)
Cfr. documento ST 11503/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.
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