Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1798/2024

Decisione (UE) 2024/1798 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024

Pubblicato: 25/06/2024 In vigore dal: 25/06/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli importi della seconda quota di contributi che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1798 del Consiglio stabilisce gli importi dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare come seconda rata nel 2024. L'importo totale è fissato a 500 milioni di euro, suddiviso tra 400 milioni per la Commissione europea e 100 milioni per la Banca europea per gli investimenti (BEI). Questa decisione si applica ai 27 Stati membri dell'UE e al Regno Unito, che rimane parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES secondo l'accordo di recesso. Ogni Stato membro contribuisce in proporzione alla propria quota percentuale stabilita nel regolamento finanziario dell'11° FES, come riportato nell'allegato della decisione. Ad esempio, la Germania contribuisce con circa 102,9 milioni di euro (la quota maggiore), mentre Malta contribuisce con circa 190 mila euro (la quota minore). La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il 26 giugno 2024, per consentire l'applicazione tempestiva delle misure.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1798 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 EN: Council Decision (EU) 2024/1798 of 25 June 2024 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as the second instalment for 2024

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1798 26.6.2024 DECISIONE (UE) 2024/1798 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2024 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della seconda quota del contributo per il 2024. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) (accordo di recesso), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o a titolo di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio ( 4 ) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo («FES») devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così versati: a) per la Commissione 400 000 000 EUR; e b) per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR. Articolo 2 I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2024, di cui all’allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1 . ( 4 ) Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027( GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj ). ALLEGATO Seconda quota dei contributi al FES per il 2024 (in EUR) STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11 o FES (%) Seconda quota 2024 (in EUR) Totale Commissione BEI 11 o FES 11 o FES BELGIO 3,24927 12 997 080 3 249 270 16 246 350 BULGARIA 0,21853 874 120 218 530 1 092 650 CECHIA 0,79745 3 189 800 797 450 3 987 250 DANIMARCA 1,98045 7 921 800 1 980 450 9 902 250 GERMANIA 20,57980 82 319 200 20 579 800 102 899 000 ESTONIA 0,08635 345 400 86 350 431 750 IRLANDA 0,94006 3 760 240 940 060 4 700 300 GRECIA 1,50735 6 029 400 1 507 350 7 536 750 SPAGNA 7,93248 31 729 920 7 932 480 39 662 400 FRANCIA 17,81269 71 250 760 17 812 690 89 063 450 CROAZIA 0,22518 900 720 225 180 1 125 900 ITALIA 12,53009 50 120 360 12 530 090 62 650 450 CIPRO 0,11162 446 480 111 620 558 100 LETTONIA 0,11612 464 480 116 120 580 600 LITUANIA 0,18077 723 080 180 770 903 850 LUSSEMBURGO 0,25509 1 020 360 255 090 1 275 450 UNGHERIA 0,61456 2 458 240 614 560 3 072 800 MALTA 0,03801 152 040 38 010 190 050 PAESI BASSI 4,77678 19 107 120 4 776 780 23 883 900 AUSTRIA 2,39757 9 590 280 2 397 570 11 987 850 POLONIA 2,00734 8 029 360 2 007 340 10 036 700 PORTOGALLO 1,19679 4 787 160 1 196 790 5 983 950 ROMANIA 0,71815 2 872 600 718 150 3 590 750 SLOVENIA 0,22452 898 080 224 520 1 122 600 SLOVACCHIA 0,37616 1 504 640 376 160 1 880 800 FINLANDIA 1,50909 6 036 360 1 509 090 7 545 450 SVEZIA 2,93911 11 756 440 2 939 110 14 695 550 REGNO UNITO ( *1 ) 14,67862 58 714 480 14 678 620 73 393 100 TOTALE EU-27 E REGNO UNITO 100,00 400 000 000 100 000 000 500 000 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua delle riserve del 10 o e dell’11 o FES compensando il suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1798/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/1798 riguarda i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo, gli obblighi di versamento degli Stati membri, le quote di finanziamento pluriennale e la ripartizione proporzionale tra Commissione europea e BEI. Professionisti che operano in ambito di diritto dell'UE, cooperazione internazionale e finanziamenti europei consultano questa normativa per comprendere gli obblighi contributivi, le modalità di versamento e la gestione dei fondi destinati ai paesi ACP e ai territori d'oltremare.

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