Decisione (UE) 2024/1798 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
Quali sono gli importi della seconda quota di contributi che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2024?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1798 del Consiglio stabilisce gli importi dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare come seconda rata nel 2024. L'importo totale è fissato a 500 milioni di euro, suddiviso tra 400 milioni per la Commissione europea e 100 milioni per la Banca europea per gli investimenti (BEI). Questa decisione si applica ai 27 Stati membri dell'UE e al Regno Unito, che rimane parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES secondo l'accordo di recesso. Ogni Stato membro contribuisce in proporzione alla propria quota percentuale stabilita nel regolamento finanziario dell'11° FES, come riportato nell'allegato della decisione. Ad esempio, la Germania contribuisce con circa 102,9 milioni di euro (la quota maggiore), mentre Malta contribuisce con circa 190 mila euro (la quota minore). La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il 26 giugno 2024, per consentire l'applicazione tempestiva delle misure.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1798 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
EN: Council Decision (EU) 2024/1798 of 25 June 2024 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as the second instalment for 2024
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1798
26.6.2024
DECISIONE (UE) 2024/1798 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2024
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della seconda quota del contributo per il 2024.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
(accordo di recesso), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11
o
FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11
o
FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o a titolo di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio
(
4
)
fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo («FES») devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così versati:
a)
per la Commissione 400 000 000 EUR; e
b)
per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.
Articolo 2
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2024, di cui all’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1
.
(
4
)
Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027(
GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj
).
ALLEGATO
Seconda quota dei contributi al FES per il 2024 (in EUR)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES (%)
Seconda quota 2024 (in EUR)
Totale
Commissione
BEI
11
o
FES
11
o
FES
BELGIO
3,24927
12 997 080
3 249 270
16 246 350
BULGARIA
0,21853
874 120
218 530
1 092 650
CECHIA
0,79745
3 189 800
797 450
3 987 250
DANIMARCA
1,98045
7 921 800
1 980 450
9 902 250
GERMANIA
20,57980
82 319 200
20 579 800
102 899 000
ESTONIA
0,08635
345 400
86 350
431 750
IRLANDA
0,94006
3 760 240
940 060
4 700 300
GRECIA
1,50735
6 029 400
1 507 350
7 536 750
SPAGNA
7,93248
31 729 920
7 932 480
39 662 400
FRANCIA
17,81269
71 250 760
17 812 690
89 063 450
CROAZIA
0,22518
900 720
225 180
1 125 900
ITALIA
12,53009
50 120 360
12 530 090
62 650 450
CIPRO
0,11162
446 480
111 620
558 100
LETTONIA
0,11612
464 480
116 120
580 600
LITUANIA
0,18077
723 080
180 770
903 850
LUSSEMBURGO
0,25509
1 020 360
255 090
1 275 450
UNGHERIA
0,61456
2 458 240
614 560
3 072 800
MALTA
0,03801
152 040
38 010
190 050
PAESI BASSI
4,77678
19 107 120
4 776 780
23 883 900
AUSTRIA
2,39757
9 590 280
2 397 570
11 987 850
POLONIA
2,00734
8 029 360
2 007 340
10 036 700
PORTOGALLO
1,19679
4 787 160
1 196 790
5 983 950
ROMANIA
0,71815
2 872 600
718 150
3 590 750
SLOVENIA
0,22452
898 080
224 520
1 122 600
SLOVACCHIA
0,37616
1 504 640
376 160
1 880 800
FINLANDIA
1,50909
6 036 360
1 509 090
7 545 450
SVEZIA
2,93911
11 756 440
2 939 110
14 695 550
REGNO UNITO
(
*1
)
14,67862
58 714 480
14 678 620
73 393 100
TOTALE EU-27 E REGNO UNITO
100,00
400 000 000
100 000 000
500 000 000
(
*1
)
A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua delle riserve del 10
o
e dell’11
o
FES compensando il suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1798/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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