Decisione UE In vigore Contributi

Decisione UE 1800/2019

Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023

Pubblicato: 24/10/2019 In vigore dal: 24/10/2019 Documento ufficiale

Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2020 e il 2021 secondo la Decisione UE 2019/1800?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 stabilisce gli importi che ciascuno Stato membro dell'Unione europea deve versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per finanziare gli aiuti europei forniti nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE (Africa, Caraibi e Pacifico). La decisione riguarda tutti i 28 Stati membri dell'UE e fissa sia gli importi annuali definitivi che i massimali previsionali per gli anni 2020-2023. Per il 2020, l'importo totale è stabilito in 4.700 milioni di euro (4.400 milioni per la Commissione e 300 milioni per la Banca europea per gli investimenti), mentre per il 2021 il massimale è fissato a 4.000 milioni di euro. La ripartizione tra gli Stati membri segue una chiave percentuale basata su criteri di contribuzione, come evidenziato nella tabella allegata dove, ad esempio, la Germania contribuisce il 20,58%, la Francia il 17,81% e l'Italia il 12,53% per l'11° FES. Ogni Stato membro deve versare la propria quota sia alla Commissione europea che alla BEI secondo le percentuali specificate, con la prima frazione per il 2020 già determinata nell'allegato della decisione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 EN: Council Decision (EU) 2019/1800 of 24 October 2019 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2021, the annual amount for 2020, the first instalment for 2020 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2022 and 2023

Testo normativo

28.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 274/9 DECISIONE (UE) 2019/1800 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo ( 2 ) («regolamento finanziario per l’11 o FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario per l’11 o FES e tenendo conto dell’ipotesi di iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) avanzata dalla Commissione nell’ambito della sua proposta di strumento di finanziamento esterno per il periodo successivo al 2020, entro il 15 ottobre 2019 la Commissione deve presentare una proposta che specifichi: a) il massimale dell’importo del contributo per il 2021; b) l’importo annuo del contributo per il 2020; c) l’importo della prima frazione del contributo per il 2020; d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2022 e 2023. (2) Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11 o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11 o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi imputabili al 10 o FES per la BEI e all’11 o FES per la Commissione. (4) Con decisione (UE) 2019/1093 ( 3 ) , il 26 giugno 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI. Articolo 2 L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4 700 000 000 EUR, così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI. Articolo 3 I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 4 La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2022 è fissata a 2 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2023 è fissata a 2 000 000 000 EUR per la Commissione e a 100 000 000 EUR per la BEI. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019 Per il Consiglio La presidente A.-K. PEKONEN ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2019/1093 del Consiglio, del 26 giugno 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell’importo annuo riveduto per il 2020 ( GU L 173 del 27.6.2019, pag. 49 ). ALLEGATO STATI MEMBRI Ripartizione 10 o FES % Ripartizione 11 o FES % Prima frazione 2020 (in EUR) Totale Commissione BEI 11 o FES 10 o FES BELGIO 3,53 3,24927 58 486 860,00 3 530 000,00 62 016 860,00 BULGARIA 0,14 0,21853 3 933 540,00 140 000,00 4 073 540,00 CECHIA 0,51 0,79745 14 354 100,00 510 000,00 14 864 100,00 DANIMARCA 2,00 1,98045 35 648 100,00 2 000 000,00 37 648 100,00 GERMANIA 20,50 20,57980 370 436 400,00 20 500 000,00 390 936 400,00 ESTONIA 0,05 0,08635 1 554 300,00 50 000,00 1 604 300,00 IRLANDA 0,91 0,94006 16 921 080,00 910 000,00 17 831 080,00 GRECIA 1,47 1,50735 27 132 300,00 1 470 000,00 28 602 300,00 SPAGNA 7,85 7,93248 142 784 640,00 7 850 000,00 150 634 640,00 FRANCIA 19,55 17,81269 320 628 420,00 19 550 000,00 340 178 420,00 CROAZIA 0,00 0,22518 4 053 240,00 0,00 4 053 240,00 ITALIA 12,86 12,53009 225 541 620,00 12 860 000,00 238 401 620,00 CIPRO 0,09 0,11162 2 009 160,00 90 000,00 2 099 160,00 LETTONIA 0,07 0,11612 2 090 160,00 70 000,00 2 160 160,00 LITUANIA 0,12 0,18077 3 253 860,00 120 000,00 3 373 860,00 LUSSEMBURGO 0,27 0,25509 4 591 620,00 270 000,00 4 861 620,00 UNGHERIA 0,55 0,61456 11 062 080,00 550 000,00 11 612 080,00 MALTA 0,03 0,03801 684 180,00 30 000,00 714 180,00 PAESI BASSI 4,85 4,77678 85 982 040,00 4 850 000,00 90 832 040,00 AUSTRIA 2,41 2,39757 43 156 260,00 2 410 000,00 45 566 260,00 POLONIA 1,30 2,00734 36 132 120,00 1 300 000,00 37 432 120,00 PORTOGALLO 1,15 1,19679 21 542 220,00 1 150 000,00 22 692 220,00 ROMANIA 0,37 0,71815 12 926 700,00 370 000,00 13 296 700,00 SLOVENIA 0,18 0,22452 4 041 360,00 180 000,00 4 221 360,00 SLOVACCHIA 0,21 0,37616 6 770 880,00 210 000,00 6 980 880,00 FINLANDIA 1,47 1,50909 27 163 620,00 1 470 000,00 28 633 620,00 SVEZIA 2,74 2,93911 52 903 980,00 2 740 000,00 55 643 980,00 REGNO UNITO 14,82 14,67862 264 215 160,00 14 820 000,00 279 035 160,00 TOTALE UE-28 100,00 100,00 1 800 000 000,00 100 000 000,00 1 900 000 000,00

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La Decisione 2019/1800 è il riferimento normativo per i contributi al Fondo europeo di sviluppo, strumento di finanziamento esterno dell'UE per la cooperazione con paesi ACP. Professionisti che operano in ambito di bilancio comunitario, gestione dei fondi europei e relazioni internazionali consultano questa decisione per comprendere le quote di contribuzione degli Stati membri, le modalità di versamento alla Commissione e alla BEI, e le previsioni indicative per la programmazione finanziaria pluriennale.

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