Decisione (UE) 2020/1830 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 40a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)
Decisione (UE) 2020/1830 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 40a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)
EN: Council Decision (EU) 2020/1830 of 27 November 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 40th meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern Convention)
Testo normativo
4.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 409/34
DECISIONE (UE) 2020/1830 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 40
a
riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 82/72/CEE del Consiglio
(
1
)
, l’Unione ha concluso la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione»), che è entrata in vigore il 1
o
settembre 1982.
(2)
A norma della convenzione, il comitato permanente istituito dalla convenzione («comitato permanente») può adottare emendamenti degli articoli da 13 a 24 della convenzione per sottoporli all’approvazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa («comitato dei ministri») e, successivamente, all’accettazione delle parti contraenti («parti»).
(3)
A norma della convenzione, il comitato permanente è incaricato di seguire l’applicazione della convenzione e può, in particolare, avanzare proposte per una maggiore efficacia della convenzione.
(4)
Nella sua 40
a
riunione, che si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, il comitato permanente è chiamato ad adottare decisioni relative all’emendamento della convenzione al fine di introdurre clausole finanziarie e concludere un accordo parziale allargato riguardo al fondo per l’attuazione della convenzione.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato permanente, poiché le sue decisioni sono atti aventi effetti giuridici.
(6)
Il segretariato della convenzione («segretariato») ha presentato una proposta volta a modificare la convenzione al fine di introdurre un meccanismo finanziario tramite il quale il comitato permanente stabilirebbe una scala di contributi finanziari obbligatori delle parti per integrare la dotazione di bilancio ordinaria del Consiglio d’Europa.
(7)
A norma della convenzione, gli emendamenti della convenzione devono essere prima approvati dal comitato dei ministri e successivamente entrano in vigore per tutte le parti il trentesimo giorno successivo alla notifica della sua accettazione da parte di tutte le parti.
(8)
Il segretariato ha inoltre presentato una proposta volta a rafforzare la cooperazione intergovernativa per l’attuazione della convenzione mediante l’istituzione di un accordo parziale allargato che stabilirebbe un contributo finanziario obbligatorio per le sue parti.
(9)
Conformemente allo statuto del Consiglio d’Europa e alle linee guida del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle procedure e i metodi di lavoro, a seguito di una decisione del comitato permanente, l’accordo parziale allargato proposto entrerebbe in vigore per tutte le sue parti dopo l’adozione da parte del comitato dei ministri a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del comitato dei ministri, e dopo il raggiungimento di una soglia di firmatari.
(10)
Una volta adottato l’accordo parziale allargato proposto, spetterà alle parti della convenzione decidere se divenirne parti.
(11)
Tale decisione non pregiudica qualsiasi futura decisione del Consiglio sull’opportunità che l’Unione diventi parte dell’accordo parziale allargato proposto.
(12)
Tenuto conto della diminuzione dei finanziamenti erogati attraverso il contributo ordinario del Consiglio d’Europa, nonché della diminuzione dei contributi volontari delle parti, vi è l’urgente necessità di istituire una fonte sicura e affidabile di finanziamento per il funzionamento della convenzione.
(13)
Un emendamento della convenzione volto a introdurre un meccanismo finanziario è in linea con le modalità di finanziamento di altri accordi multilaterali in materia di ambiente e garantirebbe un equo contributo di tutte le parti. Tuttavia, il testo degli emendamenti proposti dal segretariato lascia delle incertezze riguardo al meccanismo finanziario da istituire, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra bilancio di base e bilancio programmatico, e relativamente al livello dei contributi richiesti.
(14)
Il sostegno dell’Unione per un emendamento della convenzione volto a introdurre un meccanismo finanziario sarebbe soggetto alla procedura di cui all’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(15)
Il considerevole tempo necessario per la negoziazione e l’entrata in vigore di un emendamento della convenzione impone la ricerca di una soluzione finanziaria più immediata, affinché la convenzione continui a funzionare efficacemente nel periodo intermedio. Tale soluzione potrebbe concretizzarsi nella proposta di accordo parziale allargato.
(16)
Pertanto la posizione del Consiglio dovrebbe essere quella di proporre una mozione per rinviare una decisione sull’emendamento della convenzione e sostenere la conclusione di un accordo parziale allargato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, nella 40
a
riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa è quella di presentare una mozione per rinviare alla 41
a
riunione del comitato permanente la votazione sulla proposta di emendamento della convenzione volta a includervi clausole finanziarie e sostenere la conclusione di un accordo parziale allargato che istituisca un fondo di sostegno per l’attuazione della convenzione sulla base del progetto presentato al comitato permanente.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della 40
a
riunione del comitato permanente, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per il Consiglio
Il president
M. ROTH
(
1
)
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (
GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1
).
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