Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1831/2021

Decisione (UE) 2021/1831 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea

Pubblicato: 07/10/2021 In vigore dal: 07/10/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1831 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea EN: Council Decision (EU) 2021/1831 of 7 October 2021 on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Republic of Cabo Verde amending the Agreement on facilitating the issue of short-stay visas to citizens of the Republic of Cape Verde and of the European Union

Testo normativo

19.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371/3 DECISIONE (UE) 2021/1831 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Nelle conclusioni del 20 novembre 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sono compiaciuti della comunicazione della Commissione sul futuro delle relazioni fra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. In particolare, il Consiglio si è compiaciuto per l’approfondimento delle relazioni tra l’Unione europea e il Cabo Verde mediante l’attuazione di un piano d’azione per lo sviluppo di un «partenariato speciale» tra le due parti. Inoltre, detta comunicazione stabilisce che l’obiettivo di tale «partenariato speciale» è di sviluppare un dialogo aperto, costruttivo e pragmatico e che la lotta all’immigrazione illegale sia una priorità strategica condivisa. (2) Il 1 o dicembre 2014 è entrato in vigore un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea ( 2 ) («accordo del 2014»). (3) Dal 1 o dicembre 2014 la legislazione dell’Unione e di Cabo Verde si è evoluta con la revisione del codice dei visti mediante il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e la decisione di Cabo Verde di esentare i cittadini dell’Unione dagli obblighi di visto per soggiorni fino a 30 giorni. Alla luce di tali cambiamenti e in considerazione della valutazione effettuata dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo del 2014 e incaricato di monitorare l’attuazione dell’accordo del 2014, è opportuno che alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell’Unione per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni in periodi di 180 giorni siano adeguate e integrate da un accordo di modifica. (4) Conformemente alla decisione (UE) 2021/1830 del Consiglio ( 4 ) , il 18 marzo 2021 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo di modifica»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 5 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (7) L’accordo di modifica dovrebbe essere approvato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione ( 6 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di modifica ( 7 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente M. DIKAUČIČ ( 1 ) Parere del 16 settembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25 ). ( 4 ) Decisione del Consiglio (UE) 2021/1830, del 22 febbraio 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde che modifica l’accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale). ( 5 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 6 ) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. ( 7 ) La data d’entrata in vigore dell’accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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