Decisione (UE) 2021/1837 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
Decisione (UE) 2021/1837 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
EN: Council Decision (EU) 2021/1837 of 15 October 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the amendment of the decision establishing a list of 25 persons who are willing and able to serve as members of an arbitration panel under the Agreement
Testo normativo
20.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 372/20
DECISIONE (UE) 2021/1837 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
(
1
)
, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020.
(2)
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
(3)
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
(4)
Una delle personalità che figurano nell’elenco proposto dall’Unione è stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro ai sensi dell’accordo di recesso.
(5)
È pertanto necessario sostituire tale personalità con un candidato dell’elenco di riserva di candidati proposti dall’Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso, di cui all’allegato II della decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio
(
2
)
.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo alla modifica della decisione che stablisce l’elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo di recesso è acclusa alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. CIGLER KRALJ
(
1
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio del 22 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall’Unione a norma dell’accordo (
GU L 437 del 28.12.2020, pag. 182
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del...
che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
1
)
, in particolare l’articolo 171, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro ordinario di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
(2)
A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
(3)
Una delle personalità dell’elenco proposta dall’Unione è stata nominata membro di un’istituzione dell’Unione e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro a norma dell’accordo di recesso.
(4)
Occorre pertanto sostituire tale personalità nell’elenco delle personalità contenuto nell’allegato I della decisione n° 7/2020 del comitato misto
(
2
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell’accordo di recesso contenuto nell’allegato I della decisione n. 7/2020 del comitato misto è così modificato:
La sig.ra Tamara ĆAPETA è sostituita dal sig. Ezio PERILLO.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag.7
.
(
2
)
GU L 443 del 30.12.2020, pag. 22
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1837/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.