Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1838/2021

Decisione (PESC) 2021/1838 del Consiglio del 18 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2017/824 relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea

Pubblicato: 18/10/2021 In vigore dal: 18/10/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2021/1838 del Consiglio del 18 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2017/824 relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea EN: Council Decision (CFSP) 2021/1838 of 18 October 2021 amending Decision (CFSP) 2017/824 concerning the Staff Regulations of the European Union Satellite Centre

Testo normativo

20.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 372/24 DECISIONE (PESC) 2021/1838 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2017/824 relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, vista la decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul Centro satellitare dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del Centro satellitare dell’Unione europea, considerando quanto segue: (1) Il Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen) è un’agenzia dell’Unione, affiliata alle organizzazioni coordinate. Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, lo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea, adottato dal Consiglio il 15 maggio 2017 con decisione (PESC) 2017/824 ( 2 ) («lo statuto del personale del Satcen») dovrebbe essere allineato con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ( 3 ) del Consiglio, nonché con le norme relative al personale dell’Agenzia europea per la difesa ( 4 ) . In particolare, lo statuto del personale del Satcen dovrebbe stabilire che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra il Satcen e i suoi agenti, così come si pronuncia sulle controversie tra qualsiasi agente dell’Unione e il suo datore di lavoro. (2) Il consiglio di amministrazione di Satcen, su proposta del direttore di Satcen, ha elaborato le modifiche dello statuto del personale del Satcen, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC)2017/824, è così modificata: 1) nel capitolo VIII il titolo è sostituito dal seguente: « Ricorso »; 2) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Ricorso 1.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta alla domanda va considerata decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti. 2.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta da detto statuto. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Tale termine decorre: a) dal giorno della pubblicazione dell’atto, se si tratta di una misura di carattere generale; b) dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e comunque al più tardi del giorno della pubblicazione; c) dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1. 3.   Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro quattro mesi dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un ricorso ai sensi del paragrafo 5. In caso di risposta negativa, l’agente può chiedere l’intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio. 4.   Il direttore nomina un Mediatore per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Mediatore è un giurista competente e indipendente. Esso riceve dal direttore e dall’agente interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia. Il Mediatore consegna le proprie conclusioni entro due mesi dalla data in cui è stato investito della controversia. Tali conclusioni non vincolano né il direttore né l’agente. Le spese sostenute per la mediazione sono a carico del Satcen se le conclusioni sono confutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell’agente se è quest’ultimo a rifiutarne i termini. 5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è competente a pronunciarsi sulle controversie tra il Satcen e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi del paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza giurisdizionale anche di merito. Gli agenti possono presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nel presenti casi: a) un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: i) il direttore ha ricevuto un reclamo ai sensi del paragrafo 2 nel termine ivi previsto, e ii) tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto; b) un ricorso di cui alla lettera a) è presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre: i) dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo, o ii) quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione del paragrafo 2, dalla data di scadenza del termine di risposta; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest’ultimo termine inizia nuovamente; c) in deroga alla lettera b), l’interessato, dopo aver presentato al direttore un reclamo ai sensi del paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, il procedimento relativo all’azione principale dinanzi alla Corte di giustizia è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.»; 3. l’allegato X è abrogato. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1 o novembre 2021. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73 . ( 2 ) Decisione (PESC) 2017/824 del Consiglio, del 15 maggio 2017, relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea ( GU L 123, 16.5.2017, pag. 7 ). ( 3 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa allo statuto dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE ( GU L 219 del 12.8.2016, pag. 1 ).

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