Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1854/2024

Decisione (UE) 2024/1854 del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

Pubblicato: 21/06/2024 In vigore dal: 21/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1854 del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata EN: Council Decision (EU) 2024/1854 of 21 June 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-ICAO Joint Committee, concerning the Decision on the adoption of an Annex IV, on capacity building, technical assistance and implementation support, to the Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization providing a framework for enhanced cooperation

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1854 5.7.2024 DECISIONE (UE) 2024/1854 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e sono membri dell'ICAO. (2) Il memorandum di cooperazione tra l'Unione e l'ICAO che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ( 1 ) («memorandum di cooperazione») è entrato in vigore il 29 marzo 2012. (3) A norma del memorandum di cooperazione, il comitato misto ivi istituito può adottare allegati dello stesso memorandum di cooperazione. (4) Nella sua prossima riunione il comitato misto UE-ICAO dovrebbe adottare una decisione relativa all'adozione di un allegato IV del memorandum di cooperazione sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione. Tale nuovo allegato IV prevede l'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal memorandum di cooperazione, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del nuovo allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, sostenendone l'adozione, poiché vincolerà l'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO per quanto riguarda l'adozione del nuovo «allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione» del memorandum di cooperazione, a norma dell'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente V. VAN PETEGHEM ( 1 ) GU L 232 del 9.9.2011, pag. 2 . PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO del … relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata IL COMITATO MISTO UE-ICAO, visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione»), entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 7.3, lettera c), considerando che è opportuno includere nel memorandum di cooperazione un allegato sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nei settori contemplati da detto memorandum, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il comitato misto UE-ICAO I presidenti Per l'Unione europea Per l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ALLEGATO ALLEGATO IV del MOC SVILUPPO DELLE CAPACITÀ, ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE 1.   OBIETTIVI 1.1 Le parti convengono di cooperare per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nel settore dell'aviazione, fatte salve le rispettive politiche e decisioni, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale nei settori che rientrano nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea (UE) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 7.3, lettera c). 1.2 Riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale e per fare in modo che gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO siano rispettati a livello mondiale, le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, al fine di individuare possibili sinergie e attività di cooperazione. 2.   AMBITO DI APPLICAZIONE 2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 1.1 e 1.2 e a integrazione della cooperazione di cui agli allegati I, II e III del MOC, le parti convengono di cooperare: — nell'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività; — nel sostenere e agevolare lo svolgimento delle attività delle parti in tema di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, tra l'altro: — svolgendo, ove opportuno, attività congiunte nell'ambito dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione; — mettendo a disposizione esperti in materia e qualsiasi altro supporto in natura, a seconda dei casi; — sviluppando e offrendo prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione; — partecipando a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno; — nel promuovere la cooperazione regionale; — nel promuovere le attività delle parti nei modi opportuni, anche fornendo informazioni agli organismi competenti delle parti in merito alle attività svolte. 3.   ATTUAZIONE 3.1 Come previsto all'articolo 3.3 e all'articolo 4.1, lettera a), del MOC, le parti istituiscono gli accordi di lavoro necessari per l'efficace applicazione delle attività di cooperazione di cui ai punti 2.1 e 5 del presente allegato. Tali accordi sono adottati dal comitato misto conformemente all'articolo 7.3, lettera c), del MOC. 4.   DIALOGO 4.1 Le parti si riuniscono almeno una volta all'anno, al livello del direttore dell'Ufficio dell'ICAO per lo sviluppo delle capacità e il supporto all'attuazione, assistito se del caso da altri direttori dell'ICAO, e del rappresentante dell'Unione europea presso l'ICAO, assistito se del caso dal rappresentante dell'AESA e dai servizi competenti della Commissione europea, e riferiscono in merito a tali scambi alle riunioni del comitato misto UE-ICAO. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il Consiglio dell'ICAO e altre entità possono essere invitati a partecipare al dialogo. 4.2 Nell'ambito del dialogo di cui al punto 4.1, le parti si scambiano informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, individuano possibili sinergie e, se del caso, si adoperano per coordinare le rispettive attività come specificato all'articolo 5. 4.3 Il dialogo di cui al punto 4.2 è integrato, almeno una volta ogni trimestre, da uno scambio a livello tecnico tra i punti di contatto designati da ciascuna parte. 5.   SOSTEGNO E AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 5.1 Le parti convengono, anche a seguito del dialogo di cui al punto 4, di sostenere e agevolare le attività da loro svolte per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione. 5.2 Se del caso, possono essere intraprese attività congiunte in materia di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione. 5.3 Tale sostegno può assumere la forma di messa a disposizione di esperti in materia con comprovate competenze tecniche nei settori pertinenti. 5.4 Tale sostegno può anche assumere la forma di sviluppo e fornitura di prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione nonché di partecipazione a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno. 5.5 Tale sostegno comprende, se del caso, la cooperazione in loco tra gli uffici regionali competenti dell'ICAO e le squadre inviate nell'ambito delle attività di sostegno allo sviluppo delle capacità, di assistenza tecnica o di supporto all'attuazione finanziate dall'UE. 5.6 L'uso dei rispettivi loghi deve essere preso in considerazione se pertinente per l'attività, nel rispetto delle norme e delle procedure di ciascuna parte. 6.   COOPERAZIONE REGIONALE 6.1 Nelle loro attività volte ad accelerare l'attuazione delle SARP dell'ICAO, le parti privilegiano gli approcci regionali che offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza in termini di costi, la sorveglianza e/o i processi di normazione. 7.   PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ 7.1 Le parti promuovono le rispettive attività nel modo appropriato. Ciò può includere, in particolare, la fornitura di informazioni sulle attività svolte in applicazione del presente allegato ai rispettivi organi competenti, quali il Consiglio dell'ICAO, i servizi competenti della Commissione europea o gli organi competenti dell'AESA. 8.   RIESAME 8.1. Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato e, qualora necessario, tengono conto di eventuali sviluppi strategici o regolamentari. 8.2. Ogni eventuale riesame del presente allegato è approvata dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7 del MOC. 9.   ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DENUNCIA 9.1 Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti. La denuncia non pregiudica l'attuazione delle attività in corso, salvo diverso accordo tra le parti. 9.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione da parte del comitato misto. 9.3 Le modifiche agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia sono concordate con il comitato misto. 9.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia non sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine. 9.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il MOC sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1854/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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