Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1885/2018

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1885 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 96/566/CE, Euratom, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA notificata con il numero C(2018) 7840

Pubblicato: 30/11/2018 In vigore dal: 30/11/2018 Documento ufficiale

Quali autorizzazioni concede la Decisione UE 2018/1885 alla Finlandia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1885 della Commissione europea, del 30 novembre 2018, modifica la precedente decisione 96/566/CE autorizzando la Finlandia a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per calcolare la base delle risorse proprie IVA, anziché effettuare valutazioni approssimative più complesse. Nello specifico, la Finlandia è autorizzata a applicare tre percentuali fisse per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020: lo 0,0002% per le prestazioni di servizi di libere professioni (allegato X, parte B, punto 2 della direttiva 2006/112/CE), lo 0,53% per le cessioni di terreni edificabili (punto 9) e lo 0,11% per il trasporto di persone (punto 10). Questa autorizzazione si applica esclusivamente alla Repubblica di Finlandia e rappresenta una deroga rispetto alle regole ordinarie di calcolo della base IVA. L'obiettivo della decisione è ridurre gli oneri amministrativi per lo Stato membro, poiché la Finlandia ha dimostrato che queste percentuali sono rimaste stabili negli anni precedenti (dal 2012 al 2016 per il punto 9, dal 2014 al 2016 per i punti 2 e 10). La limitazione temporale dell'autorizzazione al 31 dicembre 2020 garantisce trasparenza e certezza del diritto, richiedendo una nuova valutazione qualora la Finlandia intenda proseguire con questo regime.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1885 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 96/566/CE, Euratom, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2018) 7840] EN: Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2018/1885 of 30 November 2018 amending Decision 96/566/Euratom, EC authorising Finland not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2018) 7840)

Testo normativo

4.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308/43 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/1885 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2018 recante modifica della decisione 96/566/CE, Euratom, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2018) 7840] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 379, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ) la Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994. In conformità a detto articolo occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Con la decisione 96/566/CE, Euratom della Commissione ( 3 ) , la Finlandia è stata autorizzata a utilizzare, tra l'altro, valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni indicate ora nell'allegato X, parte B, punti 2), 9) e 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti le prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici, determinate cessioni di terreni e il trasporto di persone. (3) Con lettera del 26 aprile 2018 la Finlandia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 9) e 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti le prestazioni di servizi dei membri di libere professioni, le cessioni di nuovi fabbricati o del suolo ad essi pertinente, le cessioni di terreni edificabili e il trasporto di persone. La Finlandia ha dimostrato che le percentuali applicate alla base intermedia sono rimaste stabili dal 2014 al 2016 (punti 2 e 10) e dal 2012 al 2016 (punto 9). L'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per tali operazioni. La Finlandia dovrebbe pertanto essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse per quanto riguarda la prestazione di servizi dei membri di libere professioni, le cessioni di nuovi fabbricati o del suolo ad essi pertinente, le cessioni di terreni edificabili e il trasporto di persone. (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione. (5) La decisione 96/566/CE, Euratom dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella decisione 96/566/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli 2 bis , 2 ter e 2 quater : «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 2, punto 1), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,0002 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( *1 ) . Articolo 2 ter In deroga all'articolo 2, punto 2), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,53 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Articolo 2 quater In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Articolo 2 La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 . ( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 96/566/CE, Euratom della Commissione, dell'11 settembre 1996, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA ( GU L 247 del 28.9.1996, pag. 43 ).

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La Decisione 2018/1885 riguarda il regime delle risorse proprie IVA secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. È rilevante per chi gestisce la determinazione della base imponibile IVA, le esenzioni previste dall'allegato X della direttiva e le deroghe autorizzate dalla Commissione europea per singoli Stati membri. Commercialisti e consulenti fiscali che operano in Finlandia devono considerare queste percentuali fisse nel calcolo delle risorse proprie comunitarie.

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