Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1886/2018

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1886 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto notificata con il numero C(2018) 7854

Pubblicato: 30/11/2018 In vigore dal: 30/11/2018 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 1886/2018 alla Danimarca in materia di IVA e risorse proprie dell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 1886/2018 autorizza il Regno di Danimarca a escludere dal calcolo della base imponibile IVA (utilizzata per determinare i contributi alle risorse proprie dell'UE) i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici. Questa esclusione era stata originariamente concessa nel 1990 ma erroneamente revocata nel 2012 a causa di un malinteso amministrativo: la Commissione aveva interpretato il silenzio della Danimarca come consenso all'abrogazione, quando in realtà lo Stato membro non aveva mai tassato tali prestazioni. La presente decisione ripristina l'autorizzazione originaria, correggendo l'errore procedurale e applicandola retroattivamente dal 20 dicembre 2012. L'autorizzazione ha validità temporale limitata, essendo applicabile fino al 31 dicembre 2022, garantendo così trasparenza e certezza del diritto per il calcolo dei contributi danesi al bilancio europeo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1886 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2018) 7854] EN: Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2018/1886 of 30 November 2018 amending Decision 90/184/Euratom, EEC authorising Denmark not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notification under document C(2018) 7854)

Testo normativo

4.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308/45 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/1886 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2018 recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2018) 7854] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ) la Danimarca può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, di tale direttiva. In conformità a detto articolo occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Con la decisione 90/184/Euratom, CEE della Commissione ( 3 ) , la Danimarca è stata autorizzata, tra l'altro, a non tener conto delle operazioni indicate ora nell'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, vale a dire delle prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA. Tale autorizzazione è stata tuttavia abrogata successivamente dalla decisione di esecuzione 2012/814/UE, Euratom ( 4 ) . (3) Nel 2012 la Commissione ha effettuato un esercizio di riesame delle autorizzazioni concesse agli Stati membri, allo scopo di eliminare quelle che non erano più necessarie. Nell'ambito di tale esercizio la Danimarca ha omesso inavvertitamente di includere l'autorizzazione per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE in un elenco di autorizzazioni fornito alla Commissione. La Commissione ha interpretato tale omissione come un'implicita conferma da parte della Danimarca del fatto che l'autorizzazione potesse essere abrogata e ha successivamente adottato la decisione di esecuzione 2012/814/UE, sopprimendo l'autorizzazione concessa all'articolo 1 della decisione 90/184/Euratom, CEE. Se la Commissione avesse ottenuto informazioni corrette, tale autorizzazione non sarebbe stata soppressa. (4) Nella sua lettera del 30 aprile 2018 la Danimarca ha affermato che l'autorizzazione concessa con la decisione 90/184/Euratom, CEE è stata abrogata a causa di un malinteso. La decisione di esecuzione 2012/814/UE, Euratom ha stabilito erroneamente che la Danimarca aveva assoggettato ad imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE e che quindi l'autorizzazione concessa con la decisione 90/184/Euratom, CEE doveva essere abrogata. La Danimarca ha tuttavia confermato di non aver mai assoggettato ad imposta le prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici e che tali prestazioni fanno parte delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, che gli Stati membri possono continuare ad esentare. Dato che la base per l'abrogazione dell'autorizzazione in effetti non è mai esistita, la Danimarca chiede alla Commissione di ripristinare l'autorizzazione concessa con la decisione 90/184/Euratom, CEE. (5) In base a un'analisi dei documenti presentati dalla Danimarca nel 2012 e alle informazioni fornite dalla Danimarca nel 2018, la Commissione ritiene che l'autorizzazione debba essere ripristinata al fine di correggere i termini della decisione 90/184/Euratom, CEE e che essa debba applicarsi a decorrere da tale data. (6) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione. (7) La decisione 90/184/Euratom, CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella decisione 90/184/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 bis : «Articolo 2 bis Ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 20 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022, la Danimarca è autorizzata a non tener conto delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( *1 ) nella misura in cui esse si applicano ai servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici. Articolo 2 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018. Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 . ( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 90/184/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto |( GU L 99 del 19.4.1990, pag. 37 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione 2012/814/UE, Euratom della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 56 ).

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La Decisione riguarda le risorse proprie dell'Unione europea, in particolare la base IVA utilizzata per determinare i contributi degli Stati membri, e si applica alle esenzioni IVA per prestazioni artistiche secondo la Direttiva 2006/112/CE. Commercialisti e consulenti fiscali internazionali devono considerare questa norma quando analizzano la conformità della Danimarca agli obblighi di rendicontazione verso l'UE e le modalità di calcolo della base imponibile per le risorse proprie comunitarie.

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