Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1919/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 04/12/2018 In vigore dal: 04/12/2018 Documento ufficiale

Quale è la soglia di esenzione IVA per i piccoli imprenditori in Polonia secondo la decisione UE 2018/1919 e fino a quando rimane in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La decisione UE 2018/1919 autorizza la Repubblica di Polonia a mantenere una franchigia (esenzione) dall'IVA per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 40.000 EUR. Questa misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA 2006/112/CE semplifica significativamente gli obblighi amministrativi per le piccole imprese, riducendo la necessità di adempimenti burocratici e controlli fiscali. L'autorizzazione rimane valida dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, oppure fino a quando l'UE non adotterà una nuova direttiva che modifichi il regime speciale per le piccole imprese (articoli 281-294 della direttiva IVA). È importante sottolineare che questa esenzione è completamente facoltativa: i piccoli imprenditori possono comunque scegliere di applicare il regime IVA ordinario secondo l'articolo 290 della direttiva. La misura non incide sulle risorse proprie dell'Unione perché la Polonia deve comunque effettuare il calcolo della compensazione secondo le regole europee.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1919 of 4 December 2018 amending Decision 2009/790/EC authorising the Republic of Poland to apply a measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/32 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1919 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE autorizza la Polonia ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. (2) A norma della decisione 2009/790/CE del Consiglio ( 2 ) , la Polonia è stata autorizzata ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione una franchigia dall'IVA fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione ad applicare tale misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 dalla decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio ( 3 ) e fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio ( 4 ) . La decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio ( 5 ) ha aumentato la soglia di esenzione al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR. (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR una franchigia dall'IVA. (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettera del 20 luglio 2018, a eccezione della Spagna, cui la domanda è stata trasmessa con lettera del 23 luglio 2018. Con lettera del 23 luglio 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. (5) Dalle informazioni fornite dalla Polonia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. Essa semplifica gli oneri gravanti sull'attività di un numero più ampio di soggetti passivi che hanno una attività imprenditoriale limitata. Essa determina inoltre la riduzione dell'onere amministrativo per l'amministrazione fiscale, limitando la necessità di controlli sui piccoli soggetti passivi, che sono relativamente costosi rispetto all'importo dell'IVA in gioco. Tale misura speciale è del tutto facoltativa per i soggetti passivi. (6) Poiché la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale, conformemente all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato fino al 31 dicembre 2021. (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli e fisserà una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi. (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 6 ) . (9) La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2010 fino alla prima delle due date seguenti: a) 31 dicembre 2021; b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. Essa si applica dal 1 o gennaio 2019. Articolo 3 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7 ). ( 6 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 ).

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La decisione riguarda la franchigia IVA per piccole imprese in Polonia, un'eccezione al regime comune d'imposta sul valore aggiunto disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa deroga per orientare correttamente i clienti polacchi sulla soglia di esenzione, gli obblighi dichiarativi ridotti e la facoltà di optare per il regime ordinario. Il riferimento normativo principale è l'articolo 287 della direttiva IVA e il regime speciale per le piccole imprese previsto negli articoli 281-294.

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