Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1923/2021

Decisione (UE) 2021/1923 del Consiglio del 4 novembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina

Pubblicato: 04/11/2021 In vigore dal: 04/11/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1923 del Consiglio del 4 novembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina EN: Council Decision (EU) 2021/1923 of 4 November 2021 on an Assistance Measure under the European Peace Facility to support capacity building for the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina

Testo normativo

5.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 391/45 DECISIONE (UE) 2021/1923 DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione del Consiglio (PESC) 2021/509 ( 1 ) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La Bosnia-Erzegovina rimane uno dei paesi più contaminati dalle mine al mondo, principalmente a causa del conflitto del 1992-1995. La presenza di mine e di materiale militare inesploso continua a rappresentare un grave problema per la sicurezza del paese, costituisce una minaccia diretta per la popolazione e ostacola gravemente il ripristino postbellico e la ripresa economica. Tali ordigni rappresentano inoltre una minaccia per il personale schierato nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), così come per altri membri del personale dell’UE. (3) Gli accordi di pace di Dayton, allegato 1-A sugli aspetti militari dell’accordo di pace, e le istruzioni del comandante dell’EUFOR alle parti, modifica 25, capitolo 5, prevedono l’obbligo per le autorità della Bosnia-Erzegovina di procedere alle operazioni di sminamento. La legge sulla difesa della Bosnia-Erzegovina definisce le azioni di controminamento come una delle cinque missioni principali delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. Le forze armate della Bosnia-Erzegovina rappresentano la più grande organizzazione di sminamento della Bosnia-Erzegovina; le relative procedure operative permanenti sono state stabilite al fine di eliminare mine e materiale militare inesploso (UXO) e per programmi di formazione sulla sensibilizzazione ai rischi connessi a UXO. Sono state armonizzate sia con la normativa della Bosnia-Erzegovina sulla bonifica da mine e da UXO sia con le norme internazionali pertinenti, comprese le norme internazionali in materia di lotta contro le mine. (4) Nelle sue conclusioni del 1 o luglio 2021 sugli orientamenti strategici dello strumento europeo per la pace per il periodo luglio - dicembre 2021, il comitato politico e di sicurezza ha individuato, fra le priorità fondamentali per tale periodo, una misura di assistenza a sostegno delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. Lo scopo della misura di assistenza è migliorare le capacità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina ai fini dell’utilizzo di tali capacità nel contesto della partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle missioni militari in ambito PSDC e fatto salvo qualsiasi altro sostegno allo sminamento finanziato dall’Unione europea, nonché dello sminamento umanitario in generale. (5) Nella sua periodica relazione semestrale sull’operazione ALTHEA, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha coerentemente sottolineato la necessità di fornire assistenza al battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. (6) Il 9 settembre 2021, in occasione della presentazione della 36 a relazione semestrale sull’operazione EUFOR ALTHEA, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha rilevato la necessità costante e urgente di trovare una soluzione per migliorare la capacità operativa del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. A tal fine, il CPS ha invitato l’alto rappresentante a presentare proposte da sottoporre ad esame, comprese proposte nell’ambito dell’EPF. (7) Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni su Bosnia-Erzegovina/operazione EUFOR ALTHEA in cui esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina, con il sostegno della comunità internazionale, a intensificare gli sforzi per quanto concerne l’ulteriore smaltimento delle munizioni, delle armi e degli esplosivi in eccesso, nonché lo sminamento umanitario. (8) Con lettera dell’8 gennaio 2020 indirizzata al comandante dell’EUFOR, il ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina ha chiesto che fosse fornito un sostegno urgente alle forze armate della Bosnia-Erzegovina sotto forma di fornitura di attrezzature essenziali per lo sminamento, sottolineando l’obsolescenza avanzata del materiale esistente e l’impossibilità di rispettare l’obiettivo prefissato di assicurare lo sminamento completo del paese entro il 2027. (9) Con lettera del 7 ottobre 2021 indirizzata all’alto rappresentante, il ministero della Difesa della Bosnia-Erzegovina ha nuovamente chiesto all’Unione di fornire sostegno alle forze armate della Bosnia-Erzegovina mediante l’approvvigionamento di attrezzature essenziali per lo sminamento al fine di potenziare l’efficienza delle attività di sminamento da esse svolte. (10) La misura di assistenza sarà attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (11) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, portata e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del ministero della Difesa della Bosnia-Erzegovina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace. 2.   La misura di assistenza si prefigge l’obiettivo di potenziare e migliorare le capacità del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina mediante la fornitura di attrezzature adeguate. Contribuirà in tal modo a consentire alla Bosnia-Erzegovina di proteggere meglio la sua popolazione civile e di aumentare il contributo delle sue forze armate alle operazioni e missioni militari PSDC, rafforzando nel contempo la cooperazione euro-atlantica e la cooperazione con le Nazioni Unite grazie al potenziamento e al miglioramento delle capacità del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature: a) mobilità: 34 veicoli adibiti a trasporto (4×4); b) sostegno: 34 veicoli medici (4×4); c) tecnologia: 150 rilevatori di metalli. 4.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dall’adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 10 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. 3.   Le spese nell’ambito della misura di assistenza sono ammissibili al finanziamento per 48 mesi dall’adozione della presente decisione. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante prende gli accordi necessari con il beneficiario per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) la conformità del battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato tali obblighi previsti dal paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, e in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato come segue: i) verifica della consegna: i certificati di consegna della misura di assistenza nell’ambito dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; ii) controllo in loco: il beneficiario concede all’alto rappresentante la possibilità di effettuare controlli in loco su richiesta dello stesso. 3.   L’alto rappresentante effettua una prima valutazione della misura di assistenza 18 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Se necessario, tale valutazione può comportare una visita in loco delle attrezzature fornite. Al termine della misura di assistenza sarà effettuata una valutazione finale, che comprende un esercizio più ampio di analisi degli insegnamenti appresi. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla Decisione (PESC) 2021/509 dell’esecuzione sulle entrate e sulle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione. Articolo 7 Sospensione e cessazione Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. Il comitato politico e di sicurezza può anche raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. DOVŽAN ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

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