Decisione di esecuzione (UE) 2024/1983 della Commissione, del 18 luglio 2024, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione notificata con il numero C(2024) 1520
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1983 della Commissione, del 18 luglio 2024, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione [notificata con il numero C(2024) 1520]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1983 of 18 July 2024 on the harmonisation of the 40,5-43,5 GHz frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the Union (notified under document C(2024) 1520)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1983
22.7.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1983 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2024
relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione
[notificata con il numero C(2024) 1520]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
(«codice europeo delle comunicazioni elettroniche») fa riferimento alla necessità di ulteriori studi della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz al fine di garantire maggiori disponibilità coordinate di spettro radio per realizzare reti fisse e senza fili ad altissima velocità. Tale direttiva impone inoltre agli Stati membri di promuovere l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione, tra l’altro perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee.
(2)
La banda di frequenze 40,5-43,5 GHz («42 GHz») è stata armonizzata a livello mondiale per le telecomunicazioni mobili internazionali
(
3
)
(
International Mobile Telecommunications
, IMT) in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (
World Radiocommunication Conference
, WRC-19) mediante modifiche del regolamento delle radiocomunicazioni elaborato dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni (UIT-R). La pertinente modifica del regolamento delle radiocomunicazioni stabilisce misure volte a garantire la coesistenza tra i sistemi IMT, compreso il 5G, il servizio fisso via satellite (
Fixed Satellite Service
, FSS) e il servizio di radioastronomia (
Radio Astronomy Service
, RAS) nella banda di frequenze 42 GHz.
(3)
La comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea»
(
4
)
fissa ambiziosi obiettivi di connettività per l’Unione, che sono stati aggiornati con la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale»
(
5
)
e ulteriormente sostenuti dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030. Tali obiettivi di connettività devono essere raggiunti mediante il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. La comunicazione della Commissione «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione»
(
7
)
individua azioni coordinate a livello dell’Unione, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro radio per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (
Radio Spectrum Policy Group
, RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.
(4)
L’RSPG ha adottato tre pareri su una tabella di marcia strategica per lo spettro per il 5G in Europa
(
8
)
, in cui, tra l’altro, ha sottolineato la necessità di attuare bande di frequenze superiori a 24 GHz per conseguire gli obiettivi di prestazione ad alta capacità del 5G e ha individuato nella banda di frequenze 42 GHz una priorità in termini di studi per le bande 5G a onde millimetriche di seconda fase per le reti terrestri senza fili nell’Unione. L’RSPG ha considerato la banda di frequenze 42 GHz un’opzione praticabile per il 5G a lungo termine, tenendo conto della necessità di un equilibrio generale tra la fornitura di servizi satellitari e mobili terrestri nella gamma di frequenze 40-50 GHz.
(5)
La banda di frequenze 42 GHz fornisce un’alta capacità in grado di consentire servizi di comunicazione elettronica (
electronic communications services
, ECS) innovativi di prossima generazione (compreso il 5G) a banda larga senza fili (
wireless broadband
, WBB) basati su piccole celle
(
9
)
e che utilizzano grandi blocchi di almeno 200 MHz. L’uso di detta banda di frequenze appare idoneo, in tale contesto, per gli hotspot nelle aree urbane e suburbane.
(6)
Sebbene negli Stati membri dell’Unione
(
10
)
la banda di frequenze 42 GHz sia attribuita al servizio fisso (
Fixed Service
, FS) e sia utilizzata per le connessioni senza fili per rete fissa terrestre («collegamenti fissi»), è necessaria flessibilità nell’uso dello spettro per garantire la coesistenza tra ECS WBB, compreso il 5G, e collegamenti fissi.
(7)
La banda di frequenze 42 GHz è utilizzata anche per i servizi satellitari in tutti gli Stati membri dell’Unione. Tale uso comprende la gamma di frequenze 40,5-42,5 GHz per le comunicazioni spazio-terra e la gamma di frequenze 42,5-43,5 GHz per le comunicazioni terra-spazio, così da sostenere le stazioni terrene FSS rispettivamente riceventi e trasmittenti. La banda di frequenze 39,5-40,5 GHz adiacente è attribuita sia al FSS sia al servizio mobile via satellite (
Mobile Satellite Service
, MSS) per le comunicazioni spazio-terra. Quest’ultima banda di frequenze deve essere utilizzata sia dalle stazioni satellitari terrene riceventi coordinate sia da quelle non coordinate (FSS e MSS). Tali stazioni satellitari terrene dovrebbero pertanto essere adeguatamente protette contro le interferenze causate dagli ECS WBB terrestri.
(8)
La banda di frequenze 42,5-43,5 GHz è inoltre utilizzata per i sistemi del RAS, che dovrebbero essere adeguatamente protetti dalle interferenze causate dagli ECS WBB terrestri.
(9)
I sistemi terrestri di prossima generazione che forniscono ECS WBB, compreso il 5G, dovrebbero essere diffusi nella banda di frequenze 42 GHz in condizioni tecniche armonizzate nell’Unione. Queste condizioni dovrebbero assicurare il funzionamento ininterrotto e il potenziale sviluppo futuro dei sistemi dei pertinenti FS, RAS e FSS esistenti all’interno di detta banda. Le condizioni dovrebbero altresì garantire che tali sistemi esistenti e futuri non abbiano un’incidenza negativa rilevante sulla diffusione e sulla copertura dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).
(10)
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 14 aprile 2020 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive adatte ai sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) per le bande di frequenze prioritarie superiori a 24 GHz, compresa la banda di frequenze 42 GHz.
(11)
In risposta a tale mandato, il 18 novembre 2022 la CEPT ha pubblicato una relazione
(
11
)
(«relazione 82 della CEPT») che precisa le condizioni tecniche armonizzate meno restrittive nella banda di frequenze 42 GHz, sulla base del concetto di una
block edge mask
(BEM), per l’introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) in tale banda, nel rispetto dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi. Tali condizioni tecniche sono coerenti con gli sviluppi dello standard 5G per quanto riguarda in particolare gli accordi sulla ripartizione del canale
(
12
)
e l’uso di sistemi di antenne attive (
active antenna systems
, AAS), e sono pertanto favorevoli al conseguimento di un’armonizzazione globale.
(12)
Le condizioni tecniche armonizzate di cui alla relazione 82 della CEPT presuppongono il funzionamento sincronizzato dei sistemi ECS WBB terrestri vicini di diversi operatori e la conoscenza dell’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB. Il funzionamento non sincronizzato o semisincronizzato di sistemi ECS WBB terrestri vicini richiede ulteriori studi al fine di sviluppare condizioni tecniche armonizzate pertinenti, ma rimane possibile in presenza di separazione geografica e può essere soggetto ad adeguate misure di attenuazione supplementari applicabili a livello nazionale.
(13)
Le condizioni tecniche armonizzate di cui alla relazione 82 della CEPT per l’uso della banda di frequenze 42 GHz per i sistemi terrestri che forniscono ECS WBB si basano sul presupposto della diffusione di hotspot e dell’esistenza di un regime di autorizzazione nel quale è nota l’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB (trasmettitori e ricevitori). Per un regime di autorizzazione nel quale l’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB non è nota prima di un’installazione possono essere necessarie misure supplementari a livello nazionale al fine di garantire un’adeguata coesistenza di tali servizi con altri servizi in detta banda e nelle bande adiacenti, sempre nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate meno restrittive di cui all’allegato della presente decisione. Tali misure supplementari figurano nell’allegato 3 della relazione 82 della CEPT.
(14)
La relazione 82 della CEPT fornisce inoltre orientamenti per l’uso della banda di frequenze 42 GHz per gli ECS WBB terrestri (compreso il 5G) al fine di garantire la protezione di FS, FSS e RAS all’interno di tale banda, nonché di FS, FSS e MSS nelle bande adiacenti.
(15)
La coesistenza tra i sistemi terrestri che forniscono ECS WBB (compreso il 5G) e le stazioni terrene FSS operanti nella banda di frequenze 42 GHz, e nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz adiacente, può essere garantita mediante l’applicazione, ove appropriato, di vincoli tecnici all’installazione di stazioni radio base ECS WBB in un’area geografica limitata intorno a una stazione satellitare terrena. È opportuno prendere in considerazione misure di coesistenza tra le stazioni terrene FSS e le stazioni radio base ECS WBB qualora siano vicine le une alle altre, riconoscendo che le stazioni radio base ECS WBB dovrebbero essere installate principalmente in zone densamente popolate.
(16)
In linea con la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
13
)
, la conformità delle stazioni terminali e delle stazioni radio base ECS WBB ai limiti delle emissioni fuori banda inferiori a 40,5 GHz e superiori a 43,5 GHz dovrebbe basarsi sui presupposti di cui alla relazione 82 della CEPT
(
14
)
.
(17)
La CEPT ha inoltre elaborato orientamenti tecnici
(
15
)
(
16
)
a sostegno dell’introduzione di sistemi terrestri che forniscono ECS WBB nella banda di frequenze 42 GHz consentendo nel contempo, in modo proporzionato, l’utilizzo ininterrotto delle stazioni terrene FSS riceventi e trasmittenti nelle porzioni pertinenti della banda di frequenze 42 GHz, nonché la coesistenza con le stazioni terrene FSS riceventi nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz adiacente. Tali orientamenti tecnici possono facilitare la coesistenza nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente decisione.
(18)
La coesistenza tra i sistemi terrestri che forniscono ECS WBB (compreso il 5G) e i ricevitori satellitari dell’FSS nella banda di frequenze 42 GHz è attualmente possibile, nel rispetto di condizioni tecniche che affrontino la questione dell’elevazione dell’antenna delle stazioni radio base ECS WBB, tenendo conto anche delle disposizioni applicabili del regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT-R.
(19)
La possibilità di una coesistenza tra i sistemi terrestri che forniscono ECS WBB (compreso il 5G) e i collegamenti fissi nella banda di frequenze 42 GHz è da valutarsi caso per caso ed è soggetta a un coordinamento a livello nazionale tra i due servizi, se diffusi nella stessa zona e nella stessa gamma di frequenze.
(20)
La relazione 82 della CEPT non tratta l’utilizzo della banda di frequenze 42 GHz per la fornitura di ECS WBB agli aeromobili senza equipaggio (UAV), quali i droni.
(21)
Misure specifiche, come l’istituzione di distanze di separazione geografica e di zone di esclusione, possono essere necessarie a livello nazionale caso per caso al fine di garantire la protezione delle stazioni del RAS operanti nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz.
(22)
Possono essere necessari accordi di coordinamento delle frequenze a livello transfrontaliero tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi al fine di evitare interferenze dannose e migliorare l’efficienza dello spettro e la convergenza nel suo utilizzo, conformemente all’articolo 28 della direttiva (UE) 2018/1972.
(23)
Gli Stati membri dovrebbero adottare la banda di frequenze 42 GHz per i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili di prossima generazione (5G) sulla base di condizioni tecniche armonizzate giuridicamente vincolanti, conformemente alla relazione 82 della CEPT e coerentemente con gli obiettivi politici dell’Unione.
(24)
La nozione di «designare e rendere disponibile» la banda di frequenze 42 GHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’attribuzione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione, ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tale banda, nella misura necessaria, iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione. Successivamente, gli Stati membri dovrebbero consentire l’uso della banda di frequenze 42 GHz a norma della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare dell’articolo 53 della stessa.
(25)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 676/2002/CE, è opportuno che la Commissione stabilisca una scadenza di attuazione della presente decisione da parte degli Stati membri. Inoltre, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE, è auspicabile che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l’esecuzione della presente decisione. Ciò dovrebbe valere in particolare per quanto riguarda l’introduzione e lo sviluppo graduali dei servizi 5G terrestri nella banda di frequenze 42 GHz e le eventuali questioni relative alla coesistenza, per contribuire alla revisione tempestiva e alla valutazione del suo impatto a livello dell’Unione. Tale revisione dovrebbe anche riguardare l’idoneità delle condizioni tecniche a garantire la protezione adeguata di altri servizi, tenendo conto dello sviluppo dei sistemi terrestri che forniscono ECS WBB, compreso il 5G.
(26)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce le condizioni tecniche armonizzate essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz nell’Unione per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
Articolo 2
Gli Stati membri designano e rendono disponibile in maniera non esclusiva la banda di frequenze 40,5-43,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente alle condizioni tecniche stabilite nell’allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle condizioni tecniche stabilite nell’allegato, i sistemi terrestri di cui all’articolo 1 proteggano in modo adeguato i seguenti sistemi e non ne limitino l’evoluzione e lo sviluppo futuri:
a)
sistemi del servizio di radioastronomia che operano nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz;
b)
sistemi satellitari del servizio fisso via satellite che operano nella banda di frequenze 40,5-42,5 GHz per le comunicazioni spazio-terra e nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz per le comunicazioni terra-spazio;
c)
sistemi satellitari del servizio fisso via satellite e del servizio mobile via satellite che operano nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz per le comunicazioni spazio-terra.
Articolo 4
Gli Stati membri garantiscono la coesistenza dei sistemi terrestri di cui all’articolo 1 con il funzionamento ininterrotto dei collegamenti fissi terrestri nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz, sulla base del coordinamento delle frequenze a livello nazionale. Gli Stati membri possono inoltre consentire l’evoluzione e lo sviluppo futuri dei collegamenti fissi terrestri nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz a livello nazionale.
Articolo 5
A condizione che la quantità e l’ubicazione delle nuove stazioni satellitari terrene siano determinate in maniera tale da non imporre vincoli sproporzionati ai sistemi di cui all’articolo 1 e in funzione della domanda del mercato per tali stazioni, gli Stati membri garantiscono la continuità dell’installazione e delle attività delle stazioni satellitari terrene che forniscono servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz.
Articolo 6
Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi terrestri di cui all’articolo 1, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti applicabili a norma dei pertinenti accordi internazionali.
Articolo 7
Gli Stati membri attuano la presente decisione entro il 31 dicembre 2026.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie sull’attuazione della presente decisione immediatamente dopo l’adozione delle pertinenti misure nazionali.
Gli Stati membri controllano l’uso della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz, compresi i progressi relativi alla coesistenza tra i sistemi terrestri di cui all’articolo 1 e gli altri sistemi che utilizzano tale banda, e riferiscono in merito alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, per consentire una revisione tempestiva della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2024
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj
.
(
2
)
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
).
(
3
)
Conformemente alla risoluzione 243 dell’UIT-R (WRC-19) «Terrestrial component of International Mobile Telecommunications in the frequency bands 37-43,5 GHz and 47.2-48.2 GHz».
(
4
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», COM(2016) 587 final.
(
5
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», COM(2021) 118 final.
(
6
)
Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (
GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj
).
(
7
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione», COM(2016) 588 final.
(
8
)
«Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)» (RSPG16-032 final) del 9 novembre 2016, «Second Opinion on 5G networks» (RSPG18-005 final) del 30 gennaio 2018, «Third Opinion on 5G implementation challenges» (RSPG19-007 final) del 30 gennaio 2019.
(
9
)
Come previsto ad esempio dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU L 234 del 21.7.2020, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj
).
(
10
)
Conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT (edizione 2020), l’intera banda di frequenze 42 GHz è attribuita al servizio fisso su base comprimaria in tutte e tre le regioni dell’UIT.
(
11
)
«Report 82 from the CEPT to the European Commission in response to the Mandate ‘to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems for priority frequency bands above 24 GHz’, Harmonised least restrictive technical conditions for the 40.5-43.5 GHz frequency band», link:
https://docdb.cept.org/document/28574
.
(
12
)
La norma ETSI TS 138 104 (v16.9.0) definisce la banda di frequenze 39,5-43,5 GHz da utilizzare con la tecnologia
New Radio
(NR) basata su duplex a divisione di tempo (
time division duplex
, TDD) e larghezze di banda del canale di 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz e 400 MHz.
(
13
)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (
GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62
; ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
).
(
14
)
Per le stazioni radio base cfr. ETSI TS 138 104 V17.6.0 (tabella 9.7.4.3.3-2); per le stazioni terminali cfr. ETSI TS 138.101-2 V17.6.0 (tabella 6.5.2.1-1).
(
15
)
Raccomandazione (22)01 dell’ECC «Guidelines to support the introduction of MFCN in 40.5-43.5 GHz while ensuring, in a proportionate way, the use of FSS receiving earth stations in the frequency band 40.5-42.5 GHz and the use of FSS transmitting earth stations in the frequency band 42.5-43.5 GHz and the possibility for future deployment of these earth stations».
(
16
)
Raccomandazione (22)02 dell’ECC «Guidelines on measures to facilitate compatibility between MFCN operating in 40.5-43.5 GHz and FSS earth stations receiving in 39.5-40.5 GHz and to prevent and/or resolve interference issues».
ALLEGATO
CONDIZIONI TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3
1.
DEFINIZIONI
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sistemi di antenne attive»
(active antenna systems
, AAS): una stazione radio base e un sistema di antenne la cui ampiezza e/o fase tra gli elementi dell’antenna sono continuamente modificate, dando luogo ad un diagramma d’antenna che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il
downtilt
elettrico fisso. Nelle stazioni radio base AAS il sistema di antenne è integrato come parte del sistema o del prodotto della stazione radio base;
2)
«funzionamento sincronizzato»: funzionamento di due o più reti differenti duplex a divisione di tempo (
time division duplex
, TDD) in cui non si verificano trasmissioni simultanee in
uplink
(UL) e
downlink
(DL); ciò significa che ad un dato momento le reti trasmettono tutte in
downlink
oppure in
uplink
. Ciò richiede l’allineamento di tutte le trasmissioni in DL e in UL per tutte le reti TDD interessate, nonché la sincronizzazione dell’inizio del
frame
in tutte le reti;
3)
«funzionamento non sincronizzato»: funzionamento di due o più reti TDD differenti in cui ad un dato momento almeno una rete trasmette in DL e almeno una rete trasmette in UL. Ciò potrebbe verificarsi se le reti TDD non allineano tutte le trasmissioni in DL e in UL o se non si sincronizzano all’inizio del
frame
;
4)
«funzionamento semisincronizzato»: funzionamento di due o più reti TDD differenti in cui parte del
frame
è in linea con un funzionamento sincronizzato mentre la parte restante del
frame
è in linea con un funzionamento non sincronizzato. Ciò richiede l’adozione di una struttura di
frame
per tutte le reti TDD interessate, compresi gli
slot
la cui direzione UL/DL non è specificata, nonché la sincronizzazione dell’inizio del
frame
in tutte le reti;
5)
«potenza isotropa equivalente irradiata» (
equivalent isotropically radiated power
, EIRP): il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto a un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
6)
«potenza totale irradiata» (
total radiated power
, TRP): misura della potenza irradiata da un’antenna composita. È pari alla potenza totale condotta in ingresso nella matrice di antenne, cui sono sottratte le eventuali perdite che si verificano nella matrice. La TRP è l’integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione, come indicato nella formula:
dove P(θ,φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (θ,φ), data dalla formula:
dove P
Tx
rappresenta la potenza condotta (misurata in Watt) in ingresso nella matrice e g(θ,φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (θ, φ).
2.
PARAMETRI GENERALI
1)
La modalità di funzionamento duplex nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz è la TDD.
2)
I blocchi sono assegnati secondo multipli di 200 MHz. È altresì possibile definire blocchi più piccoli, di 50 MHz o 100 MHz o 150 MHz, adiacenti al blocco assegnato a un altro utente dello spettro, per garantire un uso efficiente dell’intera banda di frequenze.
3)
Le condizioni tecniche contenute nel presente allegato sono essenziali ai fini della reciproca coesistenza di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (ECS WBB) e della coesistenza di tali sistemi con i ricevitori delle stazioni spaziali del servizio fisso via satellite (FSS) nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz.
4)
La trasmissione tra stazione radio base e stazione terminale nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz è conforme alle condizioni tecniche di cui al presente allegato.
5)
Le condizioni tecniche armonizzate indicate di seguito si basano sul presupposto della diffusione di hotspot e dell’esistenza di un regime di autorizzazione nel quale è nota l’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB (sia trasmettitori sia ricevitori). Al fine di attuare la necessaria protezione dei sistemi di cui all’articolo 3, possono essere necessarie misure supplementari a livello nazionale per un regime di autorizzazione nel quale l’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB non è nota prima di un’installazione
(
1
)
, sempre nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate per ECS WBB di cui al presente allegato.
6)
Possono essere necessarie misure supplementari a livello nazionale per garantire l’adeguata protezione delle stazioni satellitari terrene riceventi che operano nella banda di frequenze 40,5-42,5 GHz e, se necessario, nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz adiacente, nonché dei sistemi del servizio di radioastronomia (RAS) nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz, come pure per garantire la coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire ECS WBB con i collegamenti fissi terrestri
(
2
)
.
7)
Per le stazioni radio base ECS WBB, la protezione dei servizi adiacenti al di sotto di 40,5 GHz e al di sopra di 43,5 GHz è fornita attraverso i pertinenti limiti fuori banda, ricavati conformemente alla norma ETSI TS 138 104 V17.6.0 (tabella 9.7.4.3.3-2)
(
3
)
.
8)
Per le stazioni terminali, la protezione dei servizi adiacenti è prevista dalle prescrizioni di cui alla norma ETSI TS 138.101-2 V.17.6.0 (tabella 6.5.2.1-1).
La figura 1 fornisce un esempio di una possibile struttura di canalizzazione della banda.
Figura 1
Esempio di una struttura di canalizzazione nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz
3.
CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI RADIO BASE —
BLOCK EDGE MASK
I seguenti parametri tecnici per le stazioni radio base, detti
block edge mask
(BEM), sono una componente essenziale delle condizioni indispensabili per garantire la coesistenza di reti vicine in grado di fornire ECS WBB in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti vicine. Gli operatori di rete di ECS WBB nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz possono concordare, su base bilaterale o multilaterale, parametri tecnici meno rigorosi, purché continuino a rispettare le condizioni tecniche applicabili per la protezione di altri servizi, applicazioni o reti, nonché gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero. Gli Stati membri garantiscono che tali parametri tecnici meno rigorosi possano essere utilizzati con l’accordo di tutte le parti interessate.
Una BEM è una maschera di emissione che definisce i livelli di potenza in funzione della frequenza rispetto all’estremità di un blocco di frequenze assegnato ad un operatore. La BEM consiste di diversi elementi che sono indicati nella tabella 1. Il limite di potenza in blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. Il limite di potenza della
baseline
garantisce la protezione dello spettro di altri operatori nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz. Il limite di potenza della regione di transizione consente il
roll-off
del filtro dal limite di potenza in blocco a quello della
baseline
al fine di garantire la coesistenza con altri operatori in blocchi adiacenti. Sia il limite di potenza della
baseline
sia il limite di potenza nella regione di transizione costituiscono elementi BEM fuori blocco.
La figura 2 mostra una BEM generica applicabile alla banda di frequenze 40,5-43,5 GHz.
Figura 2
Illustrazione di una block edge mask
Non è specificato alcun limite di potenza armonizzato in blocco. Nelle tabelle 2 e 3 si ipotizza un funzionamento sincronizzato. La separazione geografica delle reti vicine è necessaria per il funzionamento non sincronizzato o semisincronizzato, mentre possono essere applicate anche adeguate misure di attenuazione supplementari applicabili a livello nazionale. La tabella 4 stabilisce una condizione tecnica supplementare per le stazioni radio base al fine di agevolare la coesistenza con i sistemi satellitari dell’FSS terra-spazio.
Tabella 1
Definizione degli elementi BEM
Elemento BEM
Definizione
In blocco
Blocco di spettro assegnato per il quale si deriva la BEM.
Baseline
Spettro all’interno della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz utilizzato per sistemi terrestri in grado di fornire ECS WBB, escluso il blocco in questione dell’operatore e le corrispondenti regioni di transizione.
Regione di transizione
Spettro adiacente al blocco di un operatore.
Tabella 2
Limite di potenza nella regione di transizione della stazione radio base per il funzionamento sincronizzato
Gamma di frequenze
TRP massima
Banda di misura
Fino a 50 MHz al di sotto o al di sopra del blocco di un operatore
12 dBm
50 MHz
Nota esplicativa
Questo limite garantisce la coesistenza tra reti di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nel blocco adiacente o nei blocchi adiacenti nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz nell’ambito di un funzionamento sincronizzato. In caso di operazioni non sincronizzate o semisincronizzate possono essere applicate a livello nazionale misure di attenuazione adeguate
(
4
)
.
Tabella 3
Limite di potenza della
baseline
della stazione radio base per il funzionamento sincronizzato
Gamma di frequenze
TRP massima
Banda di misura
Baseline
4 dBm
50 MHz
Nota esplicativa
Questo limite garantisce la coesistenza tra reti di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in blocchi non adiacenti nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz nell’ambito di un funzionamento sincronizzato. In caso di operazioni non sincronizzate o semisincronizzate possono essere applicate a livello nazionale misure di mitigazione adeguate
(
4
)
.
Tabella 4
Condizioni supplementari che si applicano alle stazioni radio base
outdoor
AAS
Prescrizione relativa all’elevazione del fascio principale delle stazioni radio base
outdoor
AAS
Nell’ambito del dispiegamento di tali stazioni radio base, occorre garantire che ogni antenna trasmetta di norma solo con il fascio principale che punta sotto l’orizzonte; l’antenna deve inoltre disporre del puntamento meccanico sotto l’orizzonte, ad eccezione del caso in cui la stazione radio base sia solo ricevente.
Nota esplicativa
La condizione si applica alla protezione dei ricevitori delle stazioni spaziali dell’FSS (terra-spazio).
(
1
)
L’attuazione di condizioni di condivisione implica la necessità di informazioni preventive sull’ubicazione esistente o prevista del sistema interferente e/o del sistema interferito o sulla distanza tra di essi.
(
2
)
Orientamenti su tali misure sono forniti nelle raccomandazioni (22)01 e (22)02 dell’ECC.
(
3
)
I valori per tali limiti sono: TRP di -5 dBm/MHz (0 ≤ Δf < 20 MHz), -13 dBm/MHz (20 MHz ≤ Δf < 400 MHz) e limiti spuri per Δf > 400 MHz.
(
4
)
Nella relazione 307 dell’ECC «Toolbox for the most appropriate synchronisation regulatory framework including coexistence of MFCN in 24.25-27.5 GHz in unsynchronised and semi-synchronised mode», approvata il 6 marzo 2020, sono fornite informazioni pertinenti.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1983/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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