Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
EN: Council Decision (EU) 2021/1987 of 9 November 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, as regards the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities
Testo normativo
16.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 405/5
DECISIONE (UE) 2021/1987 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro («accordo») è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1
o
luglio 1999.
(2)
A norma dell’articolo 81 dell’accordo, il consiglio di cooperazione, istituito dall’accordo, può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo.
(3)
Il consiglio di cooperazione ha adottato, nella riunione del 28 settembre 2018, le priorità del partenariato UE-Azerbaigian per il periodo 2018-2020.
(4)
Il consiglio di cooperazione dovrebbe adottare con procedura scritta una raccomandazione relativa alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian fino al 2024.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di cooperazione in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, con riguardo all’adozione di una raccomandazione in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian fino al 2024 si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione
(
1
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, del 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(
1
)
Cfr. documento ST 11568/1/21 REV1 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.
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