Decisione (UE) 2020/2000 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)
Decisione (UE) 2020/2000 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)
EN: Council Decision (EU) 2020/2000 of 27 November 2020 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles and its implementing protocol (2020-2026)
Testo normativo
8.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 413/1
DECISIONE (UE) 2020/2000 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2020
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2020/272 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 24 febbraio 2020, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
(2)
L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles
(
3
)
, entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di sei anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.
(3)
Il più recente protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles
(
4
)
è stato firmato il 18 dicembre 2013 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014. È scaduto il 17 gennaio 2020.
(4)
L’obiettivo dell’accordo di partenariato e del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica delle Seychelles («Seychelles») di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e consentire lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell’Oceano Indiano, contribuendo nel contempo a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(5)
È opportuno che l’accordo di partenariato e il relativo protocollo siano approvati.
(6)
L’articolo 12 dell’accordo di partenariato prevede l’istituzione di una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione dell’accordo di partenariato e del protocollo. La commissione mista può inoltre adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(7)
È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(8)
È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono approvati a nome dell’Unione
(
5
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 19 dell’accordo di partenariato e alla notifica prevista all’articolo 17 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 12 dell’accordo di partenariato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Parere dell’11 novembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2020/272 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e il suo protocollo di attuazione (2020-2026) (
GU L 60 del 28.2.2020, pag. 3
).
(
3
)
GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2
.
(
4
)
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (
GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3
).
(
5
)
I testi dell’accordo di partenariato e del protocollo sono pubblicati nella
GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5
.
ALLEGATO
PROCEDURA E CONDIZIONI PER L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato e all’articolo 6 del protocollo, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:
1)
la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
(2)
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.
(3)
La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Consiglio.
(4)
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
(5)
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
(6)
La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato e all’articolo 6 del protocollo, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.
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