Decisione (UE) 2024/2006 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il Canada, dall’altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione
Decisione (UE) 2024/2006 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il Canada, dall’altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione
EN: Council Decision (EU) 2024/2006 of 17 June 2024 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and Canada, of the other part, on the participation of Canada in Union programmes
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2006
26.7.2024
DECISIONE (UE) 2024/2006 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2024
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il Canada, dall’altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettera del 21 giugno 2021 il Canada ha espresso l’interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
(«programma Orizzonte Europa»).
(2)
Il 9 settembre 2022 il Consiglio adottato la decisione (UE) 2022/1526
(
2
)
, autorizzando l’apertura di negoziati con il Canada, a nome dell’Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e sull’associazione del Canada al programma Orizzonte Europa.
(3)
I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il Canada, dall’altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 17 novembre 2022. La conclusione dei negoziati è stata ufficialmente annunciata al vertice UE-Canada tenutosi il 23 e il 24 novembre 2023 a Saint John’s (Canada).
(4)
Al fine di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra l’Unione e il Canada, l’accordo stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione del Canada ai programmi o alle attività dell’Unione aperti alla partecipazione del Canada conformemente agli atti di base che istituiscono tali programmi o attività dell’Unione. Nell’ambito dell’accordo, l’Unione svolgerà azioni di cooperazione con il Canada a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(5)
A norma dell’articolo 1 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici applicabili alla partecipazione del Canada a un programma o a un’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli dell’accordo.
(6)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo, i termini e le condizioni specifici per la partecipazione del Canada al programma Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) («protocollo sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa»).
(7)
Conformemente al mandato del Consiglio, il protocollo sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 14, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. È opportuno che il Canada partecipi in qualità di paese associato al Pilastro II (Sfide globali e competitività industriale europea) del programma Orizzonte Europa.
(8)
Il Canada soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.
(9)
L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione del paese o territorio interessato a un programma dell’Unione, a condizione che l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
(10)
È opportuno firmare l’accordo.
(11)
Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e il Canada nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione dei soggetti canadesi al programma Orizzonte Europa, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore.
(12)
In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il Canada, dall’altra, sulla partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
3
)
.
Articolo 2
La Commissione assicura la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. MARON
(
1
)
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (
GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2022/1526 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con il Canada per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) (
GU L 237 del 14.9.2022, pag. 17
).
(
3
)
Il testo dell’accordo è pubblicato nella
GU L, 2024/2007, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2007/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2006/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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