Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2025/2021

Decisione (UE) 2021/2025 del Consiglio del 15 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

Pubblicato: 15/11/2021 In vigore dal: 15/11/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/2025 del Consiglio del 15 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva EN: Council Decision (EU) 2021/2025 of 15 November 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council, as regards a trade standard applying to olive oils and olive-pomace oils

Testo normativo

19.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 411/40 DECISIONE (UE) 2021/2025 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) , il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1 o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (2) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») spetta adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva. (3) Il 25 novembre 2021, in occasione della 114 a sessione, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisione di modifica»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché la decisione di modifica da adottare avrà effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (5) La decisione che deve essere adottata dal Consiglio dei membri riguarda le modifiche di alcuni parametri chimici degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, segnatamente l’inserimento dello schema decisionale riguardo al limite dell’acido linolenico compreso tra 1,00 e 1,40 %, la revisione dello schema decisionale per gli oli d’oliva raffinati e per gli oli d’oliva e la revisione dello schema decisionale per gli oli di sansa d’oliva greggi e raffinati. La decisione di modifica è stata oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell’olio d’oliva della Commissione e degli Stati membri. La decisione di modifica contribuirà all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno sostenere la decisione di modifica che deve essere adottata dal Consiglio dei membri. (6) Qualora, in occasione della 114 a sessione del Consiglio dei membri, l’adozione della decisione di modifica sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione di sostenere l’adozione della decisione di modifica dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura di adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del giugno 2022. (7) Qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 114 a sessione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione di modifica a una sessione successiva del Consiglio dei membri. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri nel corso della 114 a sessione, che si terrà il 25 novembre 2021, o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del giugno 2022, per quanto riguarda le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, è di sostenere l’adozione della decisione del Consiglio dei Membri che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva ( 4 ) . Articolo 2 Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 114 a sessione del Consiglio dei membri, la Commissione chiederà che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. PODGORŠEK ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ). ( 4 ) Cfr. documento ST 12781/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

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