Decisione (UE) 2020/2057 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2057 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'UE e l'Islanda?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2057 del Consiglio del 7 dicembre 2020 autorizza l'Unione europea a negoziare e adottare una modifica dell'accordo commerciale con la Repubblica d'Islanda, in vigore dal 1973. In particolare, la decisione riguarda la sostituzione del Protocollo n. 3 dell'accordo, che disciplina la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra le parti. Questa modifica è necessaria per allineare le norme di origine preferenziali a quelle della Convenzione regionale paneuromediterranea, introducendo criteri più moderni e flessibili per determinare l'origine delle merci scambiate.
La decisione prevede l'introduzione di un riferimento dinamico alla Convenzione paneuromediterranea nel Protocollo n. 3, in modo che il testo normativo si aggiorni automaticamente alle versioni successive della Convenzione. Inoltre, in attesa della conclusione della modifica della Convenzione stessa, l'UE e l'Islanda potranno applicare "norme transitorie" alternative, basate sulle nuove regole di origine modernizzate, utilizzabili bilateralmente come opzione rispetto alle norme attuali. La decisione mantiene anche la possibilità di utilizzare certificati EUR.1 nella zona di cumulo EFTA, in deroga alle disposizioni sulla circolazione EUR-MED.
La posizione dell'UE nel comitato misto istituito dall'accordo si basa sul progetto di decisione allegato, e la presente decisione entra in vigore il 7 dicembre 2020 con scadenza al 31 dicembre 2023, data entro la quale il comitato misto dovrà adottare formalmente la modifica dell'accordo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2057 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2057 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol No 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/17
DECISIONE (UE) 2020/2057 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda («accordo»), entrato in vigore il 1
o
aprile 1973.
(2)
L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall’articolo 30 dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3 in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica d’Islanda hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(8)
Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti,
(9)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda e che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione (
GU L 301 del 31.12.1972, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 10292/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione 2020/2057 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale e nelle relazioni commerciali UE-Islanda, in quanto disciplina le norme di origine preferenziali, i criteri di cumulo diagonale e la circolazione delle merci. Esportatori, importatori e consulenti doganali devono conoscere le regole sulla determinazione dell'origine dei prodotti, i certificati EUR.1 e EUR-MED, e l'applicazione della Convenzione paneuromediterranea per beneficiare dei regimi preferenziali negli scambi commerciali.
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