Decisione (UE) 2022/2066 del Consiglio del 21 febbraio 2022 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)
Decisione (UE) 2022/2066 del Consiglio del 21 febbraio 2022 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)
EN: Council Decision (EU) 2022/2066 of 21 February 2022 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the Gabonese Republic and the European Community (2021-2026)
Testo normativo
27.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 277/103
DECISIONE (UE) 2022/2066 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio,
(
2
)
, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)
(
3
)
(«protocollo») è stato firmato il 29 giugno 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma.
(3)
L’obiettivo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Gabon e la Comunità europea
(
4
)
(«accordo») e del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica gabonese («Gabon») di collaborare più strettamente per continuare a promuovere lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell’Oceano Atlantico, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(4)
È opportuno approvare il protocollo.
(5)
L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di sorvegliarne l’attuazione. Inoltre, a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo, la commissione mista può adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’adozione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)
È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che non vi si opponga un certo numero di Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE).
(7)
Il protocollo dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 26 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alla procedura descritta nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE
(
1
)
Approvazione del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (
GU L 242 dell'8.7.2021, pag. 3
).
(
3
)
GU L 242 dell'8.7.2021, pag. 5
.
(
4
)
GU L 109 del 26.4.2007, pag. 3
.
ALLEGATO
PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026), la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.
1)
La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
2)
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.
3)
La conformità delle modifiche proposte alle condizioni di cui al punto 1) è valutata dal Consiglio.
4)
La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che un certo numero di Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco al Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga a tali modifiche. Allorché, invece, si forma una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
5)
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo sulle modifiche proposte, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista relativa alle modifiche proposte, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.
7)
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo previste all’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo, la posizione che l’Unione deve adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.
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