Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2106/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2106 della Commissione del 14 dicembre 2020 relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Finlandia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di vietare l’immissione sul mercato della gru da officina per il sollevamento di motori di Biltema Nordic Services, con riferimento al modello 15-371, fabbricata da Biltema Nordic Services AB e distribuita sul mercato finlandese da Biltema Suomi Oy notificata con il numero C(

Pubblicato: 14/12/2020 In vigore dal: 14/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2106 della Commissione del 14 dicembre 2020 relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Finlandia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di vietare l’immissione sul mercato della gru da officina per il sollevamento di motori di Biltema Nordic Services, con riferimento al modello 15-371, fabbricata da Biltema Nordic Services AB e distribuita sul mercato finlandese da Biltema Suomi Oy [notificata con il numero C(2020) 8781] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2106 of 14 December 2020 on a safeguard measure taken by Finland pursuant to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council, to prohibit the placing on the market of Biltema Nordic Services’ engine hoist shop crane with model reference 15-371, manufactured by Biltema Nordic Services AB and distributed on the Finnish market by Biltema Suomi Oy (notified under document C(2020) 8781) (T

Testo normativo

16.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 425/101 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2106 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2020 relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Finlandia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di vietare l’immissione sul mercato della gru da officina per il sollevamento di motori di Biltema Nordic Services, con riferimento al modello 15-371, fabbricata da Biltema Nordic Services AB e distribuita sul mercato finlandese da Biltema Suomi Oy [notificata con il numero C(2020) 8781] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il 20 marzo 2019 la Finlandia ha informato la Commissione in merito alla misura di salvaguardia del 6 febbraio 2019, adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE, che vieta l’immissione sul mercato della gru da officina per il sollevamento di motori di Biltema Nordic Services, con riferimento al modello 15-371, fabbricata da Biltema Nordic Services AB, Gamisonsgatan 26, 25466 Helsingborg, Svezia («il fabbricante») e distribuita sul mercato finlandese da Biltema Suomi Oy, Aftonrådevägen 2, 00750 Helsingfors, Finlandia. (2) La Finlandia ha adottato la misura ritenendo che tale gru da officina per il sollevamento di motori non soddisfacesse diversi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE indicati di seguito. (3) Di seguito il dettaglio di quanto è stato indicato dalla Finlandia. (4) La gru non è meccanicamente resistente, in violazione del requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute sulla resistenza meccanica di cui all’allegato I, punto 4.1.2.3, della direttiva 2006/42/CE. (5) La gru non è stabile ed è difficile da spostare, in violazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sul rischio di perdita di stabilità di cui al punto 1.3.1 e sui rischi dovuti alla mancanza di stabilità di cui al punto 4.1.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. (6) Vi sono errori nelle istruzioni di installazione relative al fissaggio delle ruote e nelle istruzioni stampate riguardanti l’uso improprio della macchina, in violazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sui principi d’integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e sulle istruzioni di cui al punto 1.7.4 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. (7) La Commissione, dopo essere stata informata in merito alla misura di salvaguardia adottata dalla Finlandia, ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. Il 23 dicembre 2019 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante, al distributore e all’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche, alla quale il fabbricante e il distributore non hanno risposto. L’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche ha risposto il 13 gennaio 2020, precisando che la Biltema Suomi Oy non ha contestato la decisione finlandese né il suo contenuto in seguito all’adozione della decisione. L’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche ha inoltre indicato di non avere ulteriori aggiornamenti sul caso. (8) Tenendo conto delle informazioni fornite dalla Finlandia in merito alla misura di salvaguardia, che non sono state contraddette dal fabbricante o dal distributore, è opportuno concludere che la gru da officina per il sollevamento di motori con riferimento al modello 15-371 non soddisfa i suddetti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE e che le carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. (9) È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Finlandia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La misura adottata dalla Finlandia, che vieta l’immissione sul mercato della gru da officina per il sollevamento di motori con riferimento al modello 15-371, fabbricata da Biltema Nordic Services AB (Svezia) e distribuita sul mercato finlandese da Biltema Suomi Oy (Finlandia), è giustificata. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020 Per la Commissione Thierry BRETON Membro della Commissione ( 1 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24 .

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