Decisione di esecuzione (UE) 2020/2113 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2004/3/CE che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie, per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito notificata con il numero C(2020) 9306 (Testo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2113 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2004/3/CE che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie, per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9306] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2113 of 16 December 2020 amending Annex I to Decision 2004/3/EC authorising, in respect of the marketing of seed potatoes in all or part of the territory of certain Member States, more stringent measures against certain diseases than are provided for in Annexes I and II to Council Directive 2002/56/EC, as regards the entry for the United Kingdom (notified under document C(2020) 9306) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
17.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 427/21
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2113 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020
che modifica l’allegato I della decisione 2004/3/CE che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie, per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito
[notificata con il numero C(2020) 9306]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
(
1
)
, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2002/56/CE stabilisce che, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in tali regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime.
(2)
A tale riguardo, la decisione 2004/3/CE della Commissione
(
2
)
autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie. La decisione 2004/3/CE stabilisce, in particolare, che gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate. Per quanto riguarda il Regno Unito, nell’allegato I, colonna 2, della decisione 2004/3/CE sono attualmente elencate, ai fini di tale autorizzazione, le seguenti regioni: Cumbria, Northumberland (Inghilterra), Irlanda del Nord e Scozia.
(3)
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2002/56/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per questo motivo, alla fine del periodo di transizione solo l’Irlanda del Nord dovrebbe figurare come regione nell’allegato I, colonna 2, della decisione 2004/3/CE.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2004/3/CE.
(5)
Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato 1 della decisione 2004/3/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60
.
(
2
)
Decisione 2004/3/CE della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (
GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47
).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stato membro
(
1
)
Regione
Germania
—
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
—
Gemeinde Groß Lüsewitz
—
Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow
—
Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow
—
Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel
—
Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow
—
Gemeinde Pelsin
Irlanda
Intero territorio
Portogallo
Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine)
Finlandia
Comuni di Liminka e Tyrnävä
Regno Unito
(
1
)
Irlanda del Nord
»
(
1
)
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
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