Decisione UE In vigore

Decisione UE 2118/2024

Decisione (UE) 2024/2118 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati

Pubblicato: 25/06/2024 In vigore dal: 25/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2118 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati EN: Council Decision (EU) 2024/2118 of 25 June 2024 on the signing, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2118 31.7.2024 DECISIONE (UE) 2024/2118 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2024 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. (2) Nel parere 2/15 del 16 maggio 2017, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha chiarito la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel contesto dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore ( 1 ) , asserendo che sottrarre controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri non può avere carattere puramente ausiliario e non può dunque essere istituito senza il consenso degli stessi. La CGUE ha chiarito la procedura per la conclusione di accordi misti nel parere 1/19 del 6 ottobre 2021 sulla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). (3) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio e gli Stati membri hanno autorizzato la Commissione a negoziare una convenzione sull’applicazione delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, sotto l’egida della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). (4) Il 9 luglio 2014 tali negoziati si sono conclusi positivamente. Il 10 dicembre 2014 la convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati («convenzione»), è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 17 marzo 2015 la convenzione è stata aperta alla firma a Port Louis (Maurizio) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York. (5) È auspicabile applicare le norme UNCITRAL di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e lo Stato nella misura più ampia possibile. Per quanto riguarda l’Unione, le norme dovrebbero applicarsi al trattato sulla Carta dell’energia ( 2 ) . (6) Si osserva che la seconda nota a piè di pagina dell’articolo 1 delle norme implica che l’Unione, quando agisce in qualità di parte convenuta, dovrebbe applicare l’articolo 7, paragrafo 5, delle norme per impedire la divulgazione di informazioni che l’Unione ritiene contrarie agli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro. (7) L’Unione non dovrebbe applicare le norme quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato. (8) La convenzione dovrebbe essere firmata a nome dell’Unione. (9) In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma della convenzione, con riserva della sua conclusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma della convenzione sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati («convenzione»), con riserva della sua conclusione. Articolo 2 La Commissione assicura la firma della convenzione. Articolo 3 Al momento della firma della convenzione a nome dell’Unione, la Commissione formula una riserva a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a ), della convenzione, in base a cui l’Unione non applica le norme della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato. Articolo 4 Cinque anni dopo l’entrata in vigore della convenzione per l’Unione, la Commissione presenta una relazione sul funzionamento delle norme nelle controversie in cui l’Unione ha agito in qualità di parte convenuta. Sulla base di tale relazione, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina la riserva di cui all’articolo 3 e adotta una decisione in merito alla modifica o al ritiro della riserva. Se non è possibile raggiungere un accordo in sede di Consiglio, la riserva di cui all’articolo 3 rimane valida e soggetta a un riesame periodico ogni cinque anni. Il Consiglio adotta una decisione sul ritiro della riserva se tutti gli Stati membri concludono la convenzione o allorché l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia cessi di produrre effetti per l’Unione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024 Per il Consiglio La presidente H. LAHBIB ( 1 ) GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3 . ( 2 ) GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2118/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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