Decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione, del 29 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2024) 5582
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione, del 29 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2024) 5582]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2119 of 29 July 2024 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2024) 5582)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2119
30.7.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2119 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2024
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania
[notificata con il numero C(2024) 5582]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia virale infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La Romania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in ovini detenuti nella località di Baia, contea di Tulcea, confermato il 19 luglio 2024, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Successivamente la Romania ha informato la Commissione in merito ad ulteriori cinque focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, di cui tre confermati il 22 luglio 2024 e altri due confermati il 23 luglio. Due di questi ulteriori focolai erano situati all'interno della zona di protezione già istituita da tale Stato membro attorno al primo focolaio, mentre gli altri tre erano situati al di fuori della zona soggetta a restrizioni attorno al primo focolaio. Inoltre l'ultimo focolaio si era verificato nella contea di Contanta.
(5)
Al fine di controllare la diffusione della malattia, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in Romania.
(6)
Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un rischio molto elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, il primo stabilimento colpito detiene più di cinquantamila ovini ed è specializzato nell'acquisto di ovini da ingrasso destinati all'esportazione o al commercio all'interno dell'Unione, mentre gli stabilimenti successivamente colpiti detengono oltre quarantaseimila animali in totale. Inoltre la malattia si è diffusa entro pochi giorni fino a 15 chilometri dal primo focolaio e le informazioni epidemiologiche disponibili indicano che la malattia è stata presente nell'area per un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.
(7)
Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(8)
A causa della gravità e dell'urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa prima insorgenza in tale Stato membro, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalla zona di protezione, dalla zona di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze.
(9)
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(10)
Di conseguenza, è opportuno che le aree individuate quale zona di protezione e zona di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania siano immediatamente istituite e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata di tale regionalizzazione e siano limitati i movimenti di animali.
(11)
Tenuto altresì conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il virus della peste dei piccoli ruminanti, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 novembre 2024.
(12)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
a)
le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza che la Romania deve istituire in seguito alla comparsa di focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nel suo territorio, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
la durata delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di protezione conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 di tale regolamento delegato.
Articolo 2
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
La Romania provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Misure nella zona soggetta a restrizioni
I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 4
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2024.
Articolo 5
Destinatario
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
ALLEGATO
A.
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Contea di Tulcea
RO-PPR-2024-00001
RO-PPR-2024-00002
RO-PPR-2024-00003
RO-PPR-2024-00004
RO-PPR-2024-00005
Zona di protezione:
The following communes:
—
Babadag
—
Baia
—
Beidaud
—
Casimcea
—
Ceamurlia de Jos
—
Ciucurova
—
Frecatei
—
Izvoarele
—
Jurilovca
—
Mihai Bravu
—
Mihail Kogalniceanu
—
Nabant
—
Sarichioi
—
Slava Cercheza
—
Stejaru
—
Topolog
—
Valea Nucarilor
26.8.2024
Zona di sorveglianza:
The following communes:
—
Bestepe
—
Cerna
—
Daeni
—
Dorobantu
—
Hamcearca
—
Horia
—
Isaccea
—
Mahmudia
—
Murighiol
—
Niculitel
—
Nufaru
—
Ostrov
—
Peceneaga
—
Somova
—
Tulcea
—
Valea Teilor
4.9.2024
Zona di sorveglianza:
The following communes:
—
Babadag
—
Baia
—
Beidaud
—
Casimcea
—
Ceamurlia de Jos
—
Ciucurova
—
Frecatei
—
Izvoarele
—
Jurilovca
—
Mihai Bravu
—
Mihail Kogalniceanu
—
Nabant
—
Sarichioi
—
Slava Cercheza
—
Stejaru
—
Topolog
—
Valea Nucarilor
27.8.2024 – 4.9.2024
Contea di Constanta
RO-PPR-2024-00006
Zona di protezione:
The following communes:
—
Cogealac
—
Corbu
—
Fantanele
—
Gradina
—
Istria
—
Mihai Viteazu
—
Sacele
26.8.2024
Zona di sorveglianza:
The following communes:
—
Garliciu
—
Lumina
—
Mihail Kogalniceanu
—
Navodari
—
Pantelimon
—
Saraiu
—
Targusor
—
Vulturu
4.9.2024
Zona di sorveglianza:
The following communes:
—
Cogealac
—
Corbu
—
Fantanele
—
Gradina
—
Istria
—
Mihai Viteazu
—
Sacele
27.8.2024 – 4.9.2024
B.
Ulteriori zone soggette a restrizioni
Unità regionale
Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Contea di Tulcea
The entire county of Tulcea, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.
4.9.2024
The entire county of Tulcea
5.9.2024 – 4.10.2024
Contea di Constanta
The following communes:
—
Castelu
—
Ciobanu
—
Constanta
—
Crucea
—
Cuza Voda
—
Ghindaresti
—
Harsova
—
Horia
—
Nicolae Balcescu
—
Ovidiu
—
Poarta Alba
—
Silistea
—
Topalu
—
Tortoman
excluding the areas included in any protection or surveillance zone.
4.9.2024
The following communes:
—
Castelu
—
Ciobanu
—
Constanta
—
Crucea
—
Cuza Voda
—
Ghindaresti
—
Harsova
—
Horia
—
Nicolae Balcescu
—
Ovidiu
—
Poarta Alba
—
Silistea
—
Topalu
—
Tortoman
5.9.2024 – 4.10.2024
Contea di Braila
The following communes:
—
Frecatei
—
Marasu
4.10.2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2119/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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