Decisione UE In vigore

Decisione UE 2132/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 della Commissione, del 30 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 notificata con il numero C(2024) 5612

Pubblicato: 30/07/2024 In vigore dal: 30/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2132 della Commissione, del 30 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 [notificata con il numero C(2024) 5612] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2132 of 30 July 2024 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Greece and repealing Implementing Decision (EU) 2024/2014 (notified under document C(2024) 5612)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2132 31.7.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2132 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2024 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 [notificata con il numero C(2024) 5612] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia virale infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 della Commissione ( 4 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia. (5) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni che lo Stato membro deve istituire in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. (6) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori 14 focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e/o caprini, situati nelle unità regionali di Trikala e di Larisa, nella regione della Tessaglia. (7) In totale, la Grecia ha notificato 15 focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti che formano almeno due cluster distinti, uno nell'unità regionale di Trikala e l'altro nell'unità regionale di Larisa. Dieci di questi focolai sono localizzati al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite nelle unità regionali di Trikala e di Grevena. (8) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e/o temporali, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell'Unione. (9) Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, nel giro di pochi giorni la malattia si è diffusa fino a raggiungere una distanza di 84 chilometri dal primo focolaio e le informazioni epidemiologiche disponibili indicano che la malattia era presente nell'area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata. (10) Di conseguenza, le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (11) A causa della gravità e dell'urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa prima insorgenza in tale Stato membro, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze. (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (13) Di conseguenza, è opportuno che le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia siano immediatamente istituite e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata di tale regionalizzazione e siano limitati i movimenti di animali. (14) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 e sostituirla con la presente decisione. (15) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il virus della peste dei piccoli ruminanti, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 novembre 2024. (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione definisce a livello di Unione: a) le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza che la Grecia deve istituire in seguito alla comparsa di focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nel suo territorio, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) la durata delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di protezione conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 di tale regolamento delegato. Articolo 2 Istituzione di una zona soggetta a restrizioni La Grecia provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione. Articolo 3 Misure nella zona soggetta a restrizioni I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione. Articolo 4 Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 è abrogata. Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2024. Articolo 6 Destinatario La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 della Commissione, del 19 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia ( GU L, 2024/2014, 22.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Unità regionale di Trikala GR-PPR-2024-00001 GR-PPR-2024-00002 GR-PPR-2024-00003 GR-PPR-2024-00004 GR-PPR-2024-00006 GR-PPR-2024-00007 GR-PPR-2024-000015 Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.74240, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.74582, Long. 21.58346 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.58565 (2024/3), Lat. 39.73900 Long. 21.58565 (2024/4), Lat.39.74907, Long.21.58515 (2024/6), Lat. 39.73803, Long.21.58583 (2024/7), Lat.39.61299, Long.21.94638 (2024/15) 18.8.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.74240, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.74582, Long. 21.58346 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.58565 (2024/3), Lat. 39.73900 Long. 21.58565 (2024/4), Lat.39.74907, Long.21.58515 (2024/6), Lat. 39.73803, Long.21.58583 (2024/7), Lat.39.61299, Long.21.94638 (2024/15), excluding the areas contained in the protection zone 27.8.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.74240, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.74582, Long. 21.58346 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.58565 (2024/3), Lat. 39.73900 Long. 21.58565 (2024/4), Lat.39.74907, Long.21.58515 (2024/6), Lat. 39.73803, Long.21.58583 (2024/7), Lat.39.61299, Long.21.94638 (2024/15) 19.8.2024 – 27.8.2024 Unità regionale di Larisa GR-PPR-2024-00005 GR-PPR-2024-00008 GR-PPR-2024-00009 GR-PPR-2024-00010 GR-PPR-2024-00011 GR-PPR-2024-00012 GR-PPR-2024-00013 GR-PPR-2024-00014 Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Larisa, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/1), Lat.39.79371, Long22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2014/9), Lat.39.78106, Long. 22.09151 (2014/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14) 18.8.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Larisa, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/1), Lat.39.79371, Long 22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2014/9), Lat.39.78106, Long. 22.09151 (2014/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), excluding the areas contained in the protection zone 27.8.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Larisa, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/1), Lat.39.79371, Long 22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2014/9), Lat.39.78106, Long. 22.09151 (2014/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14) 19.8.2024 – 27.8.2024 B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni Unità regionale Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Unità regionale di Trikala The following regional units: — Trikala — Larisa — Grevena — Karditsa excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 27.8.2024 The following regional units: — Trikala — Larisa — Grevena — Karditsa 28.8.2024-26.9.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2132/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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