Decisione UE In vigore

Decisione UE 2135/2021

Decisione (PESC) 2021/2135 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate ucraine

Pubblicato: 02/12/2021 In vigore dal: 02/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2021/2135 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate ucraine EN: Council Decision (CFSP) 2021/2135 of 2 December 2021 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces

Testo normativo

3.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 432/59 DECISIONE (PESC) 2021/2135 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate ucraine IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ( 1 ) del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) L’intensificazione del dialogo e della cooperazione e la promozione di una graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è uno degli obiettivi dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( 2 ) . (3) L’importanza di un ulteriore rafforzamento della cooperazione nel settore della PSDC e l’importanza di una ulteriore convergenza dell’Ucraina con la politica estera e di sicurezza comune (PESC), incluso attraverso la valutazione della possibilità di un ulteriore sostegno alla resilienza dell’Ucraina, costituiva uno dei risultati del vertice UE-Ucraina del 2021. (4) Nella lettera del 28 ottobre 2021 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina e il ministro della Difesa dell’Ucraina hanno chiesto all’Unione, in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le unità mediche militari, le unità del genio (sminamento), le unità della mobilità e della logistica, nonché le unità della ciberdifesa delle forze armate ucraine. (5) La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e in conformità della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 3 ) . (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire al rafforzamento delle capacità delle forze armate ucraine (UAF), comprese la loro capacità di fornire i rispettivi servizi ai civili, comprese le persone appartenenti a minoranze nazionali, in situazioni di crisi o di emergenza, nonché di rafforzare la capacità dell’Ucraina di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza alle UAF per rafforzare le capacità delle UAF con riguardo: a) alle unità mediche militari (compresi gli ospedali da campo); b) alle unità del genio (compreso lo sminamento); c) alle unità della mobilità e della logistica; e d) alle unità della ciberdifesa. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo accordo tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 31 000 000 EUR. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 27 900 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata: a) dall’Agenzia centrale lituana di gestione dei progetti per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e c); e b) dall’Accademia estone di e-government per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d). Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare il controllo in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell’ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell’ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. VRTOVEC ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 . ( 3 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2135/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno m… Provvedimento AdE S.N. Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta p… Provvedimento AdE 146