Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova
Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova
EN: Council Decision (CFSP) 2021/2136 of 2 December 2021 on an Assistance Measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Moldova
Testo normativo
3.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 432/63
DECISIONE (PESC) 2021/2136 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2021
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509
(
1
)
del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
L’Unione sostiene fermamente la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, con uno status speciale previsto per la Transnistria. L’Unione si impegna a favore di una soluzione globale, pacifica e sostenibile del conflitto transnistriano nel quadro del formato 5 + 2.
(3)
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
(
2
)
mira ad approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affronta tra l’altro le questioni della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della stabilità regionale.
(4)
Nella comunicazione congiunta «La politica del partenariato orientale dopo il 2020: Rafforzare la resilienza - Un partenariato orientale vantaggioso per tutti» e nel documento di lavoro congiunto del luglio 2021 «Ripresa, resilienza e riforma: priorità del partenariato orientale dopo il 2020», si evidenzia il rafforzamento della resilienza per la regione del partenariato orientale nel corso dei prossimi anni.
(5)
Le forze armate della Repubblica di Moldova svolgono un ruolo importante nell’assicurare la sicurezza e la stabilità all’interno del paese. La situazione della sicurezza richiede il rafforzamento delle capacità militari, che possono essere impiegate anche durante le risposte alle crisi per assicurare la sicurezza e la protezione della popolazione civile.
(6)
Il governo della Repubblica di Moldova è impegnato nell’attuazione di riforme, anche nel settore della sicurezza e della difesa, con notevoli spese finanziarie e materiali. A sostegno di tali sforzi, l’Unione si adopera per contribuire al rafforzamento delle capacità militari individuate delle forze armate della Repubblica di Moldova.
(7)
Nella sua lettera dell’11 ottobre 2021, indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e dell’integrazione europea della Repubblica di Moldova ha chiesto, in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le forze armate attraverso il rafforzamento delle capacità del servizio medico militare e del battaglione del genio.
(8)
La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e in conformità della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
3
)
.
(9)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è quello di aumentare le capacità del servizio medico militare e del battaglione del genio delle forze armate della Repubblica di Moldova («forze armate»), compresa la loro capacità di fornire i rispettivi servizi ai civili in situazioni di crisi o di emergenza, nonché di rafforzare la capacità della Moldova di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e forniture alle unità delle forze armate di cui a tale paragrafo:
a)
attrezzature medicche per il servizio medico militare; e
b)
attrezzature per lo smaltimento di ordigni esplosivi destinati al battaglione del genio.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo accordo tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 7 000 000 EUR. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 6 300 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’Agenzia centrale lituana di gestione dei progetti (CPMA).
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività che comportano attrezzature designate fornite nell’ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell’ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell’ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4
.
(
3
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
).
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