Decisione (PESC) 2021/2137 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica del Mali in collegamento con la missione di formazione dell'UE in Mali
Decisione (PESC) 2021/2137 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica del Mali in collegamento con la missione di formazione dell'UE in Mali
EN: Council Decision (CFSP) 2021/2137 of 2 December 2021 on an Assistance Measure under the European Peace Facility to support the armed forces of the Republic of Mali in conjunction with the EU Training Mission in Mali
Testo normativo
3.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 432/67
DECISIONE (PESC) 2021/2137 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2021
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica del Mali in collegamento con la missione di formazione dell'UE in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509
(
1
)
, è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
La crisi in atto in Mali e nella regione del Sahel è multidimensionale e rischia seriamente di estendersi ai paesi vicini, e in modo specifico al Golfo di Guinea. Di recente, la comunità internazionale, compresi l'Unione nonché gli Stati membri, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Mali nella lotta contro il terrorismo. La missione di formazione dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali) continua a sostenere lo sviluppo di capacità delle forze armate maliane, nell'ambito dell'approccio integrato dell'UE alla crisi in Mali.
(3)
Nella sua risoluzione 2391 (2017) nonché nelle risoluzioni 2480 (2019) e 2584 (2021) riguardanti il Mali, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato il suo forte impegno a favore della sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dei paesi del G5 Sahel (G5 Sahel), ossia Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, ha elogiato il contributo dei partner bilaterali e multilaterali al rafforzamento delle capacità di sicurezza nella regione del Sahel, soprattutto il ruolo delle missioni dell’Unione europea (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger) nel fornire formazione e consulenza strategica alle forze di sicurezza nazionali nella regione del Sahel, ha accolto con favore le iniziative delle forze francesi a sostegno delle operazioni della forza congiunta del G5 Sahel, e chiesto che tra la missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali, le forze armate maliane, la forza congiunta del G5 Sahel, le forze francesi e le missioni dell’Unione europea in Mali si instaurino coordinamento, scambio di informazioni e, ove applicabile, sostegno adeguati.
(4)
Nella sua lettera del 4 novembre 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro degli Affari esteri del Mali ha chiesto all'Unione di continuare e rafforzare il suo sostegno alle forze armate maliane in tre settori chiave, in collegamento con l'EUTM Mali.
(5)
La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, e in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.
(6)
L'attuazione sarà inoltre soggetta alla valutazione periodica degli sviluppi politici in Mali, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. L'attuazione non dovrebbe essere in contrasto, in particolare, con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
(7)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza») a favore della Repubblica del Mali («beneficiario»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di rafforzare le capacità globali delle forze armate maliane al fine di consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e a ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. Ciò dovrebbe beneficiare la popolazione, contribuire a una maggiore presenza dei servizi dello Stato nelle zone remote e a una migliore protezione dei civili dai gruppi armati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza mira a professionalizzare ulteriormente le unità delle forze armate maliane beneficiarie attraverso la fornitura di formazione e attrezzature pertinenti e adeguate nel quadro di tre progetti:
a)
sostegno alla Scuola dei sottufficiali (SU) di Banankoro;
b)
ristrutturazione delle infrastrutture di formazione di Sévaré-Mopti; e
c)
fornitura di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza a tre compagnie del 23
o
reggimento della 2
a
regione militare del Mali, conformemente alle esigenze dell'
Unité légère de reconnaissance et d'intervention
(ULRI).
4. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza non è superiore a 24 000 000 EUR. In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione, fino a 21 600 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell'impegno del governo maliano a rafforzare la lotta contro l'impunità, in particolare, per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani, e a prendere i provvedimenti opportuni per rafforzare la rendicontabilità delle unità beneficiare della misura di assistenza;
b)
l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza, ai fini per i quali sono stati forniti, da parte di unità e personale che sono formati sotto la supervisione dell'EUTM o accompagnati da forze internazionali che sono partner dell'UE e che non siano stati segnalati quali aventi commesso violazioni o violenze;
c)
che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza saranno utilizzati solo dalle forze maliane e, in caso di qualsiasi forma di collaborazione, esclusivamente con attori statali che sono forze armate di partner dell'UE, in particolare la forza congiunta del G5 e le forze armate del G5 Sahel:
d)
l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
e)
che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti, al termine del loro ciclo di vita, a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1 senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
4. In caso di violazione degli accordi di cui al paragrafo 1 o delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'alto rappresentante prende, in risposta, provvedimenti ragionevoli nell'ambito dell'approccio integrato, fino a o compresa la richiesta di restituzione dei mezzi pertinenti previsti nell'ambito della misura di assistenza.
Articolo 4
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'alto rappresentante autorizza la fornitura dell'assistenza soltanto dopo l'accettazione da parte del beneficiario dei diversi contratti, accordi, requisiti, obblighi e condizioni di cui alla presente decisione.
3. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da
Expertise France
.
4. A norma dell'articolo 61, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza conclude i contratti necessari con i soggetti responsabili dell'attuazione.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti nell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione di tali obblighi e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che comportano l'uso delle attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza. In tali casi, l'alto rappresentante riferisce al comitato politico e di sicurezza (CPS) e propone misure proporzionate.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario e allo stato degli elementi designati durante il loro intero ciclo di vita o fino a quando tali relazioni non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
controlli in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. Tenendo conto delle disposizioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, l'alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di una prima valutazione della misura di assistenza in tre parti, sei mesi dopo la consegna delle attrezzature alle tre compagnie del 23
o
reggimento, sei mesi dopo la fine della prima classe di diplomati della Scuola dei sottufficiali, e sei mesi dopo il completamento della costruzione della struttura di formazione di Sévaré Mopti. La valutazione comporterà visite in loco per il controllo delle attrezzature e delle forniture consegnate nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente.
Una volta terminato il periodo di attuazione della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale, per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.
Articolo 6
Relazioni
All'inizio e durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali contenenti informazioni aggiornate sullo stato di attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509, nonché su richiesta e nel caso di qualsiasi sostanziale violazione dell'accordo segnalata o nel caso di qualsiasi pertinente sviluppo politico o di sicurezza. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, tra l'altro fornendo informazioni sui fornitori e subappaltatori coinvolti.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. L'alto rappresentante esamina le informazioni relative a eventuali violazioni o infrazioni degli impegni e obblighi nell'ambito dell'accordo tra il beneficiario e l'alto rappresentante, che possono condurlo a valutare la possibile sospensione o cessazione, in qualsiasi momento, della misura di assistenza.
2. A norma dell'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, la sospensione totale o parziale della misura di assistenza nei casi seguenti:
a)
se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in quelle nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o se non rispetta gli obblighi o impegni assunti nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3;
b)
se il contratto con un soggetto responsabile dell'attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest'ultimo derivanti dal contratto;
c)
se la situazione nel paese o nella zona in questione non consente più l'attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;
d)
se il proseguimento della misura di assistenza non contribuisce più al conseguimento degli obiettivi dichiarati della stessa, o non è più nell'interesse dell'Unione.
3. In casi urgenti ed eccezionali l'alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.
4. Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335, 13.12.2008, pag. 99
).
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