Decisione (UE) 2025/2142 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2025
Quali sono gli importi della terza quota di contributi che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2025?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2142 del Consiglio fissa gli importi della terza rata dei contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'anno 2025. L'importo totale richiesto è di 200 milioni di euro, suddiviso tra i 27 Stati membri e il Regno Unito secondo una chiave di ripartizione percentuale stabilita dall'accordo interno relativo al finanziamento degli aiuti dell'UE nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La ripartizione tiene conto della capacità contributiva di ciascun paese: ad esempio, la Germania contribuisce con il 20,58% (41,16 milioni di euro), la Francia con il 17,81% (35,63 milioni di euro) e l'Italia con il 12,53% (25,06 milioni di euro). La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, garantendo l'applicazione tempestiva delle misure. È importante notare che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha già versato la totalità dei suoi contributi con la prima rata del 2025, pertanto questa richiesta riguarda solo i contributi della Commissione europea.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/2142 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2025
EN: Council Decision (EU) 2025/2142 of 21 October 2025 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a third instalment for 2025
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2142
22.10.2025
DECISIONE (UE) 2025/2142 DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2025
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2025
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(
1
)
(«accordo interno»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall’articolo 1 dell’accordo interno.
(2)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 10 ottobre 2025 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2025.
(4)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(5)
La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio
(
3
)
fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all’11
o
FES con la prima quota del 2025.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della terza quota per il 2025 è fissato a 200 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
Le parti del FES versano la terza quota dei contributi individuali al FES per il 2025 alla Commissione conformemente all’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj
.
(
3
)
Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 (
GU L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj
).
ALLEGATO
Terza quota dei contributi per il FES alla Commissione per il 2025 (EUR)
(
*1
)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES (%)
Terza quota 2025 (EUR)
BELGIO
3,24927
6 498 540
BULGARIA
0,21853
437 060
CECHIA
0,79745
1 594 900
DANIMARCA
1,98045
3 960 900
GERMANIA
20,57980
41 159 600
ESTONIA
0,08635
172 700
IRLANDA
0,94006
1 880 120
GRECIA
1,50735
3 014 700
SPAGNA
7,93248
15 864 960
FRANCIA
17,81269
35 625 380
CROAZIA
0,22518
450 360
ITALIA
12,53009
25 060 180
CIPRO
0,11162
223 240
LETTONIA
0,11612
232 240
LITUANIA
0,18077
361 540
LUSSEMBURGO
0,25509
510 180
UNGHERIA
0,61456
1 229 120
MALTA
0,03801
76 020
PAESI BASSI
4,77678
9 553 560
AUSTRIA
2,39757
4 795 140
POLONIA
2,00734
4 014 680
PORTOGALLO
1,19679
2 393 580
ROMANIA
0,71815
1 436 300
SLOVENIA
0,22452
449 040
SLOVACCHIA
0,37616
752 320
FINLANDIA
1,50909
3 018 180
SVEZIA
2,93911
5 878 220
REGNO UNITO
14,67862
29 357 240
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
200 000 000
(
*1
)
La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all’11
o
FES con la prima rata del 2025.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2142/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2025/2142 disciplina i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo secondo il regolamento (UE) 2018/1877 e l'accordo interno tra gli Stati membri, applicando criteri di ripartizione proporzionali alla capacità contributiva. Gli uffici finanziari e i ministeri del Tesoro degli Stati membri consultano questa normativa per determinare gli importi dovuti, le scadenze di versamento e le modalità di pagamento alla Commissione europea, in relazione al finanziamento della cooperazione ACP-UE e dell'assistenza ai paesi e territori d'oltremare.
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