Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2144/2021

Decisione (UE) 2021/2144 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 32a sessione della sua assemblea, in merito all’adozione di modifiche degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC)

Pubblicato: 02/12/2021 In vigore dal: 02/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/2144 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 32a sessione della sua assemblea, in merito all’adozione di modifiche degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) EN: Council Decision (EU) 2021/2144 of 2 December 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union at the International Maritime Organization during the 32nd session of its Assembly on the adoption of amendments to the Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC)

Testo normativo

6.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433/17 DECISIONE (UE) 2021/2144 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 32 a sessione della sua assemblea, in merito all’adozione di modifiche degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) In occasione della sua 32 a sessione, che si svolgerà dal 6 al 15 dicembre 2021 («A 32»), l’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe adottare gli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) («orientamenti per le visite») del 2021 e revocare la risoluzione A.1140(31) dell’assemblea IMO, che contiene gli orientamenti per le visite del 2019. (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’A 32, poiché le modifiche degli orientamenti per le visite saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (4) L’adozione degli orientamenti per le visite del 2021 e la revoca degli orientamenti per le visite del 2019 fanno parte di un riesame periodico. L’Unione dovrebbe pertanto appoggiare tali modifiche, in quanto esse garantiranno che gli orientamenti per le visite restino aggiornati. (5) L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in sede di A 32. (6) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 32 a sessione dell’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») è di acconsentire all’adozione degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni del 2021, come stabilito nel documento III 7/17/Add.1, sezione 8 e allegato 6, dell’IMO, e alla conseguente revoca della risoluzione A.1140(31) dell’assemblea dell’IMO. Articolo 2 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e nella misura in cui possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Essa è espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all’articolo 1, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. VRTOVEC ( 1 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ( GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11 ).

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