Decisione (UE) 2024/2144 del Consiglio, del 22 luglio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione (UE) 2024/2144 del Consiglio, del 22 luglio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2024/2144 of 22 July 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the interim agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, as regards the adoption of the Protocol concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2144
13.8.2024
DECISIONE (UE) 2024/2144 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra
(
1
)
(«accordo») è stato firmato dall'Unione in virtù deldecisione 2009/152/CE del Consiglio
(
2
)
ed è applicato dal Camerun a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
(2)
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato APE può adottare un regime comune reciproco che disciplini le norme di origine.
(3)
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 108 dell'accordo, il regime comune reciproco che disciplina le norme di origine sarà allegato all'accordo in forma di protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») e ne costituirà parte integrante.
(4)
Nella sua riunione annuale del 2024 o mediante procedura scritta il comitato APE dovrebbe adottare una decisione sul protocollo.
(5)
Il protocollo tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale previsto dall’accordo.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE in quanto tale decisione vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della prossima riunione annuale del comitato APE istituito a norma dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione del comitato APE sul protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2
.
(
2
)
Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (
GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/… DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL'ALTRA
del …
per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO APE,
visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra («accordo»), firmato dalla Repubblica del Camerun a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e dall'Unione europea a Bruxelles il 22 gennaio 2009, in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni previste da detto trattato e, dall'altro, al territorio della parte Africa centrale (Camerun).
(2)
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine sarà allegato all'accordo in forma di protocollo dal comitato APE. Tale regime comune sostituisce i regimi applicabili nei territori rispettivi delle parti tra il 1
o
gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente decisione.
(3)
Le parti hanno concordato il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
(4)
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 108 dell'accordo, il protocollo è allegato all'accordo e ne costituisce parte integrante,
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa che figurante nell'allegato della presente decisione è adottato e allegato all'accordo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a …, il …
Per la parte Africa centrale (Camerun)
Per l'Unione europea
ALLEGATO
Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
TITOLO I: Disposizioni generali
Articoli
1.
Definizioni
TITOLO II: Definizione della nozione di «prodotti originari»
Articoli
2.
Condizioni generali
3.
Prodotti interamente ottenuti
4.
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
5.
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
6.
Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali
7.
Cumulo dell'origine
8.
Cumulo dei paesi o territori che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema di preferenza tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea
9.
Cumulo dei paesi o territori che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito di accordi o intese preferenziali dell'Unione europea
10.
Unità da prendere in considerazione
11.
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
12.
Assortimenti
13.
Elementi neutri
14.
Contabilità separata
TITOLO III: Requisiti territoriali
Articoli
15.
Principio di territorialità
16.
Non alterazione
17.
Esposizioni
TITOLO IV: Prova dell'origine
Articoli
18.
Condizioni generali
19.
Procedura di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1
20.
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
21.
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1
22.
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
23.
Validità della prova dell'origine
24.
Presentazione della prova dell'origine
25.
Importazioni con spedizioni scaglionate
26.
Esonero dalla prova dell'origine
27.
Procedura d'informazione ai fini del cumulo
28.
Documenti probatori
29.
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori
30.
Discordanze ed errori formali
31.
Importi espressi in euro
TITOLO V: Cooperazione amministrativa
Articoli
32.
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
33.
Notifica relativa alle autorità doganali
34.
Altri metodi di cooperazione amministrativa
35.
Controllo della prova dell'origine
36.
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
37.
Risoluzione delle controversie
38.
Sanzioni
39.
Zone franche
40.
Deroghe
TITOLO VI: Ceuta e Melilla
Articoli
41.
Condizioni speciali
42.
Condizioni particolari
TITOLO VII: Disposizioni finali
Articoli
43.
Revisione e applicazione delle norme di origine
44.
Allegati
45.
Attuazione del protocollo
46.
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
ALLEGATI
ALLEGATO I:
Note introduttive relative all'elenco di cui agli allegati II e II A
ALLEGATO II:
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II A:
Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO III:
Formulario del certificato di circolazione
ALLEGATO IV:
Dichiarazione di origine
ALLEGATO V A:
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO V B:
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO VI:
Scheda d'informazione
ALLEGATO VII:
Formulario per la richiesta di deroga
ALLEGATO VIII:
Paesi e territori d'oltremare
ALLEGATO IX:
Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 5
DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra
DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a)
«fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
b)
«materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;
c)
«prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d)
«merci»: sia i materiali sia i prodotti;
e)
«valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana);
f)
«prezzo franco fabbrica»: il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o della parte Africa centrale nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g)
«valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nella parte Africa centrale;
h)
«valore dei materiali originari»: il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
i)
«valore aggiunto»: la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») che applicano un accordo di partenariato economico (APE) almeno a titolo provvisorio o nei paesi e territori d'oltremare (PTOM); se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o nella parte Africa centrale;
j)
«capitoli» e «voci»: i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («Sistema armonizzato» o «SA»);
k)
«classificato»: il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l)
«spedizione»: i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
m)
«territori»: i territori di cui all'articolo 100 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra
(
1
)
(«accordo»), comprese le acque territoriali;
n)
«PTOM»: i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
o)
«Stato dell'Africa centrale»: lo Stato dell'Africa centrale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo;
p)
«parte Africa centrale»: l'insieme degli Stati dell'Africa centrale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo;
q)
«altri Stati ACP»: i paesi ACP diversi dagli Stati dell'Africa centrale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo che applicano un APE almeno a titolo provvisorio.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Condizioni generali
1. Ai fini del presente protocollo, i territori degli Stati dell'Africa centrale definiti all'articolo 1 del presente protocollo sono considerati come un unico territorio.
2. Ai fini del presente protocollo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
a)
i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
b)
i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.
3. Ai fini del presente protocollo, si considerano prodotti originari della parte Africa centrale:
a)
i prodotti interamente ottenuti nella parte Africa centrale ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
b)
i prodotti ottenuti nella parte Africa centrale in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte Africa centrale di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
1. Sono considerati «interamente ottenuti» nella parte Africa centrale o nell'Unione europea:
a)
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
b)
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
c)
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
d)
i prodotti provenienti da animali vivi, ivi allevati;
e)
i)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
ii)
i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;
f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o della parte Africa centrale, con le loro navi;
g)
i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
h)
gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché l'Unione europea o la parte Africa centrale abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k)
le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a)
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato dell'Africa centrale;
b)
che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato dell'Africa centrale; e
c)
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i)
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea e/o della parte Africa centrale;
ii)
appartengono a società:
—
la cui sede sociale e il cui luogo di attività principale sono situati in uno degli Stati dell'Africa centrale o in uno Stato membro dell'Unione europea, e
—
che sono per almeno il 50 % di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati dell'Africa centrale, o di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati.
Articolo 4
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II.
2. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti elencati nell'allegato II A del presente protocollo possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, l'allegato II A si applica unicamente alle esportazioni della parte Africa centrale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 2, del presente protocollo e ad eccezione dei prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, per i quali l'allegato II A resta di applicazione senza limiti di tempo.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II A, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
a)
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Unione europea e il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti della parte Africa centrale;
b)
l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.
Articolo 5
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a)
le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b)
le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;
c)
la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d)
i)
il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;
ii)
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
e)
l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
f)
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
g)
il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
h)
il semplice smontaggio di prodotti in parti;
i)
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
j)
la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
k)
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
l)
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
m)
l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
n)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);
o)
la macellazione degli animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente fabbricate o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o nella parte Africa centrale su quel prodotto.
Articolo 6
Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita
(
2
)
, conformemente alla tariffa doganale comune
(
3
)
, sono considerati materiali originari della parte Africa centrale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.
3. Ai fini del cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
—
«Application of Article 6 (1) of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement»;
—
«Application de l'article 6, paragraphe 1 du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale».
4. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale secondo le proprie procedure.
Articolo 7
Cumulo dell'origine
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di una delle parti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1.
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.
L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP e dei PTOM è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle parti, in altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.
L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle regole di origine del presente protocollo e alle disposizioni dell'articolo 27.
3. Ai fini del cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
—
«Application of Article 7(1) of Protocol to the EU-CA iEPA»;
—
«Application de l'article 7, paragraphe 1, du protocole de l'APEe UE-AC».
4. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere applicato per gli altri Stati ACP e per i PTOM soltanto se:
a)
la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
b)
la parte Africa centrale e l'Unione europea
(
4
)
si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e il Ministero responsabile dell'accordo, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.
La Commissione europea pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) e gli Stati dell'Africa centrale pubblicano, secondo le proprie procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi e ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai prodotti dell'elenco contenuto nell'allegato IX solo se i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari o se la lavorazione o la trasformazione avviene in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
6. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali:
a)
di cui alle voci 1604 e 1605 del Sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
(
5
)
;
b)
di cui alle voci 1604 e 1605 del Sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;
c)
originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
7. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 6, lettera c). Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale secondo le proprie procedure.
Articolo 8
Cumulo con i paesi o territori che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema di preferenza tariffarie generalizzate dell'Unione europea
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di paesi e territori:
a)
che beneficiano del «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati» previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate
(
6
)
dell'Unione europea;
b)
che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali del sistema di preferenze tariffarie generalizzate
(
7
)
,
si considerano materiali originari della parte Africa centrale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale parte. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1. Un prodotto in cui siano incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, per essere considerato originario della parte Africa centrale.
2. L'origine dei materiali dei paesi o territori di cui al presente articolo è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
3. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali:
a)
che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
b)
compresi nelle sottovoci tariffarie 3302 10 e 3501 10 del Sistema armonizzato;
c)
compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del Sistema armonizzato ai quali si applica il sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea;
d)
per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea.
4. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale che aderiscono al presente accordo secondo le proprie procedure. La parte Africa centrale notifica annualmente al comitato APE i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
—
«Application of Article 8 of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement»;
—
«Application de l'article 8 du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale».
6. Il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a)
tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
b)
lo Stato o gli Stati dell'Africa centrale forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.
Articolo 9
Cumulo con i paesi o territori che beneficiano dell'accesso
in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito di accordi
o intese preferenziali dell'Unione europea
1. Previa notifica di uno Stato dell'Africa centrale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari dello Stato dell'Africa centrale. La notifica è trasmessa dallo Stato dell'Africa centrale all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali interessati siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.
2. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
3. Il cumulo previsto al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai materiali:
a)
compresi nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura incluso nell'accordo GATT/OMC del 1994;
b)
che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
c)
che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
4. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale secondo le proprie procedure. La parte Africa centrale notifica annualmente al comitato APE i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui al presente articolo.
5. Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
—
«Application of Article 9 of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement»;
—
«Application de l'article 9 du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale».
6. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a)
tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
b)
lo Stato o gli Stati dell'Africa centrale forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.
Articolo 10
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a)
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b)
quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
2. Qualora, in applicazione della norma generale 5 del Sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.
Articolo 11
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 12
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 13
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a)
energia e combustibile;
b)
impianti e attrezzature;
c)
macchine e utensili;
d)
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 14
Contabilità separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta «contabilità separata» (di seguito «metodo»).
2. Il metodo si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 1701 12, 1701 13, 1701 14 del Sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato in uno Stato dell'Africa centrale o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e in Stati dell'Africa centrale.
3. Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari di Stati dell'Africa centrale o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 15
Principio di territorialità
1. Fatti salvi gli articoli 6, 7, 8 e 9, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione nella parte Africa centrale o nell'Unione europea.
2. Fatti salvi gli articoli 6, 7, 8 e 9, le merci originarie esportate dalla parte Africa centrale o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate nella parte Africa centrale o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci reimportate:
a)
sono le stesse merci che erano state esportate; e
b)
non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o della parte Africa centrale sui prodotti esportati dall'Unione europea o dalla parte Africa centrale e successivamente reimportati, purché:
a)
i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o nella parte Africa centrale o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo prima della loro esportazione, e
b)
alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
i)
le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o della parte Africa centrale siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;
ii)
le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati, e
iii)
tutti i costi sostenuti al di fuori della parte Africa centrale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.
4. Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, tutti i costi sostenuti al di fuori della parte Africa centrale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o della parte Africa centrale.
5. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.
Articolo 16
Non alterazione
1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica in una parte devono essere gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione, né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, timbri o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali della parte importatrice prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito.
3. Fatto salvo il titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso quando è effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e i prodotti restano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito.
4. Si presume che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 siano rispettate, a meno che le autorità doganali abbiano motivo di credere il contrario; in tal caso le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato ai beni stessi.
Articolo 17
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o nella parte Africa centrale beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
a)
un esportatore ha inviato detti prodotti dalla parte Africa centrale o dall'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b)
detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella parte Africa centrale o nell'Unione europea;
c)
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d)
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 18
Condizioni generali
1. I prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione nella parte Africa centrale, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una dichiarazione di origine, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV.
2. I prodotti originari della parte Africa centrale beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
a)
di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III;
b)
oppure di una dichiarazione di origine, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV.
3. La parte Africa centrale notifica al comitato APE la data alla quale, se del caso, sarà applicabile unicamente il paragrafo 2, lettera b).
A tale scopo l'Unione europea si impegna a sostenere la parte Africa centrale nell'attuazione degli strumenti e delle procedure semplificati e operativi attinenti.
4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1e 2 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui si paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia alla parte Africa centrale sia all'Unione europea.
Articolo 19
Procedura di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dagli organismi autorizzati del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o degli organismi autorizzati del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dagli organismi autorizzati di uno Stato dell'Africa centrale se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte Africa centrale o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
5. Le autorità doganali o gli organismi autorizzati che rilasciano i certificati EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali o gli organismi autorizzati che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
8. Gli organismi di cui al presente articolo sono quelli autorizzati in conformità della normativa interna di uno Stato dell'Africa centrale e rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 sotto il controllo delle autorità doganali.
Articolo 20
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
1. Nonostante l'articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a)
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
b)
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali o gli organismi autorizzati possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI».
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Articolo 21
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali o agli organismi autorizzati che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:
«DUPLICATE»
«DUPLICATA».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
1. La dichiarazione di origine può essere compilata:
a)
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione europea;
b)
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), da un esportatore registrato conformemente alla legislazione pertinente della parte Africa centrale;
c)
da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte Africa centrale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. L'esportatore compila la dichiarazione di origine dattiloscrivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Tuttavia un esportatore ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché la dichiarazione di origine sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.
Articolo 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta. Possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27
Procedura d'informazione ai fini del cumulo
1. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti dalla parte Africa centrale, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore della parte Africa centrale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, la prova della lavorazione o della trasformazione effettuata nella parte Africa centrale, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore della parte Africa centrale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG
(
8
)
.
4. Qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 1, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.
5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
10. Restano valide per un periodo transitorio di 12 (dodici) mesi le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate nell'ambito delle norme di origine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo 28
Documenti probatori
I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della parte Africa centrale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:
a)
una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b)
documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte Africa centrale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
c)
documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nella parte Africa centrale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, rilasciati o compilati nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui ai suddetti articoli 6, 7, 8 e 9, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
d)
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'Africa centrale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 conformemente al presente protocollo.
Articolo 29
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 9.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese di importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 31
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 26, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali degli Stati dell'Africa centrale, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione rientra nelle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1
o
gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato su richiesta dell'Unione europea o della parte Africa centrale. Nel procedere a detta revisione il comitato APE tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, della parte Africa centrale o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 45 del presente protocollo.
Le parti contraenti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 33 del presente protocollo.
Articolo 33
Notifica relativa alle autorità doganali
1. Gli Stati dell'Africa centrale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea e il Ministero responsabile dell'accordo, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea e al Ministero responsabile dell'accordo.
2. Gli Stati dell'Africa centrale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.
Articolo 34
Altri metodi di cooperazione amministrativa
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea, la parte Africa centrale e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati dell'Africa centrale e gli Stati membri dell'Unione europea:
a)
si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;
b)
verificano, conformemente all'articolo 35, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le regole di origine sono state rispettate nella parte Africa centrale, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
Articolo 35
Controllo della prova dell'origine
1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
3. Il controllo della prova dell'origine è effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo della prova dell'origine, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo della prova dell'origine sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari della parte Africa centrale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della domanda di controllo della prova dell'origine o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo della prova dell'origine si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine dell'accordo le parti fanno riferimento all'articolo 7 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Articolo 36
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.
Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o qualsiasi dichiarazione di origine rilasciata o compilata in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.
Articolo 37
Risoluzione delle controversie
1. Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato APE.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 38
Sanzioni
È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
Articolo 39
Zone franche
La parte Africa centrale e l'Unione europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della parte Africa centrale o dell'Unione europea importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 40
Deroghe
1. Il comitato APE può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie nella parte Africa centrale. A tal fine, prima di adire il comitato APE o contestualmente a ciò, lo Stato dell'Africa centrale interessato informa l'Unione europea e la parte Africa centrale della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2. L'Unione europea accoglie tutte le richieste della parte Africa centrale debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.
2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato APE, lo Stato dell'Africa centrale fornisce a corredo della richiesta, mediante il modulo che figura nell'allegato VII, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
a)
designazione del prodotto finito;
b)
natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
c)
natura e quantitativo dei materiali originari dello Stato dell'Africa centrale che aderisce al presente protocollo o dei paesi o territori citati all'articolo 7 o i materiali ivi trasformati;
d)
processi di fabbricazione;
e)
valore aggiunto;
f)
personale impiegato nell'impresa interessata;
g)
volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;
h)
altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
i)
giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
j)
altre osservazioni.
Le lettere da a) a j) si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.
Il comitato APE può modificare il modulo.
3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
a)
del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato dell'Africa centrale;
b)
dei casi nei quali l'applicazione delle vigenti regole di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato dell'Africa centrale che aderisce all'accordo, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;
c)
dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle regole di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette regole per fasi successive.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell'Africa centrale meno sviluppato sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
a)
dell'incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
b)
della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell'Africa centrale interessato e delle sue difficoltà.
6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell'Africa centrale intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.
7. Il comitato APE prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente dell'Unione europea del comitato APE. Se l'Unione europea non informa gli Stati dell'Africa centrale della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
8.
a)
La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato APE.
b)
La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato APE, a condizione che tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato dell'Africa centrale dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.
In caso di obiezioni alla proroga, il comitato APE le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
c)
Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato APE può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo 41
Condizioni speciali
1. L'espressione «l'Unione europea» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di uno Stato dell'Africa centrale importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La parte Africa centrale riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 42.
Articolo 42
Condizioni particolari
1. Purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 14, si considerano:
1)
i prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a)
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b)
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
i)
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure
ii)
siano originari di uno Stato dell'Africa centrale o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5;
2)
prodotti originari di uno Stato dell'Africa centrale:
a)
i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'Africa centrale;
b)
i prodotti ottenuti in uno Stato dell'Africa centrale nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
i)
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure
ii)
siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «…» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Revisione e applicazione delle norme di origine
1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 92 dell'accordo, il comitato APE può, ogniqualvolta la parte Africa centrale o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e i suoi effetti economici allo scopo di adattarlo o modificarlo, se necessario. Il comitato APE tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente protocollo e i suoi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
3. Il comitato APE valuta l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, sulla base delle misure adottate a tale scopo.
4. Al fine di contribuire all'applicazione corretta del presente protocollo, la parte Africa centrale e l'Unione europea se prestano reciprocamente tutta la cooperazione il sostegno amministrativo necessari in caso di richiesta di scambio di informazioni sull'attuazione e sulla gestione del protocollo, anche mediante visite in loco.
Articolo 44
Allegati
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 45
Attuazione del presente protocollo
L'Unione europea e la parte Africa centrale prendono, ciascuna di esse per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo, tra cui:
a)
le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;
b)
l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.
Articolo 46
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Le disposizioni del presente protocollo possono applicarsi alle merci a quest'ultimo rispondenti che, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono in transito nel territorio dell'Unione europea o della parte Africa centrale oppure vi si trovano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca a condizione che, entro un termine di dieci (10) mesi a decorrere da tale data, sia presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione delle merci EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.
(
1
)
GU UE L 57 del 28.2.2009, pag. 2
.
(
2
)
Tale esenzione si riferisce ai dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi che costituisce la seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU CE L 256 del 7.9.1987, pag. 1
), e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.
(
3
)
Si veda l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.
(
4
)
Gli impegni in materia di cooperazione amministrativa tra l'Unione europea e gli altri Stati ACP aderenti all'APE sono forniti nell'ambito dei rispettivi protocolli sulle norme di origine e sulla cooperazione amministrativa.
(
5
)
GU UE L 272 del 16.10.2009, pag. 2
.
(
6
)
Conformemente agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.
(
7
)
Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti. I materiali che beneficiano del trattamento di esenzione dai dazi in virtù del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui agli articoli da 9 a 16 di detto regolamento, ma non nel quadro del regime generale di cui all'articolo 6 del medesimo, non rientrano nella presente disposizione.
(
8
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 558
), e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.
ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco di cui agli allegati II e II A
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.
Nota 2:
1.
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3.
Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4.
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
1.
Le disposizioni dell'articolo 4 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o nella parte Africa centrale.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.
Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
2.
La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4.
Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
5.
Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (Si veda anche la nota 6.3 per quanto riguarda i prodotti tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 del Sistema armonizzato fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
6.
Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4:
1.
Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2.
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3.
Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.
Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5:
1.
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2.
Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
—
seta,
—
lana,
—
peli grossolani di animali,
—
peli fini di animali,
—
crine di cavallo,
—
cotone,
—
carta e materiali per la fabbricazione della carta,
—
lino,
—
canapa,
—
iuta e altre fibre tessili liberiane,
—
sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
—
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
—
filamenti sintetici,
—
filamenti artificiali,
—
filamenti conduttori elettrici,
—
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
—
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
—
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
—
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
—
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
—
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
—
fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene;
—
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
—
altre fibre sintetiche in fiocco,
—
fibre artificiali in fiocco di viscosa,
—
altre fibre artificiali in fiocco,
—
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
—
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
—
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
—
altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
3.
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 per cento.
4.
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per il nastro è del 30 per cento.
Nota 6:
1.
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.
Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.
2.
Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3.
Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.
Ad esempio
(
1
)
, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.
4.
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.
Nota 7:
1.
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a)
distillazione sotto vuoto;
b)
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(
2
)
;
c)
cracking;
d)
reforming;
e)
estrazione mediante solventi selettivi;
f)
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g)
polimerizzazione;
h)
alchilazione;
i)
isomerizzazione.
2.
I «trattamenti specifici» relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a)
distillazione sotto vuoto;
b)
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(
3
)
;
c)
cracking;
d)
reforming;
e)
estrazione mediante solventi selettivi;
f)
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g)
polimerizzazione;
h)
alchilazione;
i)
isomerizzazione;
j)
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
k)
solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
l)
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
o
C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
m)
solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300
o
C, secondo il metodo ASTM D 86;
n)
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3.
Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
(
1
)
Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.
(
2
)
Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(
3
)
Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
Voce SA
Designazione del prodotto
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)
2)
3)
4)
capitolo 1
Animali vivi
Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 2
Carni e frattaglie commestibili
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0304
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0305
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0306
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0307
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0308
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 4
Latte e derivati del latte; uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0403
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
—
i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 5
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502
Setole di maiale o di cinghiale, preparate
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 6
Piante vive e prodotti della floricoltura
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 7
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 8
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
Fabbricazione in cui:
—
tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 9
Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
0902
Tè, anche aromatizzato
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 0910
Miscugli di spezie
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 10
Cereali
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 11
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:
Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1106
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1301
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 15
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
- grassi di ossa o grassi di cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
- altri
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
- grassi di ossa o grassi di cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1504
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- frazioni solide
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1505
Lanolina raffinata
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- frazioni solide
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
da 1507 a 1515
Oli vegetali e loro frazioni:
- olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e
—
tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e
—
tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
capitolo 16
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1604 e 1605
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto
1702
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
- maltosio o fruttosio chimicamente puri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
- altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari
ex 1703
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto
1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 18
Cacao e sue preparazioni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
- estratti di malto
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
- altri
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
- contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesci, di crostacei o di molluschi
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti
- contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi
Fabbricazione in cui:
—
i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e
—
tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,
—
in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti, e
—
in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex capitolo 20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:
Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2001
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2004 ed
ex 2005
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto
2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008
- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 21
Preparazioni alimentari diverse; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta
2103
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate
- farina di senapa e senapa preparata
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 2104
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari
2207
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e
—
in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
2208
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
Fabbricazione:
- a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e
—
in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
ex capitolo 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2301
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2303
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso
Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %
Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
Fabbricazione in cui:
—
i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e
—
tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 24
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari
ex 2403
Tabacco da fumo
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari
ex capitolo 25
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516
Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518
Dolomite calcinata
Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520
Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524
Fibre di amianto
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525
Mica in polvere
Triturazione della mica o dei cascami di mica
ex 2530
Terre coloranti, calcinate o polverizzate
Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26
Minerali, scorie e ceneri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 27
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2707
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
1
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709
Oli greggi di minerali bituminosi
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
2710
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
2
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
3
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
4
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
5
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
6
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
7
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 28
Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805
«Mischmetall»
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811
Triossido di zolfo
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833
Solfato di alluminio
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840
Perborato di sodio
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852
Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29
Prodotti chimici organici; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
8
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
9
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932
Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2939 80
Alcaloidi di origine non vegetale
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % in una voce diversa da quella del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % in una voce diversa da quella del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30
Prodotti chimici organici; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3002
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:
- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri:
-- sangue umano
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):
ottenuti a partire da amicacina della voce 2941
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006
Dispositivi per stomia in plastica
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31
Concimi; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
—
nitrato di sodio
—
calciocianamide
—
solfato di potassio
—
solfato di magnesio e di potassio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo
(
10
)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»
(
11
)
diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
12
)
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404
Cere artificiali e cere preparate:
—
a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altre
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:
—
gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e
—
i materiali della voce 3404
Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
- amidi e fecole esterificati o eterificati
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:
- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altre
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702.
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801
- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803
Tallol raffinato
Raffinazione di tallol greggio
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805
Essenza di trementina al solfato, depurata
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806
«Gomme-esteri»
Fabbricazione a partire da acidi resinici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807
Pece nera (pece di catrame vegetale)
Distillazione del catrame di legno
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti
3809
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti
3810
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti
3811
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3821
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
- alcoli grassi industriali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823
3824
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
- i seguenti prodotti della presente voce:
-- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali
-- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
-- sorbitolo diverso da quello della voce 2905
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali
-- scambiatori di ioni
-- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
-- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
-- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
-- acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
-- oli di flemma e di Dippel
-- miscele di sali aventi differenti anioni
-- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3826
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901 a 3915
Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:
- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
13
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
14
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907
- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
15
)
- Poliestere
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)
3912
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3916 a 3921
Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:
- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie
—
altri:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
16
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
17
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917
Profilati e tubi
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920
- Fogli e pellicole di ionomeri
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921
Fogli di plastica, metallizzati
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron
(
18
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926
Articoli di plastica
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40
Gomma e lavori di gomma; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4001
Lastre «crêpe» di gomma per suole
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:
- pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma
Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017
Lavori di gomma indurita
Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex capitolo 41
Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4102
Pelli gregge di ovini, senza vello
Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4106
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
o
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107, 4112 e 4113
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
o
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4114
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 43
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:
- tavole, croci e manufatti simili
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite
- altre
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302
ex capitolo 44
Legno, carbone di legna e lavori di legno esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403
Legno semplicemente squadrato
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:
—
levigato o incollato con giunture a spina
Levigatura o incollatura, con giunture a spina
- Liste e modanature
Fabbricazione di liste e modanature
da ex 4410 a
ex 4413
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, in legno
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
- Liste e modanature
Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
ex capitolo 45
Sughero e articoli di sughero; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503
Lavori in sughero naturale
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
capitolo 46
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 47
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818
Carta igienica
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820
Blocchi di carta da lettere
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex capitolo 49
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911
4910
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:
- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911
ex capitolo 50
Seta; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006
Filati di seta e filati di cascami di seta
Fabbricazione a partire da
(
19
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
5007
Tessuti di seta o di cascami di seta:
Fabbricazione a partire da filati
(
20
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 51
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5106 a 5110
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine
Fabbricazione a partire da
(
21
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5111 a 5113
Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:
Fabbricazione a partire da filati
(
22
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52
Cotone; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5204 a 5207
Filati di cotone
Fabbricazione a partire da
(
23
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a 5212
Tessuti di cotone
Fabbricazione a partire da filati
(
24
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5306 a 5308
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta
Fabbricazione a partire da
(
25
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a 5311
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:
Fabbricazione a partire da filati
(
26
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali
Fabbricazione a partire da
(
27
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
5407 e 5408
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali
Fabbricazione a partire da filati
(
28
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
da 5508 a 5511
Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da
(
29
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a 5516
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da filati
(
30
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:
Fabbricazione a partire da
(
31
)
:
—
filati di cocco,
—
fibre naturali,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
5602
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:
- feltri all'ago
Fabbricazione a partire da
(
32
)
:
—
fibre naturali,
—
materiali chimici o paste tessili
- altri
Fabbricazione a partire da
(
33
)
:
—
fibre naturali,
—
fibre artificiali in fiocco, o
—
materiali chimici o paste tessili
5604
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:
- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
- altri
Fabbricazione a partire da
(
34
)
:
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
5605
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
Fabbricazione a partire da
(
35
)
:
—
fibre naturali,
—
fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
5606
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»
Fabbricazione a partire da
(
36
)
:
—
fibre naturali,
—
fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici o paste tessili o
—
materiali per la fabbricazione della carta
capitolo 57
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:
- di feltro all'ago
Fabbricazione a partire da
(
37
)
:
—
fibre naturali, o
—
materiali chimici o paste tessili
Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto
- di altri feltri
Fabbricazione a partire da
(
38
)
:
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
—
materiali chimici o paste tessili
- altri
Fabbricazione a partire da filati
(
39
)
Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto
ex capitolo 58
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami; esclusi:
Fabbricazione a partire da filati
(
40
)
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5810
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
Fabbricazione a partire da filati
5902
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa
Fabbricazione a partire da filati
5903
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902
Fabbricazione a partire da filati
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati
Fabbricazione a partire da filati
(
41
)
5905
Rivestimenti murali di materie tessili
Fabbricazione a partire da filati
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902
Fabbricazione a partire da filati
5907
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
Fabbricazione a partire da filati
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:
- reticelle ad incandescenza, impregnate
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5909 a 5911
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici:
- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, dalla voce 5911
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911
Fabbricazione a partire da
(
42
)
:
da filati
- altri
Fabbricazione a partire da
(
43
)
:
da filati
capitolo 60
Stoffe a maglia
Fabbricazione a partire da filati
(
44
)
capitolo 61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:
- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta
Fabbricazione a partire da tessuti
- altri
Fabbricazione a partire da filati
(
45
)
ex capitolo 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:
Fabbricazione a partire da tessuti
6213 e
6214
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:
- ricamati
Fabbricazione a partire da filati
(
46
)
,
(
47
)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
48
)
- altri
Fabbricazione a partire da filati
(
49
)
,
(
50
)
Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:
- ricamati
Fabbricazione a partire da filati
(
51
)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
52
)
- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato
Fabbricazione a partire da filati
(
53
)
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
54
)
- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 6301 a 6304
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:
- in feltro, non tessuti
Fabbricazione a partire da
(
55
)
:
—
fibre naturali, o
—
materiali chimici o paste tessili
- altri:
-- ricamati
Fabbricazione a partire da filati
(
56
)
,
(
57
)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- altri
Fabbricazione a partire da filati
(
58
)
,
(
59
)
6305
Sacchi e sacchetti da imballaggio
Fabbricazione a partire da filati
(
60
)
6306
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio
Fabbricazione a partire da tessuti
6307
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64
Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 65
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6505
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
(
61
)
ex capitolo 66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6601
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine, fiori artificiali, lavori di capelli
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 68
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803
Lavori di ardesia naturale o agglomerata
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 6814
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
capitolo 69
Prodotti ceramici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 70
Vetro e lavori di vetro; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7003
ex 7004 ed
ex 7005
Vetro con strati non riflettenti
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7006
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:
- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII
(
62
)
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006
- altre
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008
Vetri isolanti a pareti multiple
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati
Fabbricazione a partire da:
—
stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e
—
lana di vetro
ex capitolo 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7101
Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102,
ex 7103 ed
ex 7104
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate
7106, 7108 e 7110
Metalli preziosi:
- greggi
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110
o
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
- semilavorati o in polvere
Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi
ex 7107,
ex 7109 ed
ex 7111
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117
Minuterie di fantasia
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72
Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7216
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217
Fili di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti di altri acciai legati della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223
Fili di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da semiprodotti di altri acciai legati della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7228
Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229
Fili di altri acciai legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti di altri acciai legati della voce 7224
ex capitolo 73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301
Palancole
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306
Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315
Catene antisdrucciolevoli
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74
Rame e lavori di rame; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7402
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7403
Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
- rame raffinato
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame
7404
Cascami ed avanzi di rame
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405
Leghe madri di rame
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 75
Nichel e lavori di nichel; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 76
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601
Alluminio greggio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio
7602
Cascami ed avanzi di alluminio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7616
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 77
Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato
ex capitolo 78
Piombo e lavori di piombo; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801
Piombo greggio
- piombo raffinato
Fabbricazione a partire da piombo d'opera
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802
Cascami ed avanzi di piombo
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 79
Zinco e lavori di zinco; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901
Zinco greggio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902
Cascami ed avanzi di zinco
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 80
Stagno e lavori di stagno; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001
Stagno greggio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 81
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:
- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 82
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
8207
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex capitolo 83
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 8302
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306
Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401
Elementi combustibili per reattori nucleari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
8402
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404.
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406
Turbine a vapore
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8411
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412
Altri motori e macchine motrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8413
Pompe volumetriche rotative
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414
Ventilatori e simili, per usi industriali
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419
Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
- rulli compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altre
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443
Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447
Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:
- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e
—
il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono originari
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- tagliatrici a idrogetto
—
parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472
Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8482
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8486
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Forme, per formare ad iniezione o per compressione
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8517
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
- dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Schede di prossimità e «schede intelligenti» con due o più circuiti integrati elettronici
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- «Schede intelligenti» con un circuito integrato elettronico
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
- apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
-- di materie plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- di ceramica
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
-- di rame
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542
Circuiti integrati elettronici:
- circuiti integrati monolitici
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altre
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:
- microassiemaggi elettronici
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 86
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710
Carri da combattimento e altri veicoli corazzati da combattimento, motorizzati, muniti o no di armi, e parti di tali veicoli
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):
- con motore a pistone alternativo di cilindrata:
-- inferiore o uguale a 50 cm
3
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- superiore a 50 cm
3
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712
Biciclette senza cuscinetti a sfere
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88
Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804
Rotochutes
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89
Navi e altri congegni galleggianti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9018
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:
- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
- parti ed accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029
Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91
Orologeria; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111
Casse per orologi e loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
- di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 92
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93
Armi, munizioni e loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 94
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m
2
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406
Costruzioni prefabbricate
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9503
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506
Bastoni per golf e parti dei bastoni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf
ex capitolo 96
Lavori diversi, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 ed ex 9602
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608
Penne o matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613
Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614
Pipe e teste di pipe
Fabbricazione a partire da sbozzi
capitolo 97
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
(
1
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
2
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.
(
3
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.
(
4
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.
(
5
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
6
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
7
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
8
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
9
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
10
)
La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
(
11
)
Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(
12
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
13
)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(
14
)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(
15
)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(
16
)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(
17
)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(
18
)
Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.
(
19
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
20
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
21
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
22
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
23
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
24
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
25
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
26
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
27
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
28
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
29
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
30
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
31
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
32
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
33
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
34
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
35
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
36
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
37
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
38
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
39
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
40
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
41
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
42
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
43
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
44
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
45
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
46
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
47
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
48
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
49
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
50
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
51
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
52
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
53
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
54
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
55
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
56
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
57
)
Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(
58
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
59
)
Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(
60
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
61
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
62
)
SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
ALLEGATO II A
Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
Disposizioni comuni
1.
Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2.
La prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese o in francese:
«Derogation – Annex II A of Protocol … - Materials of HS heading No … originating from … used.»
«Dérogation - Annexe II A du protocole… - Matières de la position du SH n
o
… originaires de … utilisées.»
Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 19 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui all'articolo 22 del presente protocollo.
3.
Gli Stati dell'Africa centrale firmatari dell'accordo e gli Stati membri dell'Unione europea prendono le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.
Voce SA
Designazione del prodotto
Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 2
Carni e frattaglie commestibili
Tutte le carni e frattaglie commestibili devono essere interamente ottenute
capitolo 4
Prodotti lattiero-caseari; uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,
—
il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 6
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0812 - 0814
Frutta temporaneamente conservata; frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806;
scorze di agrumi o di meloni
Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale
capitolo 9
Caffè, tè, mate e spezie
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
1101 – 1104
Prodotti della macinazione
Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006
1105 – 1109
Farina, semolino, polvere fiocchi di patate, ecc.; fecole e amidi; inulina; glutine di frumento
Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20 % in peso
o
Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006, in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1301
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1302
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
—
mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1506
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
da ex 1507 a ex 1515
Oli vegetali e loro frazioni:
—
oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli d'oliva delle voci 1509 e 1510
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto
1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 18
Cacao e sue preparazioni
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
—
in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1901
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
—
in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
Fabbricazione in cui:
—
il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %
—
il peso dei materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale
1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:
—
con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 30 %
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806
—
in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %
—
in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %
ex capitolo 20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante:
a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
—
in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
o
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 21
Preparazioni alimentari diverse
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
—
in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
o
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
—
in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
o
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404
Cere artificiali e cere preparate:
—
a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 35
Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36
Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 37
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia;
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 38
Prodotti vari delle industrie chimiche
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da ex 3922 a 3926
Articoli di plastica
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex capitolo 41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4101 – 4103
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
4104 – 4106
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
capitolo 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 46
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6117
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)
o
Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)
6213 e 6214
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:
—
ricamati
—
altri
Tessitura con confezione (compreso il taglio)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Tessitura con confezione (compreso il taglio)
o
Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, il valore degli articoli non originari non deve superare il 35 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64
Calzature, ghette ed oggetti simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori
capitolo 69
Prodotti ceramici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110
Metalli preziosi:
—
greggi
—
semilavorati o in polvere
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110
o
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110
o
Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110, tra di loro o con metalli comuni
Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi
7115
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
capitolo 83
Lavori diversi di metalli comuni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306
Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, altre sostanze della voce 8306 possono essere utilizzate purché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 85
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 94
Mobili; oggetti letterecci, materassi, sommier, cuscini e oggetti simili imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ALLEGATO III
Modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1
1.
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.
2.
Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3.
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.
4.
Ai fini dell'accordo:
—
nella casella 2 del certificato deve essere indicato che è utilizzato negli scambi preferenziali tra l'Unione europea e la parte Africa centrale. Il nome dello Stato dell'Africa centrale interessato può eventualmente essere aggiunto tra parentesi dopo «Africa centrale»;
—
nelle caselle 4 e 5 del certificato deve essere indicato «Unione europea» o «Africa centrale». Il nome dello Stato dell'Africa centrale che aderisce al presente accordo interessato può eventualmente essere aggiunto tra parentesi dopo «Africa centrale».
ALLEGATO IV
DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (
1
)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (
2
).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n
o
… (
1
).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (
2
).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (
1
)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (
2
).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (
1
)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (
2
).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (
1
)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (
2
) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (
1
)) deklareerib, et need tooted on … (
2
) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. … (
1
)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (
2
).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (
1
)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (
2
) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n
o
… (
1
)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (
2
)).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (
1
)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (
2
) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (
1
)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (
2
)
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (
1
)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (
2
).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (
1
)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (
2
) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (
1
)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (
2
) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (
1
)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (
2
).
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (
1
)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (
2
).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (
1
)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (
2
) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n
o
. … (
1
)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (
2
).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (
1
)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (
2
).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (
1
)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (
2
) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (
1
)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (
2
).
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (
1
)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (
2
).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (
1
)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (
2
).
…(
3
)
(Luogo e data)
…(
4
)
(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)
(
1
)
Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, il numero di autorizzazione o di identificazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
(
2
)
Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».
(
3
)
Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
(
4
)
Cfr. articolo 22, paragrafo 4, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO V A
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura ……………………………………………… (
1
) sono state prodotte………………………… (
2
) e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell'Africa centrale e l'Unione europea.
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
…(
3
)
…(
4
)
…(
5
)
NOTE
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.
(
1
)
—
Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte in ….».
—
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».
(
2
)
L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato dell'Africa centrale, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio. Se si tratta di uno Stato dell'Africa centrale, di un PTOM o di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero di detti certificati o moduli ed, eventualmente, il relativo numero della dichiarazione doganale.
(
3
)
Luogo e data.
(
4
)
Nome e funzione nella società.
(
5
)
Firma.
ALLEGATO V B
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura ……………………………………………… (
1
) sono state prodotte …………………………………………… (
2
) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell'Africa centrale, di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:
…(
3
)
…(
4
)
…(
5
)
…
…(
6
)
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
…(
7
)
…(
8
)
…(
9
)
NOTE
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.
(
1
)
—
Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte in …».
—
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».
(
2
)
L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato dell'Africa centrale, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
(
3
)
La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
(
4
)
Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
(
5
)
Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».
(
6
)
Aggiungere: «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [in uno Stato membro dell'Unione europea] [in uno Stato dell'Africa centrale] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]: …………………………», con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
(
7
)
Luogo e data.
(
8
)
Nome e funzione nella società.
(
9
)
Firma.
ALLEGATO VI
Scheda d'informazione
1.
Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2.
La scheda d'informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65g/m2.
3.
Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.
ALLEGATO VII
Modulo per la richiesta di deroga
1.
Designazione commerciale del prodotto finito
1.1
Classificazione doganale (codice SA)
2.
Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3.
Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi
Classificazione doganale (codice SA)
4.
Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi
5.
Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi
6.
Valore franco fabbrica del prodotto finito
7.
Origine dei materiali provenienti da paesi terzi
8.
Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9.
Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 6
10.
Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo
11.
Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo
12.
Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, nei paesi o nei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo
13.
Durata della deroga richiesta:
dal .......................... al .............................
14.
Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate negli Stati dell'Africa centrale
15.
Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata
16.
Valore degli investimenti realizzati/previsti
17.
Personale impiegato/previsto
18.
Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate negli Stati dell'Africa centrale
18.1
Manodopera
18.2
Spese generali
18.3
Altro
19.
Altre possibili fonti di approvvigionamento per i materiali utilizzati
20.
Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
21.
Osservazioni
NOTE ESPLICATIVE
1.
Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato».
2.
Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3.
Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.
Caselle 3, 4, 5, 7: per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato all'articolo 6 del presente protocollo.
Casella 12: se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione negli Stati dell'Africa centrale che chiedono la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi e nei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo.
Casella 13: le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.
Casella 18: indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.
Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.
Casella 20: indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.
ALLEGATO VIII
Paesi e territori d'oltremare
Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati di seguito.
1)
Paesi e territori d'oltremare del Regno di Danimarca:
—
Groenlandia.
2)
Paesi e territori d'oltremare della Repubblica francese:
—
Nuova Caledonia e dipendenze,
—
Polinesia francese,
—
Saint Pierre e Miquelon,
—
Saint-Barthélemy,
—
Terre australi ed antartiche francesi,
—
Isole Wallis e Futuna.
3)
Paesi e territori d'oltremare del Regno dei paesi Bassi:
—
Aruba,
—
Bonaire,
—
Curaçao,
—
Saba,
—
Sint Eustatius,
—
Sint Maarten.
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione).
ALLEGATO IX
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Codice NC
Designazione
1701
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1704 90 99
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
- altri:
-- altri:
--- altri:
---- altri:
----- altri:
1806 10 30
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
- cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
-- altre:
--- altre
1901 90 99
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
- altri:
-- altri:
--- altre
2101 12 98
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:
-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
--- altre
2101 20 98
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
-- preparazioni:
--- altre
2106 90 59
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
- altre
-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
--- altri
---- altri
2106 90 98
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
- altre
-- altre
--- altre
3302 10 29
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
---- altre
----- altre
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1.
La parte Africa centrale accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato.
2.
Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica,
mutatis mutandis
, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1.
La parte Africa centrale accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2.
Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica,
mutatis mutandis
, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2144/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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