Decisione (UE) 2021/2159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
Decisione (UE) 2021/2159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
EN: Decision (EU) 2021/2159 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2021 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Spain – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
Testo normativo
7.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 436/38
DECISIONE (UE) 2021/2159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 25 giugno 2021 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a espulsioni dal lavoro nel settore economico classificato nell’ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea («NACE»)
(
4
)
, revisione 2, divisione 25 (fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) nella regione di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («NUTS»)
(
5
)
del País Vasco (ES21), in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 214 607 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 214 607 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 25 novembre 2021.
Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2021.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (
GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell’8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (
GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1
).
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