Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2241/2021

Decisione (UE) 2021/2241 del Consiglio del 13 dicembre 2021 sulla composizione e sul mandato del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER)

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/2241 del Consiglio del 13 dicembre 2021 sulla composizione e sul mandato del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER) EN: Council Decision (EU) 2021/2241 of 13 December 2021 on the composition and the mandate of the European Research Area and Innovation Committee (ERAC)

Testo normativo

16.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 450/143 DECISIONE (UE) 2021/2241 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021 sulla composizione e sul mandato del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 179, paragrafo 1, e l’articolo 240, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974 ( 1 ) , ha istituito un comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST). Tale risoluzione è stata sostituita dalla risoluzione del Consiglio, del 28 settembre 1995 ( 2 ) , che è stata modificata e integrata dapprima dalla risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2010 ( 3 ) , che ha cambiato la denominazione del CREST nel «Comitato per lo Spazio europeo della ricerca», poi dalla risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2013 ( 4 ) , che ha cambiato tale denominazione nel «comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione» («CSER»), e, infine, dalle conclusioni del Consiglio, del 1 o dicembre 2015, sul riesame della struttura consultiva dello Spazio europeo della ricerca (SER). (2) Il 1 o dicembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni su un nuovo Spazio europeo della ricerca («nuovo SER»), definendolo come uno spazio incentrato sui ricercatori, fondato sui valori, improntato all’eccellenza e finalizzato a conseguire un impatto, in cui i ricercatori, le conoscenze e le tecnologie trovano sostegno e possono circolare liberamente. (3) Il 26 novembre 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla futura governance del nuovo SER, nelle quali si sottolinea che il nuovo SER e le relative priorità richiedono la revisione globale dell’attuale governance del SER e si conferma che il CSER è il comitato congiunto politico strategico ad alto livello con funzioni consultive che fornisce consulenze tempestive al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri in merito ad aspetti strategici della politica di ricerca e innovazione (R&I). (4) Il Consiglio ha convenuto di rivedere il mandato del CSER al fine di tenere conto della governance del nuovo SER e di limitare l’adesione del CSER ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione con un elevato livello esecutivo di responsabilità nelle politiche in materia di R&I. Il Consiglio ha altresì riconosciuto il valore aggiunto della copresidenza del CSER da parte dei rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. (5) È opportuno pertanto rivedere il mandato del CSER, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Il mandato riveduto del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione è adottato. 2.   Il testo del mandato riveduto figura nell’allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia ( GU C 7 del 29.1.1974, pag. 2 ). ( 2 ) Risoluzione del Consiglio, del 28 settembre 1995, riguardante il CREST ( GU C 264 dell’11.10.1995, pag. 4 ). ( 3 ) Risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2010, sugli sviluppi della governance dello spazio europeo della ricerca (SER) – cfr. ST 10255/10 su http://register.consilium.europa.eu. ( 4 ) Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2013, sull’attività consultiva per lo spazio europeo della ricerca – cfr. ST 10331/13 su http://register.consilium.europa.eu. ALLEGATO Mandato del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER) COMPITI DEL COMITATO Articolo 1 1.   Il comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione («comitato») è un comitato congiunto politico strategico ad alto livello con funzioni consultive che fornisce consulenze tempestive al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri in merito ad aspetti strategici della politica di ricerca e innovazione (R&I). 2.   Il comitato svolge tra l’altro i seguenti compiti: a) fornire consulenza sugli orientamenti politici strategici e sulle tendenze future che richiedono il perfezionamento delle politiche a livello dell’Unione e nazionale, come anche a livello regionale, in materia di R&I, compreso sull’attuale e sul futuro programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione e su altre pertinenti iniziative dell’Unione orientate alla R&I; b) avviare aggiornamenti dell’agenda politica del SER, fornendo consulenze strategiche tempestive basate fra l’altro sull’esame dei progressi compiuti nelle azioni SER in corso; c) riflettere e fornire consulenza sulle nuove esigenze strategiche che soddisfano i criteri dell’agenda politica del SER, durante l’intero processo di attuazione di tale agenda politica; d) interagire con strutture di governance e di coordinamento a un livello analogo in altri settori strategici pertinenti, quali l’istruzione superiore e l’industria. Articolo 2 Il comitato presta la sua consulenza, fornisce pareri e presenta relazioni su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. COMPOSIZIONE Articolo 3 1.   Sono membri del comitato gli Stati membri e la Commissione («membri»). 2.   Ogni membro nomina al comitato fino a due rappresentanti che hanno un elevato livello esecutivo di responsabilità nelle politiche in materia di R&I. 3.   Un membro che non sia in grado di partecipare a una riunione del comitato può nominare un sostituto per tale riunione o delegare le sue funzioni a un altro membro. I copresidenti e il segretariato del comitato sono informati per iscritto prima della riunione. PRESIDENZE E SEGRETARIATO Articolo 4 1.   Il comitato è copresieduto da un rappresentante di uno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. 2.   Il comitato, a maggioranza dei suoi membri, elegge un copresidente tra i rappresentanti degli Stati membri. Il mandato di tale copresidente è per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. 3.   Lo Stato membro il cui rappresentante è nominato copresidente del comitato e la Commissione dispongono di un rappresentante supplementare in seno al comitato per la durata della carica del copresidente. 4.   I copresidenti non hanno diritto di voto. Articolo 5 Nell’eventualità che uno dei copresidenti non sia in grado di svolgere i suoi compiti, tale copresidente nomina un sostituto in accordo con l’altro copresidente. Articolo 6 Il segretariato generale del Consiglio assicura le funzioni di segretariato del comitato. LAVORI Articolo 7 Se è richiesta una votazione, i pareri e le relazioni sono adottati a maggioranza semplice dei membri. Ciascun membro dispone di un voto. Il comitato riferisce in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori. Articolo 8 Soltanto i membri possono prendere la parola durante le riunioni del comitato. Tuttavia, in circostanze eccezionali i copresidenti possono convenire altrimenti. Articolo 9 I rappresentanti dei paesi associati al programma quadro R&I dell’Unione nonché di paesi terzi interessati, esperti esterni e portatori di interessi possono essere invitati a pertinenti riunioni del comitato, se del caso, in relazione a specifici punti dell’ordine del giorno e conformemente al regolamento interno del Consiglio. Articolo 10 Il comitato, in casi debitamente giustificati, può affidare compiti specifici a task force ad hoc temporanee. Articolo 11 1.   Il comitato si riunisce due volte all’anno. Se la situazione lo richiede, i copresidenti convocano anche una riunione straordinaria del comitato. 2.   Le riunioni del comitato si tengono di norma a Bruxelles, ma possono essere ospitate dal paese che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea conformemente al regolamento interno del Consiglio. Articolo 12 1.   Al comitato si affianca un comitato direttivo. Il comitato direttivo è composto dai copresidenti del CSER e da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri del trio di presidenza in carica del Consiglio dell’Unione europea e di quello successivo. 2.   Il comitato direttivo seleziona e prepara i temi per le discussioni strategiche del comitato, con il sostegno, se necessario, delle task force ad hoc del comitato. Articolo 13 La Commissione informa periodicamente il comitato in merito ai lavori del forum del SER. Articolo 14 Il comitato adotta le proprie modalità procedurali conformemente al regolamento interno del Consiglio.

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