Decisione UE In vigore

Decisione UE 2271/2021

Decisione (UE) 2021/2271 del Consiglio dell'11 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus in relazione ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 e ACCC/C/2010/54

Pubblicato: 11/10/2021 In vigore dal: 11/10/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/2271 del Consiglio dell'11 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus in relazione ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 e ACCC/C/2010/54 EN: Council Decision (EU) 2021/2271 of 11 October 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union at the seventh session of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention regarding compliance cases ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 and ACCC/C/2010/54

Testo normativo

21.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 457/6 DECISIONE (UE) 2021/2271 DEL CONSIGLIO dell'11 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus in relazione ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 e ACCC/C/2010/54 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 17 febbraio 2005 la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») ( 1 ) è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio ( 2 ) . (2) L’Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Aarhus per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi dell’UE, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (3) A norma dell’articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus («comitato di controllo»). Il comitato di controllo è competente a verificare l’osservanza ad opera delle parti dei loro obblighi a norma della convenzione di Aarhus. (4) Nel corso della settima sessione del 18-20 ottobre 2021, la conferenza delle parti della convenzione di Aarhus («conferenza delle parti») è chiamata ad adottare la decisione VII/8f relativa all’osservanza, da parte dell’Unione, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus («decisione VII/8f»), comprese in particolare le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di controllo relative ai casi ACCC/C/2008/32 e ACCC/C/2015/128. La decisione VII/8f riguarda anche le conclusioni del comitato di controllo relative ai casi ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121 e alla relazione sull’attuazione della richiesta ACCC/M/2017/3 in relazione alla decisione V/9 g (caso ACCC/C/2010/54). (5) Le conclusioni relative ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121 saranno presentate alla conferenza delle parti mediante il progetto di decisione VII/8f, in virtù della quale le suddette conclusioni acquisiranno lo status di interpretazione ufficiale della convenzione di Aarhus, diventando quindi vincolanti per le parti e gli organi della convenzione di Aarhus. (6) Il 17 marzo 2017 il comitato di controllo ha presentato all’Unione le sue conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 concernente l’accesso alla giustizia a livello dell’Unione. Al punto 123 delle sue conclusioni il comitato di controllo ha dichiarato che «la parte interessata non si è conformata all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l’accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Aarhus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi.». (7) Gli organi della convenzione di Aarhus sono stati informati di quanto segue con la dichiarazione resa dall’Unione al momento della firma e ribadita al momento dell’approvazione della convenzione di Aarhus: «nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità […] le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull’accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione.». (8) La procedura del riesame amministrativo a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 integra il sistema generale di controllo giurisdizionale dell’Unione che consente ai cittadini di ottenere il riesame degli atti amministrativi mediante ricorsi giurisdizionali diretti a livello dell’Unione, segnatamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e, conformemente all’articolo 267 TFUE, attraverso una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai giudici nazionali, che sono parte integrante del sistema dell’Unione a norma dei trattati. Il potere conferito ai giudici nazionali di proporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE svolge un ruolo essenziale in tale sistema. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le giurisdizioni degli Stati membri costituiscono parte integrante del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione in quanto i giudici nazionali sono i giudici di diritto comune in materia di diritto dell’Unione ( 4 ) . (9) Tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal comitato di controllo nel caso ACCC/C/2008/32, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a modificare il regolamento (CE) n.°1367/2006, [«modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006»]. I colegislatori hanno raggiunto un accordo sulla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 il 12 luglio 2021. La modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 garantirà la conformità del diritto dell’Unione alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell’Unione e il suo sistema di controllo giurisdizionale. (10) La Commissione ha comunicato al comitato di controllo i dettagli dell’accordo politico con riguardo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 e ha trasmesso al comitato di controllo la versione consolidata del testo di tale modifica. Inoltre, la Commissione ha informato il comitato di controllo riguardo alle fasi successive della procedura legislativa e al fatto che l’entrata in vigore della modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 è prevista al più tardi per l’inizio di novembre 2021. La decisione VII/8f dovrebbe pertanto accogliere con favore le misure che saranno introdotte con la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 e prendere atto che, una volta in vigore la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006, esse risponderanno pienamente alle conclusioni del comitato nel caso ACCC/C/2008/32. (11) Il 17 marzo 2021 il comitato di controllo ha presentato le sue conclusioni all’Unione nel caso ACCC/C/2015/128. Il comitato di controllo ha stabilito che l’Unione aveva violato la convenzione di Aarhus per non aver garantito ai cittadini l’accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato. (12) Riconoscendo le preoccupazioni e le conclusioni del comitato di controllo nel caso ACCC/C/2015/128, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione nell’ambito del compromesso che ha portato all’accordo politico con riguardo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006, impegnandosi ad «analizzare le implicazioni dei risultati e a valutare le opzioni disponibili. La Commissione completerà e pubblicherà tale valutazione entro la fine del 2022. Se del caso, entro la fine del 2023 la Commissione presenterà misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all’UE e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.». (13) L’Unione dovrebbe dichiarare che la Commissione si è impegnata ad analizzare le implicazioni delle conclusioni del comitato di controllo, valutare le opzioni disponibili, completare e pubblicare la valutazione e presentare, se del caso, misure per affrontare la questione sollevata dal comitato di controllo dell’osservanza entro i termini indicati nella dichiarazione e tenendo conto delle norme del diritto dell’Unione con riguardo agli aiuti di Stato. Pertanto, l’Unione dovrebbe prendere atto delle conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2015/128 e, anziché adottarle, proporre alla conferenza delle parti che l’adozione di una posizione su tali conclusioni sia rinviata alla prossima sessione della conferenza delle parti. Qualora la posizione di prendere atto delle conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2015/128 non sia accettata dalle altre parti della convenzione di Aarhus, l’Unione dovrebbe proporre che la parte della decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 formi oggetto di una decisione distinta e l’Unione dovrebbe rifiutare l’adozione di tale parte della decisione VII/8f con l’obiettivo di rinviare la decisione su tali conclusioni del comitato di controllo. Ove non fosse possibile decidere separatamente sulla tale parte della decisione VII/8f, l’Unione dovrebbe, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a tal fine e in ultima istanza, adottare la posizione di rinviare l’adozione della decisione VII/8f nella sua globalità alla prossima sessione della conferenza delle parti. (14) Le conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2013/96 riguardano l’osservanza da parte dell’Unione in relazione all’adozione da parte della Commissione di un elenco di «progetti di interesse comune». (15) Le conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2014/121 riguardano l’osservanza da parte dell’Unione in relazione al riesame o all’aggiornamento delle autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (16) Le conclusioni del comitato di controllo relative alla relazione sull’attuazione della richiesta ACCC/M/2017/3 riguardano il seguito dato alla decisione V/9 g (caso ACCC/C/2010/54, approvato dalla conferenza delle parti nel 2014). (17) E opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti in quanto la decisione VII/8f sarà vincolante per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus («conferenza delle parti») con riguardo alla decisione VII/8f, relativa all’osservanza, da parte dell’Unione europea, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus («decisione VII/8f») in relazione al caso ACCC/C/2008/32, consiste nell’accettazione della decisione VII/8f e nell’approvazione delle conclusioni e delle raccomandazioni del comitato di controllo. L’Unione, tuttavia, provvede affinché tale decisione tenga conto dei punti seguenti: — la decisione VII/8f deve accogliere con favore il fatto che l’Unione abbia adottato tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle conclusioni del comitato di controllo; e — la decisione VII/8f deve confermare che, all’entrata in vigore delle modifiche del regolamento (CE) n. 1367/2006, l’Unione si sarà pienamente conformata alle raccomandazioni del comitato di controllo dell’osservanza in relazione al caso ACCC/C/2008/32. Nella dichiarazione sulla decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2008/32, l’Unione sottolinea il ruolo centrale dei giudici nazionali dell’Unione come giudici di diritto comune in materia di diritto dell’Unione e la validità del sistema del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE come mezzo di ricorso. Articolo 2 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti in relazione alla decisione VII/8f in relazione al caso ACCC/C/2015/128 consiste nel non approvare le conclusioni del comitato di controllo ma piuttosto prendere atto delle preoccupazioni e conclusioni del comitato di controllo e proporre di rinviare l’adozione della posizione sulle conclusioni relative tale caso alla prossima sessione della conferenza delle parti. 2.   Al fine di giustificare tale richiesta di rinvio e di dimostrare la propria disponibilità a dare seguito senza ritardo alle conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2015/128, l’Unione dichiara che, nel contesto della procedura legislativa relativa alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione con la quale: — ha dichiarato che sta attualmente analizzando le implicazioni delle conclusioni e valutando le opzioni disponibili; — si è impegnata a completare e pubblicare tale valutazione entro la fine del 2022; — si è impegna a presentare entro la fine del 2023, se del caso, misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all’Unione e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Tale dichiarazione della Commissione è messa a disposizione delle altre parti della convenzione di Aarhus e del comitato di controllo prima della settima sessione della riunione delle parti. 3.   Qualora le altre parti della convenzione di Aarhus non accettino la posizione dell’Unione sul caso ACCC/C/2015/128, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti con riguardo alla decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 consiste invece nel decidere separatamente sulla parte della decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 e nell’opporsi all’adozione di tale parte della decisione VII/8f al fine di rinviare la decisione su tali conclusioni del comitato di controllo alla prossima sessione della conferenza delle parti. 4.   Qualora, nonostante le intense consultazioni con l’Ufficio di presidenza della convenzione di Aarhus, non fosse possibile decidere separatamente sulla parte della decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 e rinviare la decisione su tale caso, approvando nel contempo le parti della decisione VII/8f relative ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 e ACCC/C/2010/54, e, nell’ambito del coordinamento in loco, l’Unione giungesse alla conclusione di aver esaurito tutti i mezzi disponibili a tal fine, la posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza della parti con riguardo alla decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128, in ultima istanza, è di rinviare l’adozione della decisione VII/8f nella sua integralità alla prossima sessione della conferenza delle parti. Articolo 3 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti in relazione alla di decisione VII/8f per quanto riguarda i casi ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121 e la richiesta ACCC/M/2017/3 in relazione alla decisione V/9 g (caso ACCC/C/2010/54) consiste nell’approvazione delle conclusioni e delle raccomandazioni del comitato di controllo di cui alla decisione VII/8f. Articolo 4 I rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare altre modifiche marginali della posizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle riunioni di coordinamento in loco e alla luce degli eventuali negoziati sulla decisione VII/8f durante la settima sessione della conferenza delle parti senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, l'11 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. PODGORŠEK ( 1 ) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4 . ( 2 ) Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13 ). ( 4 ) Parere 1/09 della Corte (Seduta Plenaria) dell’8 marzo 2011, parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, ECLI:EU:C:2011:123, punto 80. ( 5 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 ).

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