Decisione di esecuzione (UE) 2022/2277 della Commissione del 15 novembre 2022 relativa all’accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione notificata con il numero C(2022) 8068 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2277 della Commissione del 15 novembre 2022 relativa all’accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2022) 8068] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/2277 of 15 November 2022 accepting a request submitted by the Italian Republic pursuant to Article 7(4) of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council not to apply point 4.2.1.5.2, (b)(1) of the Annex to Commission Regulation (EU) No 1303/2014 (notified under document C(2022) 8068) (Only the Italian text is authentic)
Testo normativo
21.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 300/43
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2277 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2022
relativa all’accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione
[notificata con il numero C(2022) 8068]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 28 luglio 2022 l’Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione
(
2
)
alla galleria di Miglionico, sulla linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella. Alla richiesta della Commissione di informazioni complementari dell’8 agosto 2022 è stata data risposta il 16 agosto 2022. Tale passaggio ha reso completa la richiesta. La richiesta è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.
(2)
La galleria, a binario singolo, è già esistente e misura 6,6 km. I lavori di costruzione sulla linea Ferrandina Matera – La Martella sono stati parzialmente eseguiti, ma non completati, tra il 1984 e il 2000 sulla base di norme nazionali. La linea non è mai entrata in servizio, in quanto i lavori di costruzione non sono stati ultimati a causa della mancanza di fondi. Dopo molti ritardi è stata avviata la procedura di gara per il completamento, l’ammodernamento e l’apertura della linea Ferrandina – Matera La Martella, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2022 («progetto»). Per il completamento, l’ammodernamento e l’apertura della galleria di Miglionico è prevista l’attuazione di tutte le disposizioni applicabili della specifica tecnica di interoperabilità (STI) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 ad eccezione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), del relativo allegato, secondo cui almeno ogni 1 000 metri devono esservi uscite di emergenza laterali e/o verticali verso la superficie; il punto alternativo 4.2.1.5.2, lettera b), punto (2), non può trovare applicazione in quanto si tratta di una galleria a una canna.
(3)
Come misura alternativa, il progetto prevede la realizzazione di un accesso a un’area di sicurezza attraverso un’uscita di emergenza verticale in superficie che dista 3,895 km dall’entrata della galleria di Miglionico, per l’evacuazione dei passeggeri e l’accesso dei veicoli di soccorso. La misura proposta risponde all’obbligo, stabilito dal decreto ministeriale italiano 28 ottobre 2005, «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»
(
3
)
, di realizzazione di un’uscita di emergenza ogni 4 km circa per le gallerie di lunghezza superiore a 5 km. Il gestore dell’infrastruttura italiano ha effettuato un’analisi dei rischi specifica e dettagliata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione
(
4
)
che ha dimostrato che in questo caso tutti i rischi individuati sono inferiori al livello di inaccettabilità, e ha concluso pertanto che la sicurezza della galleria è considerata accettabile e che, con la misura di attenuazione in vigore, la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non comprometterebbe la sicurezza della galleria.
(4)
Un mancato accoglimento della richiesta presentata dalla Repubblica italiana comprometterebbe la redditività economica del progetto. Secondo le informazioni fornite dal gestore dell’infrastruttura italiano, il costo totale dell’attuale progetto ammonta a 315,49 milioni di EUR; il costo dei lavori supplementari per ottenere la conformità al punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 è stato quantificato in 165 milioni di EUR, di cui 137 milioni di EUR per l’esecuzione dei lavori e il resto per studi e supporto. In questo modo il costo di investimento del progetto aumenterebbe di oltre il 50 %, attestandosi a 500 milioni di EUR. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione
(
5
)
, per l’analisi della redditività economica, effettuata dal gestore dell’infrastruttura italiano e trasmessa alla Commissione, si è tenuto conto delle entrate di esercizio derivanti dall’attuazione anticipata resa possibile dalla non applicazione e della redditività economica a più lungo termine del progetto nell’ambito del sistema ferroviario nazionale ed europeo. In base alle informazioni che sono state fornite, la linea non rientrerebbe nella rete globale TEN-T e servirebbe principalmente per funzioni di trasporto locale per collegare la città di Matera alla rete ferroviaria principale italiana. In caso di accettazione della richiesta di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014, il progetto dovrebbe produrre benefici per la comunità superiori alle risorse utilizzate. In caso di respingimento della richiesta, invece, il progetto non produrrà benefici superiori ai costi.
(5)
Per tali motivi, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono essere considerate soddisfatte.
(6)
La non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 dovrebbe essere consentita fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria.
(7)
In attesa dell’applicazione della deroga, le ipotesi o considerazioni su cui si basa l’analisi dei rischi di cui al considerando 3 possono cambiare. È pertanto opportuno chiedere in tale caso alla Repubblica italiana di informare tempestivamente la Commissione in merito a siffatti cambiamenti e a qualsiasi altra eventuale misura di attenuazione da adottarsi.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La richiesta della Repubblica italiana di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 alla galleria di Miglionico è accettata fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria, a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dalla Repubblica italiana.
La Repubblica italiana è tenuta a informare tempestivamente la Commissione qualora disponga di informazioni che possano ragionevolmente mettere in dubbio la constatazione che la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non compromette la sicurezza della galleria di Miglionico.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (
GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394
).
(
3
)
Il decreto ministeriale italiano 28 ottobre 2005, «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», è in fase di revisione a seguito di una valutazione negativa in base alla procedura di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (
GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione, del 19 marzo 2020, relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (
GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20
).
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