Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2292/2021

Decisione (UE) 2021/2292 del Consiglio del 30 aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di decisione dell’organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell’Unione in vista della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in detta sessione

Pubblicato: 30/04/2021 In vigore dal: 30/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/2292 del Consiglio del 30 aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di decisione dell’organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell’Unione in vista della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in detta sessione EN: Council Decision (EU) 2021/2292 of 30 April 2021 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for an Executive Body decision regarding the methodology for updates to reflect changes in the membership of the Union, with a view to the 41st session of the Executive Body of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, and on the position to be taken on behalf of the Union in that session

Testo normativo

22.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 458/512 DECISIONE (UE) 2021/2292 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di decisione dell’organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell’Unione in vista della 41 a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in detta sessione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, come modificato il 4 maggio 2012 («protocollo di Göteborg modificato») è stato approvato dall’Unione con decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio ( 1 ) ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2019. (2) Nella 36 a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione») le parti della convenzione hanno invitato l’Unione e i suoi Stati membri a proporre una metodologia per adeguare i limiti di emissione dell’Unione di cui alla tabella 1 dell’allegato II del protocollo di Göteborg originario adottato nel 1999 in considerazione della mutata composizione dell’Unione europea. (3) Nella 37 a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, è stata adottata, con decisione 2017/3 dell’organo esecutivo, una decisione proposta dall’Unione europea e dai suoi Stati membri. (4) La metodologia da applicare per l’aggiornamento dei valori riferiti all’Unione di cui alle tabelle da 2 a 6 dell’allegato II del protocollo di Göteborg modificato, basata esclusivamente su un calcolo matematico che utilizza solo le informazioni già figuranti in dette tabelle in considerazione di una mutata composizione dell’Unione, è necessaria affinché tali modifiche siano correttamente rispecchiate in vista della verifica della conformità dell’Unione agli obblighi derivanti dal protocollo di Göteborg modificato. Ciò non comporta alcun adeguamento dei limiti nazionali di emissione né degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni indicati nelle tabelle dell’allegato II del protocollo di Göteborg modificato. (5) Una volta che l’organo esecutivo della convenzione avrà adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti, la Commissione dovrebbe, a nome dell’Unione, presentare al segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite gli aggiornamenti calcolati applicandola che risultano necessari in considerazione della mutata composizione dell’Unione rispetto a quella esistente alla data di adozione del protocollo di Göteborg modificato. La Commissione dovrebbe anche presentare gli aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di successivi mutamenti nella composizione dell’Unione. (6) È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell’Unione europea nell’organo esecutivo della convenzione, poiché la decisione di tale organo vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Nella 41 a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, l’Unione persegue l’obiettivo di stabilire la metodologia da applicare per l’aggiornamento dei livelli di riferimento delle emissioni e degli impegni di riduzione delle emissioni riferiti all’Unione nelle tabelle da 2 a 6 dell’allegato II del protocollo di Göteborg modificato, basata esclusivamente su un calcolo matematico che utilizza solo le informazioni già figuranti in dette tabelle, affinché i valori riferiti all’Unione europea in tali tabelle possano essere aggiornati per rispecchiare correttamente la somma totale dei livelli di riferimento delle emissioni e degli impegni di riduzione delle emissioni dei suoi Stati membri in considerazione di una mutata composizione dell’Unione. 2.   In vista della 41 a sessione dell’organo esecutivo della convenzione e al fine di conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’Unione presenta la proposta relativa alla necessaria metodologia ( 2 ) . 3.   La Commissione comunica, a nome dell’Unione, detta proposta al segretariato della convenzione. Articolo 2 1.   L’Unione può sostenere le modifiche proposte da altre parti della convenzione se concorrono a conseguire gli obiettivi che si è fissata, di cui all’articolo 1. 2.   Qualora altre parti della convenzione propongano che la decisione dell’organo esecutivo usi come base giuridica l’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Göteborg, l’Unione può accettare tale proposta e avviare negoziati al riguardo. 3.   Qualora altre parti della convenzione chiedano che la procedura di presentazione dei valori aggiornati per l’Unione sia allineata alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafi 4 e 5, del protocollo di Göteborg, l’Unione può proporre una procedura semplificata. Articolo 3 Alla luce dell’andamento della 41 a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, i rappresentanti dell’Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, affinare la posizione di cui agli articoli 1 e 2 in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 Una volta che l’organo esecutivo della convenzione ha adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione presenta, a nome dell’Unione i necessari aggiornamenti risultanti dall’applicazione di tale metodologia. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all’accettazione, a nome dell’Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico ( GU L 248 del 27.9.2017, pag. 3 ). ( 2 ) Cfr. Documento ST 7683/21 su http://register.consilium.europa.eu.

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