Decisione (UE) 2021/2293 del Consiglio del 20 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito
Decisione (UE) 2021/2293 del Consiglio del 20 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito
EN: Council Decision (EU) 2021/2293 of 20 December 2021 on the position to be taken on behalf of the Union in the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement with the United Kingdom regarding the extension of the derogation from the obligation to delete passenger name record data of passengers after their departure from the United Kingdom
Testo normativo
22.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 458/514
DECISIONE (UE) 2021/2293 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
(
1
)
,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
(
2
)
(«TCA») stabilisce le norme in base alle quali l’autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione («PNR») per i voli tra l’Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
(2)
La parte terza, titolo III, del TCA stabilisce le norme in base alle quali l’autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati PNR per i voli tra l’Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
(3)
L’articolo 552, paragrafo 4, del TCA prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati.
(4)
L’articolo 552, paragrafo 11, del TCA prevede che il Regno Unito possa derogare all’articolo 552, paragrafo 4, su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante tale periodo transitorio, l’autorità competente del Regno Unito impedisce l’uso dei dati PNR da cancellare a norma dell’articolo 552, paragrafo 4, delTCA, applicando le garanzie supplementari di cui all’articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), del TCA.
(5)
L’articolo 552, paragrafo 10, del TCA prevede che il paragrafo 11 di tale articolo del TCA si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell’Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA.
(6)
L’articolo 552, paragrafo 13, del TCA stabilisce che, nell’eventualità che persistano le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA.
(7)
La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(
3
)
si applica all’interno dell’Unione in conformità dei trattati.
(8)
Il 1
o
ottobre 2021 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dal TCA la valutazione di cui all’articolo 552, paragrafo 12, lettera b), del TCA.
(9)
Nella sua valutazione, il Regno Unito ha concluso che le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA persistono, riferendosi alla situazione specifica del Regno Unito di dover adeguare dei sistemi di trattamento dei dati PNR, configurati per essere conformi al diritto dell’Unione applicabile agli Stati membri, a sistemi configurati per essere conformi alle disposizioni del TCA in merito al trasferimento internazionale dei dati PNR dall’Unione a paesi terzi. Il Regno Unito ha descritto gli sforzi messi in atto per trasformare i propri sistemi di trattamento dei dati in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA. Il Regno Unito ha fatto osservare che stava svolgendo un’analisi dei requisiti giuridici, tecnici e operativi, includendo i requisiti funzionali e non funzionali, al fine di garantire la conformità dei propri sistemi di trattamento dei dati PNR all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA. In conformità dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la valutazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021.
(10)
A norma dell’articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, il 1
o
ottobre 2021 il Regno Unito ha inoltre trasmesso al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie la relazione dell’organo amministrativo indipendente di cui all’articolo 552, paragrafo 12, lettera a), del TCA, compreso un allegato dell’autorità di controllo del Regno Unito, di cui all’articolo 525, paragrafo 3, di tale accordo, in merito all’effettiva applicazione delle garanzie di cui all’articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo.
(11)
In conformità dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021. In tale occasione, il Regno Unito ha dichiarato che intendeva integrare l’allegato di tale relazione e che ciò sarebbe avvenuto nel novembre 2021, prima dell’adozione, da parte del consiglio di partenariato, della decisione sulla proroga del periodo transitorio a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA.
(12)
Si ritiene pertanto che persistano le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA e che, a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il consiglio di partenariato debba prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA.
(13)
Il TCA è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 TFUE.
(14)
La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla parte III del TCA in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua il TCA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA è di acconsentire a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati PNR dopo la partenza dal Regno Unito.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(
1
)
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2
.
(
2
)
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
.
(
3
)
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132
.
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