Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2384/2022

Decisione (UE) 2022/2384 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica dell’elenco dell’Unione di impegni specifici nel quadro dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al fine di integrare l’allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi

Pubblicato: 25/11/2022 In vigore dal: 25/11/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2384 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica dell’elenco dell’Unione di impegni specifici nel quadro dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al fine di integrare l’allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi EN: Council Decision (EU) 2022/2384 of 25 November 2022 on the approval, on behalf of the European Union, of the modification of the Union’s Schedule of Specific Commitments under the General Agreement on Trade in Services (GATS) to incorporate Annex 1 to the Declaration on the Conclusion of Negotiations on Services Domestic Regulation

Testo normativo

7.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/71 DECISIONE (UE) 2022/2384 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2022 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica dell’elenco dell’Unione di impegni specifici nel quadro dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al fine di integrare l’allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) In occasione dell’11 a conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) un gruppo di 59 membri dell’OMC, tra cui l’Unione, ha rilasciato una dichiarazione ministeriale congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi, avviando un’iniziativa plurilaterale volta a negoziare le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi. (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito a norma dell’articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Nel corso del tempo il numero dei partecipanti a questa iniziativa di dichiarazione congiunta plurilaterale è aumentato fino a 67 membri dell’OMC. (3) Il 2 dicembre 2021 i partecipanti a tali negoziati hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi («dichiarazione»), che annunciava l’esito positivo dei negoziati. I partecipanti hanno preso atto della conclusione dei negoziati sul documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi, che figura nell’allegato 1 della dichiarazione. Hanno inoltre accolto con favore gli elenchi di impegni specifici GATS presentati dai membri dell’OMC come contributo alla conclusione dei negoziati e acclusi alla dichiarazione come allegato 2. (4) I partecipanti alla dichiarazione intendono integrare le discipline specificate nell’allegato 1 della dichiarazione come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi di impegni specifici GATS, conformemente alla sezione 1 di tale allegato. Ai sensi del punto 5 della dichiarazione, i partecipanti intendono presentare i rispettivi elenchi di impegni specifici GATS ai fini della certificazione, secondo le procedure per la certificazione delle rettifiche o dei miglioramenti degli elenchi di impegni specifici, entro 12 mesi dalla data della dichiarazione, previo espletamento delle eventuali procedure interne. (5) Conformemente alla dichiarazione, è opportuno che l’Unione presenti all’OMC le necessarie modifiche del proprio elenco di impegni specifici GATS, come indicato nell’elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell’Unione. (6) È opportuno pertanto che l’inserimento delle discipline specificate nell’allegato 1 della dichiarazione come impegni aggiuntivi nell’elenco di impegni specifici GATS dell’Unione sia approvato a nome dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’inserimento delle discipline specificate nell’allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi nell’elenco di impegni specifici GATS dell’Unione è approvato a nome dell’Unione europea. Il testo della dichiarazione e l’elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell’Unione sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione è autorizzata a presentare all’OMC le necessarie modifiche dell’elenco di impegni specifici GATS dell’Unione, come indicato nell’elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell’Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) Approvazione del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). WT/L/1129 del 2 dicembre 2021 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DEI NEGOZIATI SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI La presente dichiarazione è rilasciata su richiesta di Albania, Argentina, Australia, Bahrein (Regno del), Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Unione europea, Hong Kong, Cina, Islanda, Israele, Giappone, Kazakistan, Corea (Repubblica di), Liechtenstein, Maurizio, Messico, Moldova (Repubblica di), Montenegro, Nuova Zelanda, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Paraguay, Perù, Filippine, Federazione russa, Arabia Saudita (Regno della), Singapore, Svizzera, Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, Thailandia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay. 1. I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») Albania Argentina Australia Bahrein (Regno del) Brasile Canada Cile Cina Colombia Costa Rica El Salvador Unione europea Hong Kong, Cina Islanda Israele Giappone Kazakistan Corea (Repubblica di) Liechtenstein Maurizio Messico Moldova (Repubblica di) Montenegro Nuova Zelanda Nigeria Macedonia del Nord Norvegia Paraguay Perù Filippine Federazione russa Arabia Saudita (Regno della) Singapore Svizzera Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu Thailandia Turchia Ucraina Regno Unito Stati Uniti Uruguay in appresso denominati i «partecipanti», proseguendo l'impegno annunciato il 13 dicembre 2017 in occasione dell'11 a sessione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio [WT/MIN (17)/61] e ribadito il 23 maggio 2019 (WT/L/1059), e riconoscendo costantemente l'importanza delle buone prassi normative nell'agevolazione degli scambi di servizi, annunciano l'esito positivo dei negoziati riguardo all'iniziativa congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi. 2. I partecipanti prendono atto della conclusione dei negoziati sul documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi (INF/SDR/2, del 26 novembre 2021, allegato 1). 3. I partecipanti accolgono con favore gli elenchi di impegni specifici (INF/SDR/3/Rev.1, del 2 dicembre 2021, allegato 2) presentati come contributo alla conclusione dei negoziati. 4. I partecipanti intendono integrare le discipline di cui al documento di riferimento come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi GATS, conformemente alla sezione I del documento di riferimento. 5. Previo espletamento delle eventuali procedure interne, i partecipanti intendono presentare i rispettivi elenchi di impegni specifici ai fini della certificazione, conformemente alle procedure per la certificazione delle rettifiche o dei miglioramenti degli elenchi di impegni specifici (S/L/84, del 14 aprile 2000), entro 12 mesi dalla data della presente dichiarazione. 6. Entro sei mesi dalla data della presente dichiarazione i partecipanti intendono riunirsi per fornire un aggiornamento sui progressi compiuti nell'espletamento delle eventuali procedure interne e per verificare se i rispettivi elenchi di impegni specifici possano essere presentati ai fini della certificazione prima del termine specificato al paragrafo 5. 7. I partecipanti accolgono con favore l'adesione di altri membri dell'OMC alla presente dichiarazione, al fine di inserire le discipline di cui al documento di riferimento come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi GATS, conformemente alla sezione I del documento di riferimento. ALLEGATO 1 INF/SDR/2 del 26 novembre 2021 INIZIATIVA CONGIUNTA SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI DOCUMENTO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI SEZIONE I 1. I membri hanno approvato le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi di cui al presente documento di riferimento («le discipline») con l'obiettivo di elaborare le disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi («l'accordo») a norma dell'articolo VI, paragrafo 4, dell'accordo ( 1 ) . 2. I membri riconoscono le difficoltà che possono incontrare i prestatori di servizi, in particolare quelli dei paesi membri in via di sviluppo, nel rispettare le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche di altri membri e, in particolare, le difficoltà specifiche che possono incontrare i prestatori di servizi dei paesi membri meno sviluppati. 3. I membri riconoscono il diritto di regolamentare, e di introdurre nuove disposizioni regolamentari, sulla prestazione di servizi nei rispettivi territori al fine di conseguire i propri obiettivi politici. 4. I membri riconoscono inoltre l'esistenza di asimmetrie per quanto riguarda il grado di elaborazione della regolamentazione dei servizi nei diversi paesi, in particolare nel caso dei paesi membri in via di sviluppo e meno sviluppati. 5. Le discipline non implicano la prescrizione o l'imposizione di particolari disposizioni regolamentari relative alla loro attuazione. 6. Le discipline non implicano una diminuzione degli obblighi dei membri nel quadro dell'accordo. Copertura settoriale e modalità di iscrizione negli elenchi 7. I membri iscrivono nei rispettivi elenchi le discipline di cui alla sezione II come impegni aggiuntivi a norma dell'articolo XVIII dell'accordo. I membri possono scegliere di iscrivere le discipline alternative di cui alla sezione III per i loro impegni in materia di servizi finanziari. 8. Le discipline iscritte ai sensi del paragrafo 7 della presente sezione si applicano quando sono assunti impegni specifici. I membri sono altresì incoraggiati a iscrivere nei rispettivi elenchi ulteriori settori ai quali le discipline si applicano. 9. I membri possono escludere la disciplina di cui alla sezione II, paragrafo 22, lettera d), e alla sezione III, paragrafo 19, lettera d), dagli impegni aggiuntivi figuranti al paragrafo 7 della presente sezione. Sviluppo Periodi transitori per i paesi membri in via di sviluppo 10. Un paese membro in via di sviluppo può indicare discipline specifiche da attuare in una data successiva a un periodo transitorio non superiore a sette anni dall'entrata in vigore di tali discipline. L'ambito dell'indicazione può limitarsi a singoli settori o sottosettori di servizi. I periodi transitori sono iscritti nei rispettivi elenchi di impegni specifici. Un paese membro in via di sviluppo che necessita di una proroga del periodo transitorio per l'attuazione presenta una richiesta secondo le procedure pertinenti ( 2 ) . I membri esaminano le richieste con la debita attenzione, tenendo conto delle circostanze individuali del membro che presenta la richiesta. Partecipazione dei paesi membri meno sviluppati 11. I paesi membri meno sviluppati iscrivono le discipline a norma del paragrafo 7 della presente sezione nei rispettivi elenchi di impegni specifici entro sei mesi prima della loro uscita dalla categoria di paese meno sviluppato. I paesi membri meno sviluppati possono, in tale occasione, indicare periodi transitori a norma del paragrafo 10 della presente sezione. I paesi membri meno sviluppati sono tuttavia incoraggiati ad applicare tali discipline prima della loro uscita da tale categoria, nella misura in cui ciò sia coerente con la loro capacità di attuazione individuale. Assistenza tecnica e creazione di capacità 12. I paesi membri sviluppati e in via di sviluppo, che siano in grado di farlo, sono incoraggiati a fornire assistenza tecnica specifica e sostegno per la creazione di capacità ai paesi membri in via di sviluppo, in particolare a quelli meno sviluppati, su loro richiesta e secondo modalità e condizioni convenute di comune accordo, al fine, tra l'altro, di: a) sviluppare e rafforzare le capacità istituzionali e normative per regolamentare la prestazione di servizi e attuare tali discipline, in particolare le disposizioni e i settori ai quali si applicano i periodi transitori; b) assistere i prestatori di servizi dei paesi membri in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, affinché soddisfino i requisiti e le procedure pertinenti nei mercati di esportazione; c) agevolare la definizione di norme tecniche e la partecipazione dei paesi membri in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, che devono far fronte a vincoli in termini di risorse, nelle organizzazioni internazionali pertinenti; e d) assistere, attraverso organismi pubblici o privati e organizzazioni internazionali pertinenti, i prestatori di servizi dei paesi membri in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, nel creare la rispettiva capacità di approvvigionamento e nel rispettare la regolamentazione interna. SEZIONE II — DISCIPLINE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI Ambito di applicazione delle discipline 1. Queste discipline si applicano alle misure adottate dai membri in relazione ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche che incidono sugli scambi di servizi. 2. Queste discipline non si applicano ai termini, alle limitazioni, alle condizioni o alle qualifiche figuranti nell'elenco di un membro a norma degli articoli XVI o XVII dell'accordo. 3. Ai fini di tali discipline, per «autorizzazione» si intende il permesso di prestare un servizio, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità ai requisiti in materia di licenze, ai requisiti in materia di qualifiche o alle norme tecniche. Presentazione delle domande 4. Ciascun membro evita, nella misura del possibile, di imporre al richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Se un servizio rientra nella giurisdizione di più autorità competenti, possono essere necessarie più domande di autorizzazione. Calendario per la presentazione delle domande 5. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti consentano, nella misura del possibile, la presentazione di una domanda in qualsiasi momento nel corso dell'anno ( 3 ) . Se per la presentazione della domanda è previsto un periodo di tempo specifico, il membro provvede affinché le autorità competenti concedano a tale scopo un periodo ragionevole. Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie 6. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti: a) tenendo conto delle loro priorità concorrenti e dei loro vincoli in termini di risorse, si adoperino per accettare le domande in formato elettronico; e b) accettino copie dei documenti autenticate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro anziché i documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione. Trattamento delle domande 7. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti: a) nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande; b) informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta; c) accertino senza indebito ritardo, nella misura del possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro; d) se considerano la domanda completa per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro ( 4 ) , provvedano entro un periodo di tempo ragionevole dopo la relativa presentazione, a: i) completare il trattamento della domanda; e ii) informare il richiedente in merito alla decisione relativa alla domanda, ( 5 ) nella misura del possibile, per iscritto ( 6 ) ; e) se considerano la domanda incompleta per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro, provvedano, nella misura del possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a: i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta; ii) indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e iii) offrire al richiedente l'opportunità ( 7 ) di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda; tuttavia, se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedano a informare il richiedente a tale riguardo entro un periodo di tempo ragionevole; e f) in caso di rigetto di una domanda, nella misura del possibile, di propria iniziativa o su richiesta del richiedente, provvedano a informare quest'ultimo dei motivi del rigetto e, se applicabile, delle procedure per ripresentare la domanda; il precedente rigetto di una domanda non dovrebbe ostare in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda ( 8 ) . 8. Le autorità competenti di un membro provvedono affinché l'autorizzazione, una volta concessa, entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto dei termini e delle condizioni applicabili ( 9 ) . Oneri 9. Ciascun membro provvede affinché gli oneri di autorizzazione ( 10 ) addebitati dalle proprie autorità competenti siano ragionevoli, trasparenti, basati sulla facoltà prevista in una misura e non limitino di per sé la prestazione del servizio in questione. Valutazione delle qualifiche 10. Il membro che richiede un esame per l'autorizzazione della prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti programmino tale esame a intervalli ragionevolmente frequenti e concedano ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all'esame. Tenuto conto dei costi, degli oneri amministrativi e dell'integrità delle procedure in questione, i membri sono incoraggiati ad accettare le richieste di iscrizione a tali esami in formato elettronico e a prendere in considerazione, nella misura del possibile, l'uso di mezzi elettronici in altri aspetti delle procedure di esame. Riconoscimento 11. Qualora gli organismi professionali dei membri siano reciprocamente interessati ad avviare dialoghi su questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, alla concessione di licenze o alla registrazione, i membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di sostenere il dialogo di tali organismi, ove richiesto e opportuno. Indipendenza 12. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti pervengano alle proprie decisioni e le gestiscano in modo indipendente da qualsiasi prestatore del servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione ( 11 ) . Pubblicazione e disponibilità delle informazioni 13. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, a norma dell'articolo III dell'accordo, pubblica tempestivamente ( 12 ) , o altrimenti rende pubblicamente disponibili per iscritto, le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi o le persone che intendono prestare un servizio soddisfino i requisiti e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti: a) i requisiti e le procedure; b) i dati di contatto delle autorità competenti; c) gli oneri; d) le norme tecniche; e) le procedure di ricorso o di riesame delle decisioni riguardanti le domande; f) le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche; g) la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda. Opportunità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore 14. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro ( 13 ) pubblica preventivamente: a) le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente sezione; o b) i documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e agli altri membri di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo. 15. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione di misure, ciascun membro è incoraggiato ad applicare il paragrafo 14 della presente sezione alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente sezione. 16. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro offre alle persone interessate e agli altri membri una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 14 o 15 della presente sezione. 17. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 16 della presente sezione ( 14 ) . 18. Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 14, lettera a), della presente sezione, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il suo ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, un membro è incoraggiato a spiegare la finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare. 19. Ciascun membro si adopera, nella misura del possibile, per consentire un lasso di tempo ragionevole tra la pubblicazione del testo di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 14, lettera a), della presente sezione e la data in cui i prestatori di servizi devono conformarsi alla disposizione legislativa o regolamentare. Centri di informazione 20. Ciascun membro mantiene o istituisce meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni dei prestatori di servizi o delle persone che intendono prestare un servizio in merito alle misure di cui al paragrafo 1 della presente sezione ( 15 ) . Un membro può scegliere di trattare tali richieste di informazione tramite i punti di informazione e di contatto istituiti a norma degli articoli III e IV dell'accordo o qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi. Norme tecniche 21. Ciascun membro incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dell'elaborazione di norme tecniche, incluse le organizzazioni internazionali pertinenti ( 16 ) , ad avvalersi di processi aperti e trasparenti. Elaborazione di misure 22. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché: a) tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti ( 17 ) ; b) le procedure siano imparziali e adeguate affinché i richiedenti dimostrino se soddisfano i requisiti, se presenti; c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto dei requisiti; e d) tali misure non operino discriminazioni tra uomini e donne ( 18 ) . SEZIONE III — DISCIPLINE ALTERNATIVE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI PER I SERVIZI FINANZIARI Ambito di applicazione 1. Queste discipline si applicano alle misure adottate dai membri in relazione ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, nonché ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, che incidono sugli scambi di servizi finanziari, quali definiti nell'allegato del GATS sui servizi finanziari. 2. Queste discipline non si applicano ai termini, alle limitazioni, alle condizioni o alle qualifiche figuranti nell'elenco di un membro a norma degli articoli XVI o XVII dell'accordo. 3. Ai fini di tali discipline, per «autorizzazione» si intende il permesso di prestare un servizio, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità ai requisiti in materia di licenze o ai requisiti in materia di qualifiche. Calendario per la presentazione delle domande 4. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti consentano, nella misura del possibile, la presentazione di una domanda in qualsiasi momento nel corso dell'anno ( 19 ) . Se per la presentazione della domanda è previsto un periodo di tempo specifico, il membro provvede affinché le autorità competenti concedano a tale scopo un periodo ragionevole. Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie 5. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti: a) tenendo conto delle loro priorità concorrenti e dei loro vincoli in termini di risorse, si adoperino per accettare le domande in formato elettronico; e b) accettino copie dei documenti autenticate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro anziché i documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione. Trattamento delle domande 6. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti: a) nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande; b) informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta; c) accertino senza indebito ritardo, nella misura del possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro; d) se considerano la domanda completa per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro ( 20 ) , provvedano entro un periodo di tempo ragionevole dopo la relativa presentazione, a: i) completare il trattamento della domanda; e ii) informare il richiedente in merito alla decisione relativa alla domanda ( 21 ) , nella misura del possibile, per iscritto ( 22 ) ; e) se considerano la domanda incompleta per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro, provvedano, nella misura del possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a: i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta; ii) indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e iii) offrire al richiedente l'opportunità ( 23 ) di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda; tuttavia, se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedano a informare il richiedente a tale riguardo entro un periodo di tempo ragionevole; e f) in caso di rigetto di una domanda, nella misura del possibile, di propria iniziativa o su richiesta del richiedente, provvedano a informare quest'ultimo dei motivi del rigetto e, se applicabile, delle procedure per ripresentare la domanda; il precedente rigetto di una domanda non dovrebbe ostare in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda ( 24 ) . 7. Le autorità competenti di un membro provvedono affinché l'autorizzazione, una volta concessa, entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto dei termini e delle condizioni applicabili ( 25 ) . Oneri 8. Ciascun membro provvede affinché le proprie autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario degli oneri di autorizzazione ( 26 ) o informazioni sulle modalità di determinazione del relativo importo. Valutazione delle qualifiche 9. Il membro che richiede un esame per l'autorizzazione della prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti programmino tale esame a intervalli ragionevolmente frequenti e concedano ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all'esame. Tenuto conto dei costi, degli oneri amministrativi e dell'integrità delle procedure in questione, i membri sono incoraggiati ad accettare le richieste di iscrizione a tali esami in formato elettronico e a prendere in considerazione, nella misura del possibile, l'uso di mezzi elettronici in altri aspetti delle procedure di esame. Indipendenza 10. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti pervengano alle proprie decisioni e le gestiscano in modo indipendente da qualsiasi prestatore del servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione ( 27 ) . Pubblicazione e disponibilità delle informazioni 11. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, a norma dell'articolo III dell'accordo e dei paragrafi 6 e 8 della presente sezione, pubblica tempestivamente ( 28 ) , o rende altrimenti pubblicamente disponibili per iscritto, le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi o le persone che intendono prestare un servizio soddisfino i requisiti e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti: a) i requisiti e le procedure; b) i dati di contatto delle autorità competenti; c) le procedure di ricorso o di riesame delle decisioni riguardanti le domande; d) le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche; e e) la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni. Opportunità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore 12. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro ( 29 ) pubblica preventivamente: a) le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente sezione; o b) i documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e agli altri membri di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo. 13. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione di misure, ciascun membro è incoraggiato ad applicare il paragrafo 12 della presente sezione alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1. 14. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro offre alle persone interessate e agli altri membri una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 12 o 13 della presente sezione. 15. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 14 della presente sezione ( 30 ) . 16. Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 12, lettera a), della presente sezione, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il suo ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, un membro è incoraggiato a spiegare la finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare. 17. Ciascun membro si adopera, nella misura del possibile, per consentire un lasso di tempo ragionevole tra la pubblicazione del testo di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 12, lettera a), della presente sezione e la data in cui i prestatori di servizi devono conformarsi alla disposizione legislativa o regolamentare. Centri di informazione 18. Ciascun membro mantiene o istituisce meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni dei prestatori di servizi o delle persone che intendono prestare un servizio in merito alle misure di cui al paragrafo 1 della presente sezione ( 31 ) . Un membro può scegliere di trattare tali richieste di informazione tramite i punti di informazione e di contatto istituiti a norma degli articoli III e IV dell'accordo o qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi. Elaborazione di misure 19. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché: a) tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti ( 32 ) ; b) le procedure siano imparziali e adeguate affinché i richiedenti dimostrino se soddisfano i requisiti, se presenti; c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto dei requisiti; e d) tali misure non operino discriminazioni tra uomini e donne ( 33 ) . ( 1 ) I membri riconoscono che possono essere elaborate ulteriori discipline a norma dell'articolo VI, paragrafo 4, dell'accordo. ( 2 ) Le procedure pertinenti comprendono le richieste di deroga a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo di Marrakech o l'invocazione dell'articolo XXI del GATS. ( 3 ) Le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali. ( 4 ) Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per essere considerate «complete per il trattamento». ( 5 ) Le autorità competenti possono conformarsi a tale obbligo informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda indica l'accettazione o il rigetto della domanda. ( 6 ) «Per iscritto» può indicare anche in formato elettronico. ( 7 ) Tale opportunità non impone a un'autorità competente di concedere proroghe dei termini . ( 8 ) Le autorità competenti possono esigere che il contenuto di tale domanda sia stato sottoposto a revisione. ( 9 ) Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza. ( 10 ) Gli oneri di autorizzazione non comprendono gli oneri dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale. ( 11 ) Si precisa che tale disposizione non impone una particolare struttura amministrativa; si riferisce al processo decisionale e alla gestione delle decisioni. ( 12 ) Ai fini delle discipline in questione, per «pubblicare» si intende l'azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, ad esempio in una Gazzetta ufficiale o in un sito web ufficiale. I membri sono incoraggiati a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un portale unico . ( 13 ) I paragrafi da 14 a 17 della presente sezione riconoscono che i membri dispongono di sistemi diversi per consultare le persone interessate e altri membri su determinate misure prima della loro adozione e che le alternative di cui al paragrafo 14 della presente sezione rispecchiano sistemi giuridici diversi . ( 14 ) Questa disposizione lascia impregiudicata la decisione finale di un membro che adotta o mantiene in vigore misure di autorizzazione per la prestazione di un servizio. ( 15 ) Resta inteso che i vincoli in termini di risorse possono costituire un fattore per determinare se un meccanismo di risposta alle richieste di informazioni sia appropriato. ( 16 ) Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti di almeno tutti i membri dell'OMC. ( 17 ) Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo coerente con i requisiti normativi di un membro, quali i requisiti sanitari e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio. ( 18 ) Un trattamento differenziato che sia ragionevole e obiettivo, e che miri a conseguire uno scopo legittimo, e l'adozione da parte dei membri di misure speciali temporanee volte ad accelerare di fatto la parità tra uomini e donne, non sono considerati discriminazioni ai fini della presente disposizione. ( 19 ) Le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali. ( 20 ) Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per essere considerate «complete per il trattamento». ( 21 ) Le autorità competenti possono conformarsi a tale obbligo informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda indica l'accettazione o il rigetto della domanda. ( 22 ) «Per iscritto» può indicare anche in formato elettronico. ( 23 ) Tale opportunità non impone a un'autorità competente di concedere proroghe dei termini . ( 24 ) Le autorità competenti possono esigere che il contenuto di tale domanda sia stato sottoposto a revisione. ( 25 ) Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza. ( 26 ) Gli oneri di autorizzazione non comprendono gli oneri dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale . ( 27 ) Si precisa che tale disposizione non impone una particolare struttura amministrativa; si riferisce al processo decisionale e alla gestione delle decisioni. ( 28 ) Ai fini delle discipline in questione, per «pubblicare» si intende l'azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, ad esempio in una Gazzetta ufficiale o in un sito web ufficiale. I membri sono incoraggiati a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un portale unico . ( 29 ) I paragrafi da 12 a 15 della presente sezione riconoscono che i membri dispongono di sistemi diversi per consultare le persone interessate e altri membri su determinate misure prima della loro adozione e che le alternative di cui al paragrafo 12 della presente sezione rispecchiano sistemi giuridici diversi. ( 30 ) Questa disposizione lascia impregiudicata la decisione finale di un membro che adotta o mantiene in vigore misure di autorizzazione per la prestazione di un servizio. ( 31 ) Resta inteso che i vincoli in termini di risorse possono costituire un fattore per determinare se un meccanismo di risposta alle richieste di informazioni sia appropriato . ( 32 ) Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo coerente con i requisiti normativi di un membro. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio. ( 33 ) Un trattamento differenziato che sia ragionevole e obiettivo, e che miri a conseguire uno scopo legittimo, e l'adozione da parte dei membri di misure speciali temporanee volte ad accelerare di fatto la parità tra uomini e donne, non sono considerati discriminazioni ai fini della presente disposizione. ALLEGATO 2 INF/SDR/3/Rev.1 del 2 dicembre 2021 INIZIATIVA CONGIUNTA SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI ELENCHI DI IMPEGNI SPECIFICI Revisione ( *1 ) Il presente documento contiene una lista degli elenchi di impegni specifici concernenti le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi. MEMBRO DATA DI PRESENTAZIONE CODICE DEL DOCUMENTO 1. Albania 22.11.2021 INF/SDR/IDS/ALB/Rev.1 2. Argentina 29.10.2021 INF/SDR/IDS/ARG 3. Australia 19.10.2021 INF/SDR/IDS/AUS/Rev.1 4. Bahrein (Regno del) Da presentare entro il 31 marzo 2022 5. Brasile 12.11.2021 INF/SDR/IDS/BRA/Rev.1 6. Canada 22.10.2021 INF/SDR/IDS/CAN/Rev.1 7. Cile 29.10.2021 INF/SDR/IDS/CHL/Rev.1 8. Cina 29.10.2021 INF/SDR/IDS/CHN/Rev.1 9. Colombia 29.10.2021 INF/SDR/IDS/COL/Rev.1 10. Costa Rica 17.11.2021 INF/SDR/IDS/CRI/Rev.1 11. El Salvador Da presentare entro il 31 marzo 2022 12. Unione europea 29.10.2021 INF/SDR/IDS/EU/Rev.1 13. Hong Kong, Cina 2.11.2021 INF/SDR/IDS/HKG/Rev.1 14. Islanda 29.10.2021 INF/SDR/IDS/ISL/Rev.1 15. Israele 29.10.2021 INF/SDR/IDS/ISR/Rev.1 16. Giappone 28.10.2021 INF/SDR/IDS/JPN/Rev.1 17. Kazakistan 26.11.2021 INF/SDR/IDS/KAZ/Rev.1 18. Corea (Repubblica di) 28.10.2021 INF/SDR/IDS/KOR/Rev.1 19. Liechtenstein 10.11.2021 INF/SDR/IDS/LIE/Rev.1 20. Maurizio 27.10.2021 INF/SDR/IDS/MUS/Rev.1 21. Messico 1.11.2021 INF/SDR/IDS/MEX/Rev.1 22. Moldova (Repubblica di) 29.10.2021 INF/SDR/IDS/MDA/Rev.1 23. Montenegro 16.11.2021 INF/SDR/IDS/MNE/Rev.1 24. Nuova Zelanda 29.10.2021 INF/SDR/IDS/NZL/Rev.1 25. Nigeria 23.11.2021 INF/SDR/IDS/NGA/Rev.1 26. Macedonia del Nord 16.11.2021 INF/SDR/IDS/MDK/Rev.1 27. Norvegia 28.10.2021 INF/SDR/IDS/NOR/Rev.1 28. Paraguay 19.11.2021 INF/SDR/IDS/PRY/Rev.1 29. Perù 17.11.2021 INF/SDR/IDS/PER/Rev.1 30. Filippine Da presentare entro il 28 febbraio 2022 31. Federazione russa Da presentare entro il 28 febbraio 2022 32. Arabia Saudita (Regno della) 22.11.2021 INF/SDR/IDS/KSA/Rev.1 33. Singapore 3.11.2021 INF/SDR/IDS/SGP/Rev.1 34. Svizzera 1.11.2021 INF/SDR/IDS/CHE/Rev.1 35. Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu 27.10.2021 INF/SDR/IDS/TPKM/Rev.1 36. Thailandia 25.11.2021 INF/SDR/IDS/THA 37. Turchia 28.10.2021 INF/SDR/IDS/TUR/Rev.1 38. Ucraina 5.11.2021 INF/SDR/IDS/UKR/Rev.1 39. Regno Unito 27.10.2021 INF/SDR/IDS/GBR 40. Stati Uniti 22.10.2021 INF/SDR/IDS/USA 41. Uruguay 29.10.2021 INF/SDR/IDS/URY/Rev.1 INF/SDR/IDS/EU/Rev.1 INIZIATIVA CONGIUNTA SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI COMUNICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA Elenco pre-conclusivo di impegni specifici La seguente comunicazione datata 29 ottobre 2021 è pervenuta dalla delegazione dell'Unione europea. 1. L'Unione europea presenta il progetto di elenco allegato quale contributo alla conclusione dei negoziati nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi. 2. Tale elenco riflette l'approccio dell'Unione europea in conformità della sezione I del documento INF/SDR/1. UNIONE EUROPEA ELENCO PRE-CONCLUSIVO DI IMPEGNI SPECIFICI Il presente testo integra le voci relative agli impegni orizzontali contenute nei seguenti documenti: — Unione europea: GATS/SC/157 (7 maggio 2019); — Bulgaria: GATS/SC/122 (21 maggio 1997), GATS/SC/122/S1 (11 aprile 1997), GATS/SC/122/S2 (26 febbraio 1998); — Romania: GATS/SC/72 (15 aprile 1994), GATS/SC/72/S1 (11 aprile 1997), GATS/SC/72/S2 (26 febbraio 1998); — Croazia: GATS/SC/130 (22 dicembre 2000). ELENCO PRE-CONCLUSIVO DI IMPEGNI SPECIFICI — UNIONE EUROPEA Modalità di prestazione: 1) Prestazione transfrontaliera 2) Consumo all'estero 3) Presenza commerciale 4) Presenza di persone fisiche Settore o sottosettore Limitazioni dell'accesso al mercato Limitazioni del trattamento nazionale Impegni aggiuntivi I. IMPEGNI ORIZZONTALI TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO L'Unione europea assume come impegni aggiuntivi le discipline contenute nella sezione II del documento INF/SDR/1 per tutti i settori inclusi nel presente elenco, ad eccezione dei servizi finanziari. L'Unione europea assume come impegni aggiuntivi le discipline contenute nella sezione III del documento INF/SDR/1 per i settori dei servizi finanziari inclusi nel presente elenco. ( *1 ) La presente revisione è intesa ad aggiungere El Salvador alla lista degli elenchi di impegni specifici.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2384/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata … Provvedimento AdE 4081293 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197 Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva… Interpello AdE 4