Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2402/2025

Decisione (UE) 2025/2402 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa ai ruling fiscali SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Paesi Bassi, presunto aiuto a favore di Starbucks notificata con il numero C(2024) 8566

Pubblicato: 28/11/2024 In vigore dal: 28/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2402 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa ai ruling fiscali SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Paesi Bassi, presunto aiuto a favore di Starbucks [notificata con il numero C(2024) 8566] EN: Commission Decision (EU) 2025/2402 of 28 November 2024 on tax rulings SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Netherlands, alleged aid to Starbucks (notified under document C(2024) 8566)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2402 1.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2402 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 relativa ai ruling fiscali SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Paesi Bassi, presunto aiuto a favore di Starbucks [notificata con il numero C(2024) 8566] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni ( 1 ) e tenuto conto delle osservazioni pervenute, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Starbucks Coffee EMEA bv (di seguito «Starbucks Coffee BV») e Starbucks Manufacturing EMEA bv (di seguito «SMBV») sono società controllate indirettamente da Starbucks Corporation. Quest’ultima società, stabilita negli Stati Uniti d’America, funge da sede del gruppo. Starbucks Corporation e tutte le imprese da essa controllate sono in appresso collettivamente denominate «Starbucks» o il «gruppo Starbucks». (2) Con lettera del 30 luglio 2013 la Commissione ha inviato alle autorità del Regno dei Paesi Bassi («Paesi Bassi») una richiesta di fornire informazioni sulla prassi del ruling fiscale nei Paesi Bassi e su tutti i ruling riguardanti Starbucks Coffee BV e SMBV. (3) Con lettera del 2 ottobre 2013 le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato le informazioni richieste alla Commissione, compreso l’accordo preventivo sui prezzi ( advanced pricing agreement , di seguito «APP») ( 2 ) , ( 3 ) concluso nel 2008 tra l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi e Starbucks Coffee BV e l’accordo preventivo sui prezzi concluso nel 2008 tra l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi e SMBV (di seguito «APP SMBV») e documenti giustificativi. I documenti giustificativi comprendono specificamente una relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, che costituisce la base di entrambe le richieste di APP (di seguito «relazione sui prezzi di trasferimento del 2007») e scambi tra, da un lato, l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi e, dall’altro, il consulente fiscale di Starbucks Corporation (di seguito «consulente fiscale»), che agisce per conto di Starbucks Coffee BV e SMBV. Le autorità dei Paesi Bassi hanno inoltre presentato alla Commissione, nell’ambito dei documenti giustificativi, un APP concluso nel 2001 tra l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi e Starbucks Coffee BV e SMBV. (4) A seguito di un’indagine preliminare, l’11 giugno 2014 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE») in relazione all’APP SMBV, in quanto tale APP poteva costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (di seguito «decisione di avvio») ( 4 ) . Con lettera del 16 luglio 2014 le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato i propri commenti sulla decisione di avvio. (5) La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 dicembre 2014. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla decisione di avvio. (6) Con lettera del 16 gennaio 2015 Starbucks ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio. Osservazioni sulla decisione di avvio sono state presentate anche dall’ordine dei consulenti fiscali dei Paesi Bassi ( De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs , di seguito «NOB»), dall’Unione delle imprese e Unione cristiana dei datori di lavoro dei Paesi Bassi ( Verbond van Nederlandse Ondernemingen & Nederlands Christelijk Werkgeversverbond , di seguito «VNO-NCW»), da ATOZ Tax Advisers Luxembourg, da Oxfam International e dalla Camera di commercio austriaca ( Bundesarbeitskammer Österreich , di seguito «BAK»). (7) Con lettere del 20 e 26 marzo 2015 le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato le loro osservazioni sui commenti di terzi alla decisione di avvio. (8) Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2017/502 della Commissione ( 5 ) , che chiude l’indagine formale riguardante l’APP SMBV. In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che tale APP costituisse un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e al quale le autorità dei Paesi Bassi avevano dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Ai Paesi Bassi è stato ordinato di recuperare l’importo dell’aiuto incompatibile e illegale ottenuto da SMBV. (9) Il 24 settembre 2019 la sentenza Starbucks del Tribunale ( 6 ) ha annullato la decisione (UE) 2017/502, lasciando però impregiudicata la decisione di avvio. Tale sentenza è passata in giudicato. (10) Di conseguenza la Commissione ha dovuto riesaminare l’APP SMBV. (11) Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità dei Paesi Bassi in merito alle funzioni, agli attivi e ai rischi connessi alle attività di SMBV nei Paesi Bassi durante il periodo oggetto dell’indagine. (12) Su richiesta della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso l’Unione, il 22 gennaio 2021 la Commissione ha organizzato una riunione per discutere l’ulteriore richiesta di informazioni della Commissione del 23 dicembre 2020. (13) Il 18 marzo 2021 le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni del 23 dicembre 2020. (14) Il 29 aprile 2021 si è tenuta una riunione tra la Commissione e i rappresentanti di SMBV e delle autorità dei Paesi Bassi per discutere di tali risposte. (15) L’indagine formale sul ruling fiscale contestato è pertanto ancora aperta e deve essere chiusa. 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1. Il beneficiario (16) Il beneficiario della misura è SMBV, una controllata del gruppo Starbucks costituita nei Paesi Bassi. Del gruppo Starbucks fanno parte Starbucks Corporation e tutte le società da essa controllate. Starbucks Corporation è la sede centrale del gruppo Starbucks. Starbucks Corporation ha sede a Seattle, Stati Uniti d’America (di seguito «Stati Uniti»). (17) Il gruppo Starbucks è un torrefattore, distributore e rivenditore al dettaglio di caffè speciale che opera in 65 paesi. Acquista e tosta caffè che vende, insieme a caffè artigianale, tè, altre bevande e prodotti alimentari freschi nei negozi gestiti dalla società. Secondo la relazione annuale del gruppo Starbucks per il 2014, il gruppo vende un assortimento di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza il suo marchio attraverso altri canali, come i negozi affiliati, supermercati e la ristorazione collettiva nazionale. Nel 2014 il gruppo Starbucks ha registrato un fatturato netto a livello mondiale di 16 448 milioni di USD e un utile post-imposte di 2 067 milioni di USD. (18) Le entità del gruppo Starbucks che pagano le imposte nei Paesi Bassi sono Starbucks Coffee BV e SMBV, che costituiscono un’unità fiscale e pertanto presentano un’unica dichiarazione dei redditi come una sola entità. (19) SMBV è una casa di torrefazione di caffè attiva dal 2002. Quello di Amsterdam è l’unico dei suoi stabilimenti di torrefazione situato al di fuori degli Stati Uniti. SMBV è rifornita di chicchi di caffè verde da una controllata svizzera del gruppo Starbucks, Starbucks Coffee Trading Company SARL, che acquista tali chicchi di caffè verde a beneficio di tutto il gruppo Starbucks e dei suoi licenziatari indipendenti. I chicchi per il mercato EMEA sono successivamente torrefatti e confezionati nei Paesi Bassi. (20) SMBV riceve in licenza da Alki Limited Partnership (di seguito «Alki LP»), una controllata del gruppo Starbucks costituita nel Regno Unito che controlla indirettamente SMBV, i diritti di proprietà intellettuale per la torrefazione del caffè necessari per i processi di torrefazione per la produzione e per la consegna dei chicchi di caffè torrefatto agli operatori commerciali. In cambio, SMBV versa ad Alki LP una royalty. Ai sensi di un accordo per la torrefazione concluso tra Alki LP e SMBV, Alki LP agisce in veste di mandante principale per la regione EMEA e si fa carico di tutti i rischi della società relativi alla vendita dei prodotti e dei costi delle perdite derivanti dalle attività di produzione, vendita, trasporto e immagazzinamento. (21) Ai sensi dell’accordo di ripartizione dei costi, Alki LP deve corrispondere a Starbucks Corporation una royalty per le conoscenze relative alla torrefazione del caffè, commissioni di servizio per i servizi forniti da Starbucks Corporation ad Alki LP, e pagamenti di ripartizione dei costi per lo sviluppo di talune attività immateriali. (22) In qualità di proprietaria dello stabilimento europeo di torrefazione del caffè di Starbucks, SMBV deve garantire che sia utilizzata l’attrezzatura corretta, che siano eseguiti i processi corretti e che i chicchi tostati siano prodotti in linea con le specifiche fornite da Alki LP nell’accordo per la torrefazione. In base a tale accordo, i chicchi di caffè verde sono di proprietà di SMBV, che li acquista da fornitori designati o approvati da Alki LP. SMBV garantisce che i prodotti, al momento della consegna al suo impianto di produzione, siano conformi alle specifiche di prodotto di Alki LP ed è tenuta a sostituire tempestivamente, a proprie spese, qualsiasi quantitativo di chicchi di caffè verde difettosi o non corrispondenti alle prestazioni attese. Alki LP si fa tuttavia carico dei rischi relativi alle perdite derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal trasporto, dall’immagazzinamento, dal trattamento o da qualsiasi altro uso dei chicchi di caffè e deve indennizzare SMBV per qualsiasi richiesta di risarcimento connessa al prodotto. (23) Né Alki LP né i suoi soci impiegano dipendenti per svolgere il ruolo di mandante principale nel quadro dell’accordo per la torrefazione. Stando alle informazioni presentate dal gruppo Starbucks nel procedimento di indagine formale, Alki LP svolge questo ruolo avvalendosi della guida, delle competenze e delle funzioni richieste fornite dalle entità del gruppo Starbucks negli Stati Uniti in virtù di un accordo di ripartizione dei costi. (24) Ai fini fiscali dei Paesi Bassi, Alki LP è considerata un’entità trasparente e pertanto non è soggetta all’imposta sul reddito delle società ai sensi della legislazione fiscale dei Paesi Bassi. In ragione di tale trasparenza fiscale, l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi ritiene che il pagamento di royalties da parte di SMBV ad Alki LP per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale per la zona EMEA costituisca un pagamento diretto a Starbucks Corporation negli Stati Uniti. (25) Le controllate del gruppo Starbucks concludono contratti con Starbucks Coffee BV per la consegna dei chicchi di caffè tostato e di altri prodotti. Tutti i prodotti distribuiti da SMBV (chicchi di caffè tostati, tazze, tovaglioli di carta ecc.), da questa prodotti o acquistati presso altri fornitori, sono venduti ai negozi. Alcuni dei negozi sono indipendenti, mentre altri sono di proprietà di Starbucks. I prezzi praticati da SMBV ai negozi sono determinati da una formula sviluppata da altre entità del gruppo Starbucks. 2.2. La misura sottoposta a valutazione L’APP SMBV (26) La presente decisione riguarda l’APP SMBV. L’APP SMBV era, in linea di principio, vincolante per dieci anni, dal 1 o ottobre 2007 al 31 dicembre 2017. Tuttavia, stando alle informazioni presentate alla Commissione, l’APP SMBV è stato risolto il 30 settembre 2014 a causa di un cambiamento sostanziale dei fatti di cui alla sezione 1 dell’APP. (27) La remunerazione riportata nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 era costituita da un ricarico del [9-12] ( *1 ) % della base di costo pertinente. (28) A norma dell’articolo 8 ter della legge dei Paesi Bassi sull’imposta sulle società del 1969 ( Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ), questo tipo di APP dovrebbe determinare una remunerazione di libera concorrenza ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. Stipulando l’APP SMBV, l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi ha quindi riconosciuto che la remunerazione determinata dal consulente fiscale nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 per le funzioni svolte da SMBV nei Paesi Bassi (incluso il rischio assunto e i beni utilizzati) costituiva una remunerazione di libera concorrenza ( 7 ) . (29) La relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 fornita all’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi nell’ambito dell’APP SMBV costituisce parte integrante di tale APP. (30) Ai fini della determinazione della base imponibile di SMBV, l’APP SMBV riguardava le operazioni infragruppo valutate dall’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi. SMBV versava a una società del gruppo (Alki LP) i diritti per l’uso della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione del caffè e pagava un’altra società del gruppo, Starbucks Coffee Trading Company SARL, per l’approvvigionamento di chicchi di caffè verde. Attraverso l’APP SMBV, l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi e SMBV hanno determinato la remunerazione imponibile per i servizi di torrefazione e le attività legate alla catena di approvvigionamento (ossia la distribuzione di prodotti a base di caffè e non a base di caffè) di cui si occupava SMBV. (31) Nell’APP SMBV, l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi ha accettato che il livello del pagamento di royalties da parte di SMBV ad Alki LP sia determinato alla fine di ogni anno come differenza tra l’utile di esercizio realizzato prima del pagamento delle royalties e il ricarico del [9-12] % sulle spese d’esercizio. L’APP SMBV prevede inoltre che « il pagamento di royalties [sia] deducibile ai fini dell’imposta sul reddito e non [sia] soggetto a ritenuta alla fonte dei Paesi Bassi ». La relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 (32) La remunerazione accettata dall’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi nell’APP SMBV si basava sull’analisi dei prezzi di trasferimento preparata dal consulente fiscale nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, che costituisce parte integrante dell’APP. (33) La relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 utilizza il metodo del margine netto della transazione ( Transactional NET Margin Method , di seguito «TNMM») quale metodo preferito per determinare i prezzi di trasferimento ai fini di un’analisi comparativa del rendimento operativo di SMBV. Si tratta di uno dei metodi indiretti utilizzati per ottenere un’approssimazione dei prezzi di libera concorrenza per le operazioni e l’attribuzione degli utili fra società di uno stesso gruppo. Si avvicina a quello che sarebbe l’utile di libera concorrenza per un’intera attività, piuttosto che per singole transazioni specifiche. Tale metodo non mira a determinare il prezzo dei beni venduti, ma stima il livello degli utili che imprese indipendenti potrebbero attendersi di realizzare da una determinata attività, come la vendita di beni. Lo fa calcolando un rapporto dell’utile rispetto a una base appropriata (vale a dire «un indicatore di livello di utile»), come ad esempio i costi, il fatturato o gli investimenti fissi, e confrontando quindi tale rapporto con i rapporti osservati nell’ambito di transazioni sul libero mercato comparabili. L’uso del TNMM è spiegato in modo dettagliato al considerando 44 della presente decisione. (34) Nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, il consulente fiscale di SMBV ha effettuato un’analisi funzionale delle operazioni infragruppo e delle operazioni indipendenti di tale impresa in relazione alla sua attività di produzione. SMBV è stata classificata come un torrefattore a basso rischio. (35) Poiché SMBV è stata considerata la parte meno complessa di tali operazioni in termini di funzioni, attività e rischi, il consulente fiscale l’ha utilizzata come parte sottoposta a test per determinare la sua remunerazione di libera concorrenza nell’ambito di un’analisi TNMM. (36) Nell’applicare il TNMM alle attività di produzione di SMBV, il consulente fiscale ha considerato come base pertinente per l’indicatore di utile netto i costi dei servizi resi da SMBV, in linea con il metodo del costo maggiorato, che era ritenuto una metodologia adeguata per definire i servizi di produzione e la catena di fornitura. (37) Il consulente fiscale tuttavia era del parere che il ricarico avrebbe dovuto essere applicato solo ai costi sottostanti associati alle attività in cui SMBV svolgeva un ruolo portatore di valore aggiunto ( 8 ) . La relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 elenca tali costi sottostanti, che comprendono (tra l’altro) tutte le spese per il personale coinvolto nelle attività di produzione e legate alla catena di approvvigionamento, il costo delle attrezzature di produzione (ossia l’ammortamento) e le spese generali degli impianti (come il costo dello stabilimento in quanto tale). (38) Per rendere l’analisi funzionale maggiormente affidabile, il consulente fiscale ha effettuato una rettifica dei prezzi di trasferimento al fine di tenere conto del fatto che la proposta applicazione del ricarico alla base di costo di SMBV non dovrebbe includere un componente di costo per i chicchi di caffè verde. (39) Anche le società comparabili rispetto alle quali sarebbero stati valutati i risultati finanziari di SMBV hanno sostenuto costi delle materie prime. Il consulente fiscale ha pertanto applicato una rettifica dei costi delle materie prime al fine di modificare il ricarico totale sui costi calcolato per ciascuna delle società delle società comparabili. (40) La combinazione delle rettifiche riguardanti il componente di costo dei chicchi di caffè verde e i costi delle materie prime ha modificato la remunerazione stimata, che è passata da una mediana pari al 7,8 % sui costi totali a una mediana stimata del 9,9 % sui costi d’esercizio. Su tali basi è stato considerato un ricarico (arrotondato) pari al [9-12] % dei costi d’esercizio, al fine di riflettere un ricarico di libera concorrenza per la fornitura di servizi di torrefazione e correlate attività relative alla catena di approvvigionamento da parte di SMBV per le operazioni infragruppo. 2.3. Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (41) Il termine «prezzi di trasferimento» si riferisce ai prezzi praticati nelle operazioni commerciali tra varie parti dello stesso gruppo societario. Le società multinazionali hanno un incentivo finanziario nell’assegnare il minor profitto possibile nelle giurisdizioni nelle quali gli utili sono soggetti a una tassazione più elevata. Questo potrebbe portare a prezzi di trasferimento che non dovrebbero essere accettati come base per il calcolo del reddito imponibile. Per evitare tale problema, le amministrazioni fiscali utilizzano metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in base ai quali accetteranno solo prezzi di trasferimento tra società infragruppo comparabili a quelli che sarebbero stati concordati da società indipendenti che negoziano in circostanze analoghe a condizioni di libero mercato. È il cosiddetto «principio di libera concorrenza». (42) L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito «OCSE») ha adottato orientamenti sotto forma, in particolare, di Linee guida sui prezzi di trasferimento. Data la natura non vincolante delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’OCSE sono semplicemente invitate a seguirle. Tuttavia, in pratica, esse rappresentano principi fondamentali ed esercitano una chiara influenza sulle prassi fiscali dei paesi membri dell’OCSE (e anche di quelli non membri). Inoltre, in numerosi paesi membri dell’OCSE, a tali orientamenti è stata conferita forza di legge oppure essi sono esplicitamente usati come riferimento per interpretare il diritto fiscale nazionale. (43) Occasionalmente il Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE adotta aggiornamenti delle linee guida sui prezzi di trasferimento, come è avvenuto ad esempio nel 1995 e nel 2010. (44) L’uso del TNMM è associato al paragrafo 3.26 delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento del 1995. Secondo tali orientamenti, la parte coinvolta nella transazione per la quale viene testato un indicatore dell’utile netto dovrebbe, in linea generale, essere la società che presenta le funzioni meno complesse. In base alle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, tale analisi può portare a un intervallo di risultati accettabili piuttosto che a uno specifico risultato corretto. In pratica, tale intervallo accettabile è spesso considerato l’intervallo interquartile dei rapporti osservati. I quartili in una serie di dati sono tre punti che dividono i dati nella serie, ordinati dal più piccolo al più grande in quattro insiemi con lo stesso numero di dati, ossia il 25 % dei dati è inferiore o uguale al 25° percentile (chiamato anche quartile inferiore), il 50 % dei dati è inferiore o uguale al secondo quartile, che è costituito dalla serie mediana, e il 75 % dei dati è inferiore o uguale al 75° percentile (chiamato anche quartile superiore). L’intervallo interquartile è costituito da tutti i valori compresi tra il quartile inferiore e il quartile superiore. 2.4. Le norme dei Paesi Bassi in materia di determinazione dei prezzi di libera concorrenza (45) L’APP SMBV è stato concluso sulla base dell’articolo 8 ter , primo comma, della legge dei Paesi Bassi sull’imposta sulle società del 1969 ( Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ). L’articolo 8 ter , primo comma, è stato inserito nella legge sull’imposta delle società (di seguito «legge IS») nel 2002, integrandovi il principio di libera concorrenza. (46) Durante il periodo oggetto dell’indagine, nella decisione IFZ2001/295M del segretario di Stato al Tesoro incaricato delle finanze dei Paesi Bassi del 30 marzo 2001 (di seguito «decreto in materia di prezzi di trasferimento») sono state fornite indicazioni sul modo in cui l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi interpreta il principio di libera concorrenza di cui all’articolo 8 ter , primo comma, della legge IS. (47) Il decreto in materia di prezzi di trasferimento chiarisce che, in linea di principio, il principio di libera concorrenza costituisce parte integrante della legge sull’imposta delle società dei Paesi Bassi. Laddove le Linee guida dell’OCSE necessitino di chiarimenti, tale decreto chiarisce la posizione dei Paesi Bassi in relazione a tali punti specifici ed elimina, se del caso, eventuali incertezze. (48) In particolare, al capitolo 1.2 del decreto in materia di prezzi di trasferimento si precisa che l’uso di un intervallo di prezzi di libera concorrenza è ammissibile, in quanto uno specifico metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento genererà spesso un intervallo di valori all’interno del quale il prezzo di trasferimento può collocarsi e che sono tutti attendibili. (49) Il capitolo 2 del decreto in materia di prezzi di trasferimento riguarda i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento descritti nelle Linee guida dell’OCSE. Sulla base del punto 4.9 di tali Linee guida, ogniqualvolta l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi effettua una verifica dei prezzi di trasferimento, il decreto in materia di prezzi di trasferimento specifica che tale verifica dovrebbe essere effettuata partendo dal punto di vista del metodo adottato dal contribuente al momento dell’operazione, a condizione che i prezzi di trasferimento adottati portino a un risultato conforme al principio di libera concorrenza per l’operazione in questione. 3. MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE (50) Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha concluso in via preliminare che l’APP SMBV, che accettava la remunerazione proposta dal consulente fiscale di SMBV per le funzioni svolte da SMBV nei Paesi Bassi, sembrava costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che non è compatibile con il mercato interno. (51) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso i tre dubbi seguenti in merito alla conformità dell’APP SMBV al principio di libera concorrenza. (52) In primo luogo, la Commissione ha espresso perplessità in merito all’ipotesi del consulente fiscale contenuta nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, secondo la quale SMBV non sosteneva alcun rischio e dovrebbe pertanto essere classificata come un produttore a contratto o per conto terzi. In particolare, la Commissione ha fatto riferimento alla prova del rischio di magazzino registrata nei conti finanziari di SMBV, che sarebbe in contrasto con la classificazione come produttore per conto terzi. (53) In secondo luogo, la Commissione ha contestato due rettifiche consecutive effettuate dal consulente fiscale, che sembravano entrambe rispondere alla stessa preoccupazione per quanto riguarda l’analisi di comparabilità. La prima rettifica ha ridotto la base di costo per il calcolo della base imponibile di SMBV in relazione alle sue spese d’esercizio. Il consulente fiscale ha ritenuto tale rettifica opportuna, partendo dal presupposto che SMBV sarebbe un produttore a contratto o per conto terzi. Una seconda rettifica, designata come una «rettifica del ricarico di conversione» nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, ha detratto un multiplo del costo delle vendite dall’utile delle società utilizzate come società comparabili ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale seconda rettifica, presentata dai Paesi Bassi come «rettifica del capitale circolante», ha ridotto la base imponibile di SMBV nei Paesi Bassi. (54) In terzo luogo, la Commissione ha espresso perplessità in merito al rispetto del principio di libera concorrenza in relazione alla royalty corrisposta da SMBV ad Alki LP, dal momento che l’importo della royalty non sembrava essere legato al valore della proprietà intellettuale che essa era volta a remunerare. Grazie all’uso del TNMM nell’analisi dei prezzi di trasferimento, la royalty corrispondeva in realtà all’utile residuo di SMBV, ossia tutti gli utili registrati da SMBV al di sopra del [9-12] % delle spese d’esercizio erano trasformati in una royalty deducibile dalle imposte. 4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DEI PAESI BASSI SULLA DECISIONE DI AVVIO (55) I Paesi Bassi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione di avvio il 16 luglio 2014. (56) I Paesi Bassi hanno affermato che la remunerazione concordata nell’APP SMBV era conforme al principio di libera concorrenza e che il metodo (ossia TNMM, con un indicatore di livello di utile basato sul costo) scelto dal consulente fiscale era appropriato per determinare tale remunerazione. I Paesi Bassi hanno anche affermato che l’APP SMBV non conferiva un vantaggio selettivo a SMBV. (57) A sostegno di tale punto di vista, nelle loro osservazioni i Paesi Bassi hanno addotto le argomentazioni esposte in appresso. (58) In primo luogo, i Paesi Bassi hanno affermato che lo scopo perseguito dal gruppo Starbucks era sempre stato quello di creare un impianto operativo di torrefazione del caffè a basso rischio e che nel corso degli anni i fatti e le circostanze non erano sostanzialmente cambiati. Inoltre SMBV operava sotto la vigilanza di altre entità del gruppo che, in ultima analisi, sostenevano i rischi di tali operazioni. (59) I Paesi Bassi hanno pertanto considerato SMBV come l’«entità meno complessa» (e quindi la parte sottoposta a test) la cui remunerazione di libera concorrenza deve essere determinata mediante uno studio di analisi comparativa per il quale il TNMM era il metodo più utilizzato a livello internazionale. In considerazione della funzionalità di produzione di SMBV, per la società è stato utilizzato un indicatore di livello di utile orientato ai costi. I Paesi Bassi hanno sottolineato che tale approccio è in linea con le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento applicabili e con il decreto in materia di prezzi di trasferimento. Più in particolare, i Paesi Bassi hanno affermato che, sulla base di tale decreto, ogni contribuente è in linea di principio libero di scegliere un metodo in materia di prezzi di trasferimento, a condizione che il metodo scelto porti a normali condizioni di mercato per l’operazione in questione. Considerando il risultato dell’APP SMBV un’approssimazione attendibile di un prezzo di mercato, i Paesi Bassi non ritenevano che esso conferisse un vantaggio a SMBV. (60) Quanto alle rettifiche di comparabilità, i Paesi Bassi hanno affermato che quando era stata elaborata la relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 non vi era alcuna indicazione su come trattare con i produttori con un basso profilo di rischio. I Paesi Bassi hanno riconosciuto che le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento del 2010 contenevano ulteriori istruzioni sulle rettifiche di comparabilità, incluse le rettifiche al capitale circolante, ma a loro avviso si trattava di esempi riportati soltanto a titolo di orientamento e pertanto anche altri approcci potevano produrre risultati conformi a normali condizioni di mercato. Inoltre i Paesi Bassi hanno affermato che, per valutare se l’APP SMBV fosse o meno in linea con il principio di libera concorrenza, occorreva basarsi sulle linee guida dell’OCSE disponibili all’epoca, ossia le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento del 1995. Di conseguenza l’allegato del capitolo III delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento del 2010, che fornisce un esempio pratico di rettifica di comparabilità, non dovrebbe essere applicato. (61) I Paesi Bassi hanno effettuato anche un’analisi di sensibilità dell’intervallo di prezzi di libera concorrenza, calcolato secondo il metodo indicato nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, al fine di valutare la solidità dei risultati in caso di modifica di alcuni parametri. Sulla base di tali simulazioni, i Paesi Bassi hanno concluso che, qualora si dovesse accettare uno qualsiasi dei dubbi sollevati dalla Commissione, ciò si tradurrebbe comunque in una remunerazione compresa entro l’intervallo di prezzi di libera concorrenza. Secondo le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento del 1995, quando la remunerazione rientra nell’intervallo di prezzi di libera concorrenza, non è necessario apportare rettifiche. (62) I Paesi Bassi hanno inoltre affermato che il sistema di riferimento applicato dalla Commissione come base per l’analisi di selettività, ossia il sistema fiscale ordinario basato sulla differenza tra gli utili e le perdite di un’impresa che esercita la propria attività in condizioni normali di mercato, non è stato individuato correttamente. Secondo i Paesi Bassi, il sistema di riferimento corretto avrebbe dovuto essere l’articolo 8 ter , primo comma, della legge IS, che stabilisce il principio di libera concorrenza, e il decreto in materia di prezzi di trasferimento, che fornisce ulteriori orientamenti sull’applicazione di tale principio. I Paesi Bassi hanno affermato che, nella misura in cui l’APP SMBV non si discosta dall’articolo 8 ter , primo comma, della legge IS e dal decreto in materia di prezzi di trasferimento, non si poteva essere in presenza di un vantaggio selettivo. (63) I Paesi Bassi hanno infine osservato che, qualora la Commissione dovesse imporre la propria interpretazione dei principi fiscali degli Stati membri, si scontrerebbe con la sovranità dei Paesi Bassi. 5. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SULLA DECISIONE DI AVVIO 5.1. Starbucks (64) Il 16 gennaio 2015 Starbucks ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio. Starbucks ha inoltre inviato informazioni sul mercato alla Commissione con lettere del 13 aprile 2015, 29 maggio 2015, 10 settembre 2015 e 23 settembre 2015. (65) Le osservazioni di Starbucks erano in gran parte sovrapponibili a quelle dei Paesi Bassi, in quanto entrambi affermavano che la remunerazione dell’APP SMBV era a condizioni di mercato e non conferiva un vantaggio selettivo a SMBV. (66) Starbucks, come i Paesi Bassi, ha affermato che SMBV svolgeva soltanto limitate funzioni a basso rischio a sostegno di Starbucks Corporation, servendo la regione EMEA. In definitiva, la responsabilità commerciale delle attività di SMBV ricadeva su altre entità del gruppo, come Alki LP, che di conseguenza sostenevano i rischi economici associati a tali operazioni (compreso il rischio di inventario). (67) Secondo Starbucks, il TNMM costituiva pertanto il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato. A suo avviso, l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi doveva in ogni caso iniziare la verifica dei prezzi di trasferimento basandosi sul metodo scelto dal contribuente. (68) Starbucks ha ricordato che i prezzi di trasferimento non sono una scienza esatta e che pertanto l’applicazione di qualsiasi metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento produce generalmente un intervallo di valori che potrebbero essere tutti difendibili. Un’analisi dei prezzi di trasferimento, per sua stessa natura, produce un intervallo di risultati conformi al principio della libera concorrenza e porta a definire un prezzo di libera concorrenza e non il prezzo di libera concorrenza. (69) Starbucks ha aggiunto di essere in possesso di diverse relazioni ad hoc che corroboravano ulteriormente la natura di libera concorrenza del ricarico determinato nell’APP SMBV. (70) Quanto alle rettifiche contenute nella relazione sui prezzi di trasferimento del 2007, Starbucks ha chiarito che il loro scopo era tenere conto delle importanti differenze nei profili funzionali di SMBV e delle società comparabili incluse nel campione al fine di determinare un’appropriata remunerazione di libera concorrenza. Secondo Starbucks, tali rettifiche erano appropriate e, per certi aspetti, prudenti e di sicuro non sottovalutavano la remunerazione dovuta a SMBV per le funzioni svolte. (71) Come i Paesi Bassi, Starbucks ha affermato inoltre che la Commissione non ha definito correttamente il quadro di riferimento. Secondo Starbucks il sistema di riferimento dovrebbero essere il sistema di tassazione delle società vigente nei Paesi Bassi e più in particolare l’articolo 8 ter , primo comma, della legge IS, il decreto in materia di prezzi di trasferimento e la prassi amministrativa dell’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi. Secondo sia i Paesi Bassi che Starbucks, si potrebbe essere in presenza di un presunto aiuto di Stato soltanto se l’APP SMBV deviasse dalla normale interpretazione e applicazione del principio di libera concorrenza nei Paesi Bassi. Starbucks ha inoltre affermato che la Commissione non aveva individuato un gruppo di riferimento di contribuenti e che società collegate e non collegate non si trovano sempre in una situazione fattuale e giuridica analoga. (72) Starbucks ha infine criticato l’approccio della Commissione perché sarebbe contrario a quello «della preminenza della sostanza sulla forma», applicato dall’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi. Starbucks ha inoltre sottolineato che la Commissione, nella sua valutazione, non poteva utilizzare informazioni posteriori all’APP SMBV. 5.2. Altre parti interessate (73) Secondo il NOB, per determinare se il trattamento fiscale specifico di un contribuente ai sensi di un APP costituisca o meno un aiuto di Stato è necessario fondarsi sulla legislazione dei Paesi Bassi, sulla prassi amministrativa e sull’applicazione del principio di libera concorrenza in essere nel momento in cui l’APP è stato stipulato. Il NOB ha osservato che il riferimento al prudente operatore di mercato indipendente di cui nella decisione di avvio sembrava introdurre un nuovo tipo di principio dell’Unione che andava ben al di là delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per valutare la natura di libera concorrenza dell’accordo sottostante. La parte ha chiesto conferma dell’intenzione della Commissione di utilizzare il sistema giuridico nazionale come quadro di riferimento e non un’altra norma. Il NOB ha altresì affermato che i contribuenti hanno l’aspettativa legittima che gli APP conclusi sulla base di un’interpretazione nazionale delle leggi nazionali non costituiscano un aiuto di Stato. (74) La VNO-NCW ha espresso preoccupazione in merito all’applicazione del test del prudente operatore di mercato indipendente e ha insistito affinché le norme di riferimento impiegate per definire i prezzi di trasferimento siano quelle applicate a livello internazionale per valutare la selettività. (75) ATOZ ha affermato che la Commissione sembrava ritenere che esistesse un principio obiettivo di libera concorrenza, basato sui principi dell’OCSE, che in qualche modo è sancito dal diritto dell’Unione e che trascende la prassi e il diritto nazionale degli Stati membri. Tuttavia, secondo ATOZ, la Commissione avrebbe dovuto valutare se l’APP SMBV era conforme al diritto dei Paesi Bassi. ATOZ ha affermato che l’approccio adottato dalla Commissione ha creato incertezza del diritto tra le multinazionali. (76) Nelle loro osservazioni Oxfam e BAK hanno espresso il proprio sostegno all’indagine della Commissione. (77) La società X, un’impresa concorrente del gruppo Starbucks che non ha voluto che la sua identità fosse divulgata, ha presentato osservazioni alla Commissione in risposta alla decisione di avvio in merito al valore aggiunto del processo di torrefazione in relazione al caffè verde. Secondo detta società, tale valore aggiunto sarebbe in media pari al 13-17 % del costo del caffè verde, nel caso di caffè torrefatto e macinato o di caffè in grani. 6. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI E ALLE OSSERVAZIONI DELLA SOCIETÀ X (78) Con lettere del 20 e del 26 aprile 2015 i Paesi Bassi hanno espresso il loro accordo con le osservazioni di Starbucks, NOB, VNO-NCW e ATOZ. Per contro, i Paesi Bassi non hanno sostenuto le argomentazioni formulate da Oxfam e BAK. (79) Con lettera dell’11 marzo 2015 i Paesi Bassi hanno dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi sul contenuto delle osservazioni della società X, perché non disponevano né dell’analisi funzionale né di un’analisi comparativa del concorrente anonimo. 7. VALUTAZIONE (80) A seguito dell’indagine approfondita, dopo aver esaminato attentamente le osservazioni ricevute in risposta alla decisione di avvio e alla luce delle conclusioni della sentenza Starbucks , la Commissione ritiene che i dubbi formulati nella decisione di avvio non possano essere confermati in relazione al ruling fiscale contestato. 7.1. Esistenza di un aiuto (81) Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (82) Come dichiarato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ( 9 ) , la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone pertanto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) la misura deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. (83) Nelle sezioni seguenti la valutazione della Commissione sarà incentrata sulla questione se il ruling fiscale contestato abbia concesso un vantaggio a SMBV. 7.2. Presenza di un vantaggio per SMBV (84) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi beneficio economico che un’impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato. Per poter stabilire l’esistenza di un vantaggio, è necessario fare riferimento all’effetto della misura stessa. Qualora si tratti di misure fiscali, un vantaggio può essere concesso riducendo in vari modi l’onere fiscale di un’impresa e, in particolare, riducendo la base imponibile o l’importo dell’imposta dovuta. (85) Come descritto nella sezione 3 della presente decisione, la Commissione ha avviato l’indagine formale nei confronti dei Paesi Bassi in merito all’APP SMBV sulla base dei tre dubbi descritti nella decisione di avvio. (86) Il primo dubbio espresso dalla Commissione nella decisione di avvio riguardava la questione se l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi era nel giusto nell’accettare la classificazione di SMBV come produttore per conto terzi a basso rischio ai fini della determinazione della sua remunerazione di libera concorrenza. (87) A tal riguardo, il Tribunale ha concluso, nella sua sentenza, che la constatazione dell’inosservanza dei requisiti metodologici di un’analisi convenzionale dei prezzi di trasferimento non era di per sé sufficiente a dimostrare la concessione di un aiuto di Stato. Anche se avesse ragione a dubitare della classificazione dei prezzi di trasferimento applicata, la Commissione dovrebbe comunque dimostrare che tale errore metodologico ha comportato un vantaggio per SMBV. Secondo il Tribunale, nel caso di specie, la Commissione non aveva dimostrato, in modo sufficientemente valido in diritto, tale vantaggio ( 10 ) . (88) Il secondo dubbio sollevato dalla Commissione riguardava la questione se l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi fosse nel giusto nell’accettare la prima e la seconda rettifica apportate dal consulente fiscale nel calcolo della remunerazione di SMBV ai sensi dell’APP SMBV. La prima rettifica riguardava la scelta dei costi di esercizio quale indicatore del livello di utile ai fini del calcolo della remunerazione di SMBV. La seconda rettifica, descritta da SMBV, era una rettifica del capitale circolante. (89) In primo luogo, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva dimostrato che la scelta dell’indicatore del livello di utile fosse errata ( 11 ) . (90) In secondo luogo, per quanto riguarda la rettifica del capitale circolante, il Tribunale ha rilevato che la constatazione della Commissione secondo cui il gruppo Starbucks non aveva sufficientemente giustificato le rettifiche apportate ai risultati calcolati utilizzando il TNMM non era di per sé sufficiente a dimostrare l’erroneità delle rettifiche stesse né che esse avrebbero conferito un vantaggio a SMBV. Su tale base, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva dimostrato che la rettifica del capitale circolante effettuata avesse conferito un vantaggio a SMBV ( 12 ) . (91) L’ultimo dubbio espresso dalla Commissione riguardava la questione se l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi fosse nel giusto nell’accettare il metodo individuato nell’APP SMBV per calcolare il livello delle royalties dovute da SMBV. A tal riguardo, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha erroneamente concluso che i rapporti contrattuali tra il gruppo Starbucks e le altre società di torrefazione del caffè dimostravano che il livello delle royalties versate da SMBV avrebbe dovuto essere pari a zero ( 13 ) . Il Tribunale ha inoltre constatato che la Commissione ha erroneamente concluso che gli accordi tra i concorrenti del gruppo Starbucks e altre società di torrefazione del caffè dimostravano che il livello delle royalties versate da SMBV avrebbe dovuto essere pari a zero ( 14 ) . (92) Il Tribunale ha altresì constatato che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato che, qualora non fosse stato pari a zero, il livello delle royalties corrisposte da SMBV avrebbe dovuto comunque essere inferiore all’importo versato a titolo dell’APP SMBV ( 15 ) . Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva specificato nella sua decisione quale livello alternativo di royalty essa riteneva adeguato ( 16 ) . (93) Più in generale, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il valore della proprietà intellettuale acquisita da SMBV fosse sfruttato solo con la vendita dei prodotti ai clienti finali ( 17 ) . Il Tribunale ha constatato che, poiché la proprietà intellettuale era necessaria per l’esercizio dell’attività economica della SMBV, quest’ultima traeva un valore dalla sua utilizzazione ( 18 ) . (94) Il Tribunale ha inoltre constatato che la Commissione ha erroneamente sostenuto che SMBV, avendo subito perdite nelle attività per le quali aveva bisogno della proprietà intellettuale, non sarebbe stata in grado di corrispondere royalties per la proprietà intellettuale in questione ( 19 ) . Il Tribunale ha osservato che le informazioni che dimostravano che tali attività erano in perdita erano diventate disponibili solo a partire dal 2010 e quindi al momento della conclusione dell’APP SMBV non erano note. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che, se l’APP SMBV avesse dato luogo a un nuovo aiuto, la Commissione avrebbe dovuto esserne informata prima della sua attuazione, come previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Poiché in tal caso la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi su tale notifica utilizzando unicamente le informazioni di cui disponeva in quel momento, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non potesse contestare all’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi di non aver tenuto conto di informazioni che non erano note o ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione dell’APP SMBV ( 20 ) . (95) Il Tribunale ha altresì constatato che, anche se l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi avrebbe potuto revocare o modificare l’APP SMBV durante il suo periodo di validità, la Commissione non aveva ritenuto che la decisione dell’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi di non revocare o modificare l’APP SMBV durante il suo periodo di validità conferisse un vantaggio a SMBV ( 21 ) . La Commissione non poteva quindi utilizzare un siffatto argomento per giustificare l’uso di informazioni che erano disponibili solo dopo la conclusione dell’APP SMBV. (96) In sintesi, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva dimostrato, in termini sufficientemente validi in diritto, che l’APP SMBV conferisse un vantaggio a SMBV e pertanto, alla luce del carattere cumulativo dei fattori ricordati al considerando 82, la Commissione non aveva dimostrato che i Paesi Bassi avessero concesso aiuti a SMBV in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza il Tribunale ha annullato la decisione di chiusura. (97) Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, spetta pertanto alla Commissione prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza Starbucks del Tribunale, che annulla la decisione di chiusura, comporta. (98) A tal fine, la Commissione ha raccolto ulteriori informazioni sulle attività commerciali del gruppo Starbucks nei Paesi Bassi mediante una richiesta di informazioni rivolta ai Paesi Bassi. Né la comunicazione delle autorità dei Paesi Bassi in risposta a tale richiesta di informazioni né una successiva riunione di follow-up tra la Commissione, le autorità dei Paesi Bassi e il rappresentante del gruppo Starbucks hanno fornito elementi di prova che confermino, in modo sufficientemente valido in diritto, i dubbi sollevati nella decisione di avvio in merito alla conformità dell’APP SMBV all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. (99) Dall’indagine della Commissione non sono peraltro emerse altre fonti di informazioni finanziarie pertinenti e attendibili relative al periodo in cui l’APP è stato inizialmente concluso tra l’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi e SMBV, che avrebbero fornito informazioni per l’analisi dei prezzi di trasferimento. Tale mancanza di dati attendibili era particolarmente pertinente nel caso di specie, in quanto il Tribunale aveva dichiarato che la Commissione non poteva basarsi su informazioni che non erano disponibili al momento della conclusione della misura contestata ( 22 ) . (100) La Commissione deve pertanto concludere che l’indagine formale sull’APP SMBV non ha dimostrato, in termini sufficientemente validi in diritto, che l’APP SMBV abbia comportato un miglioramento della posizione finanziaria netta di SMBV. Conclusioni (101) Nella presente decisione la Commissione deve pertanto annullare i dubbi espressi nella decisione di avvio in merito all’esistenza di un vantaggio. Dal momento che i criteri che consentono di stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato in base all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, non è necessario esaminare gli altri criteri di cui a tale disposizione. 8. CONCLUSIONI IN MERITO ALL’ESISTENZA DI UN AIUTO (102) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’APP SMBV non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con il contestato accordo preventivo sui prezzi emesso dall’amministrazione fiscale del Regno dei Paesi Bassi il 28 aprile 2008 il Regno dei Paesi Bassi non ha conferito alcun aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a Starbucks Manufacturing EMEA bv. Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024 Per la Commissione Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU C 460 del 19.12.2014, pag. 11 . ( 2 ) Nell’ambito della presente decisione della Commissione, i termini «ruling fiscale» e «APP» sono usati come sinonimi. ( 3 ) Un accordo preventivo sui prezzi è un accordo tra l’amministrazione fiscale e un contribuente sull’applicazione della normativa fiscale a operazioni (future). Un accordo preventivo sui prezzi determina, anticipatamente rispetto alle operazioni infragruppo, un insieme adeguato di criteri (ad esempio, metodo, elementi di comparazione e opportune rettifiche da apportare agli stessi, ipotesi fondamentali in merito a eventi futuri) per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza per tali operazioni nel corso di un determinato periodo di tempo. Un accordo preventivo sui prezzi è avviato formalmente da un contribuente. ( 4 ) GU C 460 del 19.12.2014, pag. 11 . ( 5 ) Decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks ( GU L 83 del 29.3.2017, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/502/oj ). ( 6 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669. ( *1 ) Informazioni riservate. ( 7 ) Dall’originale in neerlandese: " [SMBV] wordt geacht een arm’s length vergoeding te ontvangen voor haar activiteiten zoals beschreven [in het transfer pricing report] indien de operationele marge [9-12] % van de relevante kostgrondslag bedraagt ». ( 8 ) La locuzione «valore aggiunto» è utilizzata in questo caso per descrivere i casi in cui un’impresa prende un prodotto che può essere considerato omogeneo, con poche (eventuali) differenze rispetto a quello di un concorrente, e offre ai potenziali clienti una caratteristica o un accessorio che gli conferisce un senso di maggior valore. ( 9 ) Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post , C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39. ( 10 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 427. ( 11 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 501. ( 12 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 541. ( 13 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 359. ( 14 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 358. ( 15 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 362. ( 16 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 368. ( 17 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 260. ( 18 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 262. ( 19 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 273. ( 20 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 250. ( 21 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 248. ( 22 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e altri/Commissione , T-760/15 e T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669, punto 251. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2402/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2402/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Decisione UE 0476/2026
Decisione (UE) 2026/476 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica l’all…

Altre normative del 2025

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209 Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche… Provvedimento AdE 390142