Decisione UE In vigore

Decisione UE 2496/2024

Decisione (PESC) 2024/2496 del Consiglio, del 23 settembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate libanesi

Pubblicato: 23/09/2024 In vigore dal: 23/09/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/2496 del Consiglio, del 23 settembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate libanesi EN: Council Decision (CFSP) 2024/2496 of 23 September 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Lebanese Armed Forces

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2496 24.9.2024 DECISIONE (PESC) 2024/2496 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 2024 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate libanesi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione del Consiglio (PESC) 2021/509 ( 1 ) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. (3) Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner. (4) Nelle sue conclusioni del 18 aprile 2024, il Consiglio europeo ha ribadito l’obiettivo dell’Unione di collaborare con tutti i partner della regione del Medio Oriente per evitare un ulteriore inasprimento delle tensioni, in particolare in Libano. Ha altresì sottolineato l’impegno dell’Unione a favore della stabilità del Libano. Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per l’aumento delle tensioni nella regione, in particolare lungo la linea blu, nonché per la crescente distruzione e lo sfollamento forzato di civili su entrambi i lati del confine israelo-libanese. Ha inoltre chiesto un ulteriore sostegno al rafforzamento del Libano, comprese le forze armate libanesi. (5) Il 21 giugno 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Libano affinché l’Unione potenzi le capacità delle forze armate libanesi. (6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, portata e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Libano («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza si prefigge l’obiettivo di contribuire a rafforzare le capacità delle forze armate libanesi (LAF) al fine di potenziare la sicurezza nazionale, la stabilità e la resilienza del Libano. L’obiettivo specifico della misura di assistenza proposta è quello di sostenere il potenziamento delle capacità dei comandi militari in ambito medico, ingegneristico e logistico. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) attrezzature mediche e sostegno alle strutture mediche; b) attrezzature del genio; c) attrezzature e forniture individuali per il personale militare. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 15 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) la conformità delle unità delle LAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, mediante un’intesa amministrativa con l’ Économat des Armées in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle LAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettuerà una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Z. FELDMAN ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2496/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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