Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 2542/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2542 del Consiglio del 19 dicembre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 19/12/2022 In vigore dal: 19/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2542 del Consiglio del 19 dicembre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/2542 of 19 December 2022 amending Implementing Decision (EU) 2018/1904 authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

22.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/105 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2542 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio ( 2 ) , i Paesi Bassi sono stati autorizzati a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR («misura speciale»). (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 scade il 31 dicembre 2022. Con lettera del 23 agosto 2022 i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ( 3 ) . Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1 o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in uno Stato membro non superi la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in moneta nazionale. (3) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 agosto 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, la domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 26 agosto 2022 la Commissione ha trasmesso tale domanda alla Spagna. Con lettera del 29 agosto 2022 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. (4) La misura speciale è coerente con la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. (5) La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. (6) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale. (7) A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio ( 4 ) , i Paesi Bassi non devono effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2022 e successivi. (8) Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1904. (9) È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024. (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1904, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13 ). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto ( GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9 ).

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