Modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dicembre 2022 – Cessazione ditta individuale – d.l. 9 agosto 2022, n. 115, d.l. 23 settembre 2022, n. 144 e d.l. n. 176 del 2022
Modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dicembre 2022 – Cessazione ditta individuale – d.l. 9 agosto 2022, n. 115, d.l. 23 settembre 2022, n. 144 e d.l. n. 176 del 2022 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 396/2023
OGGETTO: Modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel
periodo luglio–dicembre 2022 – Cessazione ditta individuale – d.l. 9
agosto 2022, n. 115, d.l. 23 settembre 2022, n. 144 e d.l. n. 176 del 2022.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (d'ora in avanti ''istante''), titolare di una lavanderia/tintoria (codice ATECO
96.01.20), cessata il 31 dicembre 2022, in sintesi riferisce di avere maturato nel periodo
d'imposta 2022 «...i seguenti bonus energia:
c odice 6970, credito imprese non energivore art. 6 §3 DL 115/2022 (3° trimestre
2022), importo maturato (e non utilizzato) € 4.162,00
codice 6985, credito imprese non energivore art. 3 §3 DL 144/2022 (ottobre e
novembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 3.596,00
codice 6995, credito imprese non energivore art. 1 DL 176/2022 (dicembre
2022), importo maturato (e non utilizzato) € 1.846
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per un totale di importo maturato (e non utilizzato) € 9.604,00.».
L'istante, inoltre, riferisce di avere anche inviato, il 16 marzo 2023, la
comunicazione dei crediti di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti
energetici (protocollo [...]).
Ciò premesso chiede se i predetti crediti d'imposta, maturati nel corso del terzo e
quarto trimestre del 2022, possano essere utilizzati in compensazione nonostante l'attività
d'impresa sia cessata il 31 dicembre 2022.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene, che:
« poiché il credito d'imposta nasce come credito spettante alle imprese, il residuo
credito di imposta non utilizzato al 31/12/2022 verrà utilizzato/compensato solamente
con i residui debiti derivanti dall'attività d'impresa: Imposta sul Valore Aggiunto quarto
trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per
dipendenti aziendali.
Non verrà utilizzato per debiti tributari (fiscali e previdenziali) personali
dell'istante.
Nel caso la risposta al presente interpello dovesse essere negativa nel senso che
a partita Iva chiusa il credito residuo non dovesse essere più utilizzabile si ritiene che
il credito di imposta ''bonus energia'' si sia comunque validamente costituito e sia quindi
possibile la cessione a terzi nella modalità previste dalla Legge».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Preliminarmente si precisa che la presente risposta non implica alcuna valutazione
in merito alla spettanza del credito d'imposta che l'istante riferisce di avere maturato,
restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi
competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.
Tanto rilevato, al quesito formulato può darsi risposta affermativa.
Premesso che per limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica
e del gas sulla produzione e sul carovita il legislatore ha introdotto, a più riprese,
dei contributi straordinari (c.d. ''bonus energetici''), si osserva che non sono oggetto
dell'attuale analisi i bonus maturati nei primi sei mesi del 2022 posto che gli stessi, come
chiarito definitivamente dalla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, dovevano essere
utilizzati, al più tardi, entro il 31 dicembre del 2022.
Ciò posto, giova ricordare che l'articolo 6, comma 3, del decretolegge 9 agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(c.d. ''decreto Aiuti bis''), ha introdotto « [...] un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta [...] per l'acquisto della componente energetica, effettivamente
utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022...» in favore delle imprese (cd ''non
energivore'') che, pur avendo un alto consumo energetico, sono « [...] diverse dalle
imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017 [...]».
Con l'articolo 1, comma 3, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2022, n. 175 (c.d. ''decreto Aiuti
ter''), il legislatore ha previsto un contributo energetico a favore di tali imprese anche
per i mesi di ottobre e novembre 2022, mentre il successivo articolo 1, comma 1, del
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decretolegge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
gennaio 2023, n. 6 (cd ''decreto Aiuti quater'') ha esteso il beneficio anche al mese di
dicembre 2022.
Il successivo comma 3 del citato articolo 1 del decretolegge n. 176 del 2022, ha,
inoltre, disposto che, «I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1,
commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decretolegge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decretolegge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi
al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30
settembre 2023» (enfasi aggiunta).
Il successivo comma 4 del medesimo articolo, infine, dispone che il beneficiario
ha il diritto di cedere detto credito energetico esclusivamente per «l'intero importo»
precisando, altresì, che «[...] I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le
stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque
entro la medesima data del 30 settembre 2023».
Quest'ultima scelta, oltre ad essere alternativa alla possibilità di usufruire
del credito in compensazione (il credito va ceduto per l'intero importo), impone al
cessionario gli stessi limiti temporali di utilizzo riconosciuti al cedente.
Con riferimento al requisito soggettivo richiesto dalla norma per fruire
dell'agevolazione in esame, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, «beneficiarie
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dei crediti d'imposta in esame sono le ''imprese'' che sostengono i costi per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta
sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,
nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente
previste». Ne deriva che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite
compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all'attività d'impresa, e non anche
altri debiti ''personali'' ove, come nel caso di specie, il credito sia maturato da una ditta
individuale.
Ciò detto, assumendo che i crediti indicati dall'istante siano spettanti condizione
non verificabile in sede d'interpello con specifico riferimento al quesito posto
possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell'attività
si ritiene condivisibile l'utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del
30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto
quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario
per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima
sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati
all'attività d'impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell'ultimo periodo
d'imposta alla medesima riferibili.
L'istante conserva, altresì, la facoltà di cedere i predetti crediti, purché la cessione
riguardi l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò
che residua.
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LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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