Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2585/2024

Decisione (UE) 2024/2585 del Consiglio, del 24 settembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di taluni allegati del protocollo sul coordinamento

Pubblicato: 24/09/2024 In vigore dal: 24/09/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2585 del Consiglio, del 24 settembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di taluni allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale EN: Council Decision (EU) 2024/2585 of 24 September 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the amendment of certain Annexes to the Protocol on Social Sec

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2585 1.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2585 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di taluni allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. In conformità all’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono da considerarsi come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria. (3) L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p) di tale accordo («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. A norma dell’articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo»), il comitato specializzato ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici del protocollo. In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate dal comitato specializzato sono vincolanti per le parti. (4) Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere aggiornati per tener conto delle modifiche della legislazione nazionale e rispecchiare talune scelte operate dagli Stati membri o dal Regno Unito nell’attuazione di tale protocollo. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda la modifica degli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stabilito nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente BÓKA J. ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). PROGETTO DI DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA P), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA, del … per quanto riguarda la modifica di taluni allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo»), il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale («comitato specializzato») ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici del protocollo. (2) Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere aggiornati per tener conto delle modifiche della legislazione nazionale e rispecchiare talune scelte operate dagli Stati membri o dal Regno Unito nell'attuazione del protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato SSC-1 del protocollo è così modificato: 1) la parte 1 è così modificata: a) la sezione «i) REGNO UNITO», sono aggiunte le lettere seguenti: «j) Assegno a favore dei minori con disabilità, componente “mobilità” (regolamento relativo all'assistenza alla disabilità a favore di minori e giovani (Scozia) del 2021 (SSI 2021/174)) k) Assegno a favore degli adulti con disabilità, componente “mobilità” (regolamento relativo all'assistenza alla disabilità a favore di persone in età lavorativa (Scozia) del 2022 (SSI 2022/54))» ; b) la sezione «ii) STATI MEMBRI», è così modificata: i) nella sottosezione intitolata «GERMANIA», la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Prestazione a favore del cittadino, prestazioni di base per persone in cerca di occupazione ai sensi del volume II del codice sociale (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II))» ; ii) la sottosezione intitolata «PORTOGALLO», è così modificata: — la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981 e decreto regolamentare n. 92/82 del 30 novembre 1982)» ; — è aggiunta la lettera seguente: «d) La componente di base e il supplemento della prestazione sociale per l'inclusione (decreto legge n. 126-A/2017 del 6 ottobre 2017, modificato)» ; 2) la parte 2 è così modificata: a) nella sezione «i) REGNO UNITO», sono aggiunte le lettere seguenti: «h) Sussidio per i prestatori di assistenza (regolamento sugli aiuti ai prestatori di assistenza (Sussidio per i prestatori di assistenza) (Scozia) del 2023 (SSI 2023/302)) i) Assegno a favore dei minori con disabilità, componente “assistenza” (regolamento relativo all'assistenza alla disabilità a favore di minori e giovani (Scozia) del 2021 (SSI 2021/174)) j) Assegno a favore degli adulti con disabilità, componente “vita quotidiana” (regolamento relativo all'assistenza alla disabilità a favore di persone in età lavorativa (Scozia) del 2022 (SSI 2022/54))» ; b) la sezione «ii) STATI MEMBRI», è così modificata: i) nella sottosezione intitolata «BELGIO», le lettere da aa) a ii) sono rinumerate e divengono lettere da za) a zi); ii) la sottosezione intitolata «CROAZIA», è così modificata: — la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi): — prestazione minima garantita (zajamčena minimalna naknada); — indennità di alloggio (naknada za troškove stanovanja); — assistenza ai consumatori di energia vulnerabili (naknada za ugroženog kupca energenata); — indennità integrativa una tantum (jednokratna naknada); — indennità per esigenze personali (naknada za osobne potrebe); — assegno di studio a tempo pieno (naknada za redovito studiranje); — pagamento delle spese di convitto (plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu); — assegno d'invalidità personale (osobna invalidnina); — assegno per cura e assistenza (doplatak za pomoć i njegu); — assegno per lo status di prestatore di assistenza parentale o di prestatore di assistenza (status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja)» ; — sono inserite le lettere seguenti: «aa) Legge sull'indennità di inclusione (Zakon o inkluzivnom dodatku): — indennità di inclusione per le persone con disabilità (inkluzivni dodatak); ab) Legge sul mercato del lavoro (Zakon o tržištu rada): — assistenza finanziaria per i disoccupati con disabilità (novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom)» ; — la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Legge sull'affidamento familiare (Zakon o udomiteljstvu): — indennità di sostentamento (opskrbnina); — assegno di affidamento (naknada za rad udomitelja)» ; iii) la sottosezione intitolata «DANIMARCA», è così modificata: — è inserita la lettera seguente: «a) Legge consolidata sui minori (Barnets lov): — rimborso delle spese supplementari necessarie per il mantenimento in casa di un bambino o di un giovane di età inferiore a 18 anni con una menomazione fisica o mentale grave e permanente o affetto da una patologia grave, cronica o di lungo periodo (Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse); — assistenza personale e pratica e accompagnamento per bambini con una menomazione fisica o mentale grave e permanente (Personlig og praktisk hjælp og ledsagelse til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne); — indennità compensativa di mancato guadagno per le persone che mantengono in casa un bambino o un giovane di età inferiore a 18 anni con una menomazione delle funzioni fisiche o mentali grave e permanente o affetto da una patologia grave, cronica o di lungo periodo (Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)» ; — le lettere a), b) e c) sono sostituite dalla lettera seguente: «a) Legge consolidata sui servizi sociali (Lov om social service): — assistenza, attenzione e cure personali per persone con una menomazione fisica o mentale o con particolari problemi sociali (Personlig hjælp, omsorg og pleje til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer); — accompagnamento per persone con una menomazione fisica o mentale grave e permanente e disponibilità di una persona di sostegno e di contatto, ad esempio, per persone con particolari problemi sociali (Ledsagelse til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og støtte- og kontaktperson til bl.a. personer med særlige sociale problemer); — rimborso di eventuali spese supplementari necessarie per lo svolgimento delle attività quotidiane a favore di adulti con una menomazione fisica o mentale permanente (Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne); — ausili tecnici, assistenza per l'acquisto di beni di consumo durevoli e per le spese di adeguamento delle abitazioni delle persone con una menomazione fisica o mentale permanente (Hjælpemidler, støtte til køb af forbrugsgoder og hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne); — impiego per la persona collegata al mercato del lavoro e che desidera occuparsi in casa di una persona a questa correlata con una menomazione fisica o mentale grave e permanente o affetta da una patologia grave, cronica o di lungo periodo, anche terminale (Ansættelse af en person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet); — assistenza per le spese di assistenza infermieristica e simili (Hjælp til sygeplejeartikler og lign.); — assegno di assistenza costante per una persona che si occupa di una persona a questa correlata che desidera morire nella propria abitazione (Plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem)"; b) Legge consolidata sulle sovvenzioni per l'edilizia abitativa (Lov om individuel boligstøtte): — sussidio alle spese per abitazioni in cooperative di edilizia privata adatte a persone con disabilità gravi (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede); c) Legge consolidata sugli alloggi sociali (Lov om almene boliger): — accesso delle persone con disabilità a diversi tipi di alloggi disciplinati dalla legge (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).» ; iv) la sottosezione intitolata «PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente: «PAESI BASSI Legge sul sostegno sociale del 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO) del 9 luglio 2014 e legge sui giovani del 2015 (Jeugdwet) del 18 febbraio 2014.» ; v) la sottosezione intitolata «PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente: «PORTOGALLO Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti: a) Sussidio per assistenza: decreto legge n. 265/99 del 14 luglio 1999, modificato (complemento por dependência). b) Sussidio per assistenza nell'ambito del sistema di protezione speciale in caso di disabilità: legge n. 90/2009 del 31 agosto 2009, modificata (regime especial de proteção na invalidez)"; Sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale: c) Rete nazionale di assistenza continua integrata: decreto legge n. 101/06 del 6 giugno 2006, modificato (rede nacional de cuidados continuados integrados) d) Assistenza continua integrata in materia di salute mentale: decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale, modificato (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental) e) Assistenza pediatrica (rete nazionale di assistenza continua integrata): decreto n. 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano l'assistenza pediatrica ospedaliera e ambulatoriale nel quadro della rete nazionale di assistenza continua integrata, modificato (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) f) Prestatore di assistenza informale (indennità): legge n. 100/2019 del 6 settembre 2019 sullo status di prestatore di assistenza informale, modificata dalla legge n. 20/2024 dell'8 febbraio 2024, e decreto regolamentare n. 1/2022 del 10 gennaio 2022 (Estatuto do cuidador informal).». Articolo 2 L'allegato SSC-3 del protocollo è così modificato: 1) dopo la voce «ROMANIA» è inserita la voce «SLOVACCHIA»; 2) dopo la voce «SVEZIA» è inserita la voce «REGNO UNITO». Articolo 3 L'allegato SSC-4 del protocollo è così modificato: 1) nella parte 1, la sezione intitolata «LITUANIA» è sostituita dalla seguente: «LITUANIA Tutte le domande di pensione di vedova/vedovo a titolo di assicurazione sociale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di vedova o di vedovo (legge sulle pensioni di assicurazione sociale).» ; 2) nella parte 2, la sezione intitolata «PORTOGALLO», è sostituita dalla seguente: «PORTOGALLO Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008, modificato dal decreto legge n. 9/2023 del 1 o febbraio 2023 (sistema pubblico a capitalizzazione).». Articolo 4 Nell'allegato SSC-5 del protocollo, nella parte II,la sezione intitolata «LITUANIA» è sostituita dalla seguente: «LITUANIA a) Pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale"; b) Pensioni del regime di assicurazione sociale versate a vedove/vedovi e orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva la persona defunta in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale». Articolo 5 L'allegato SSC-6 del protocollo è così modificato: 1) nella sezione intitolata «GERMANIA», è aggiunto il paragrafo seguente: «9. Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione tedesca, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.» ; 2) dopo la sezione intitolata «IRLANDA» è inserita la sezione seguente: «LUSSEMBURGO Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione lussemburghese, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.» ; 3) la sezione intitolata «MALTA» è sostituita dalla seguente «MALTA 1. Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti a) Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 e SSC.55 del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti. b) Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1, lettera cc), del presente protocollo, “regimi speciali per pubblici dipendenti”. 2. Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legge sulla sicurezza sociale (capitolo 318 della Costituzione di Malta), si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.» ; 4) dopo la sezione intitolata «PAESI BASSI» è inserita la sezione seguente: «SLOVENIA Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione slovena, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.» ; 5) nella sezione intitolata «SPAGNA», è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legge generale sulla sicurezza sociale (regio decreto legislativo n. 8/2015) e del testo consolidato sul regime pensionistico dei pubblici dipendenti (Ley de Clases Pasivas) (regio decreto legislativo n. 670/1987), si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.». Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione. Fatto a …, il … Per il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale I copresidenti ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2585/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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