Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 2680/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 che autorizza la Germania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 08/10/2024 In vigore dal: 08/10/2024 Documento ufficiale

Fino a quando la Germania può applicare il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) per le quote di emissioni secondo la normativa UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2680 prolunga l'autorizzazione della Germania ad applicare una misura speciale di deroga alle regole ordinarie sull'IVA fino al 31 dicembre 2026. Normalmente, secondo l'articolo 193 della direttiva IVA, il soggetto che vende beni o servizi deve versare l'IVA all'erario; tuttavia, la Germania ha ottenuto il permesso di invertire questa responsabilità nel trasferimento di quote di emissioni secondo la legge BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz), facendo diventare l'acquirente il debitore dell'imposta anziché il venditore.

Questa misura è stata introdotta come strumento di contrasto alle frodi IVA nel mercato delle quote di emissioni, un settore particolarmente esposto a rischi di evasione. La Germania ha dimostrato alla Commissione che l'applicazione del reverse charge si è rivelata efficace e che le condizioni di mercato rendono ancora più importante questa protezione nei prossimi anni. La proroga è limitata nel tempo per permettere alla Commissione di valutare periodicamente l'efficacia della misura.

Se la Germania intende continuare ad applicare questa deroga oltre il 2026, dovrà presentare una nuova richiesta entro il 31 marzo 2026, accompagnata da una relazione dettagliata che includa una valutazione dell'impatto sulla lotta alle frodi, il numero di operatori coinvolti e il volume delle operazioni interessate. La misura non comporta alcun impatto negativo sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'IVA.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 che autorizza la Germania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2024/2680 of 8 October 2024 amending Implementing Decision (EU) 2021/1778 authorising Germany to continue to apply a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2680 11.10.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2680 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 che autorizza la Germania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato la Germania ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare i soggetti passivi destinatari dei trasferimenti di quote di emissioni nell’ambito della legge sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (BEHG) quali debitori dell’IVA («misura speciale»). (3) Con lettera protocollata presso la Commissione il 19 febbraio 2024 la Germania ha chiesto la proroga della misura speciale e quindi un’autorizzazione a continuare ad applicare tale misura speciale oltre il 31 dicembre 2024 («domanda»). (4) In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 27 marzo 2024, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania. Con lettera del 2 aprile 2024 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. (5) In base alle informazioni fornite dalla Germania, la situazione di fatto che giustificava l’applicazione della misura speciale non è cambiata. La Germania ha presentato alla Commissione, unitamente alla domanda, una relazione sull’esperienza complessivamente positiva nell’applicazione della misura speciale che mostra che il ricorso al meccanismo dell’inversione contabile nel trasferimento delle quote di emissioni nell’ambito della BEHG si è dimostrato una pratica valida. La misura speciale rappresenta una componente importante nella lotta contro le frodi all’IVA, la cui importanza dovrebbe aumentare ancora di più nei prossimi anni a causa delle mutate condizioni di mercato. (6) È pertanto opportuno prorogare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutarne l’efficacia e l’idoneità. La misura speciale dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2026. (7) Qualora la Germania intendesse prorogare la misura speciale oltre il 2026, dovrebbe presentare alla Commissione una domanda di proroga, unitamente a una relazione sull’applicazione della misura speciale, entro e non oltre il 31 marzo 2026. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione d’impatto della misura speciale sulla lotta contro le frodi all’IVA e il numero di operatori e di operazioni interessati da tale misura. (8) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1778, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026. Le eventuali domande di proroga della misura speciale oggetto della presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2026 e sono corredate di una relazione che include una valutazione della misura speciale e del suo impatto sulla lotta contro le frodi all’IVA nonché il numero di operatori e di operazioni interessati da tale misura.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente VARGA M. ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio, del 5 dicembre 2021, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 360 dell’11.10.2021, pag. 117 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2680/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/2680 riguarda il reverse charge (inversione contabile) per le quote di emissioni nel sistema IVA europeo, disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE. È rilevante per commercialisti e aziende che operano nel mercato delle emissioni, poiché modifica le regole ordinarie di debito d'imposta e rappresenta una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA finalizzata al contrasto delle frodi nel settore ambientale.

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