Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2734/2024

Decisione (UE) 2024/2734 del Consiglio, del 21 ottobre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024

Pubblicato: 21/10/2024 In vigore dal: 21/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2734 del Consiglio, del 21 ottobre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024 EN: Council Decision (EU) 2024/2734 of 21 October 2024 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a third instalment for 2024

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2734 22.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2734 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2024 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 10 ottobre 2024 la Commissione deve presentare una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2024. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio ( 3 ) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo di terza quota per il 2024 è fissato a 350 000 000 EUR, così ripartiti: a) per la Commissione, 250 000 000 EUR; e b) per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR. Articolo 2 I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di terza quota per il 2024, conformemente all’allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY I. ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 ( GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj ). ALLEGATO Terza quota dei contributi al FES per il 2024 (EUR) STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11 o FES (%) Terza quota 2024 (EUR) Totale Commissione BEI 11 o FES 11 o FES BELGIO 3,24927 8 123 175 3 249 270 11 372 445 BULGARIA 0,21853 546 325 218 530 764 855 CECHIA 0,79745 1 993 625 797 450 2 791 075 DANIMARCA 1,98045 4 951 125 1 980 450 6 931 575 GERMANIA 20,57980 51 449 500 20 579 800 72 029 300 ESTONIA 0,08635 215 875 86 350 302 225 IRLANDA 0,94006 2 350 150 940 060 3 290 210 GRECIA 1,50735 3 768 375 1 507 350 5 275 725 SPAGNA 7,93248 19 831 200 7 932 480 27 763 680 FRANCIA 17,81269 44 531 725 17 812 690 62 344 415 CROAZIA 0,22518 562 950 225 180 788 130 ITALIA 12,53009 31 325 225 12 530 090 43 855 315 CIPRO 0,11162 279 050 111 620 390 670 LETTONIA 0,11612 290 300 116 120 406 420 LITUANIA 0,18077 451 925 180 770 632 695 LUSSEMBURGO 0,25509 637 725 255 090 892 815 UNGHERIA 0,61456 1 536 400 614 560 2 150 960 MALTA 0,03801 95 025 38 010 133 035 PAESI BASSI 4,77678 11 941 950 4 776 780 16 718 730 AUSTRIA 2,39757 5 993 925 2 397 570 8 391 495 POLONIA 2,00734 5 018 350 2 007 340 7 025 690 PORTOGALLO 1,19679 2 991 975 1 196 790 4 188 765 ROMANIA 0,71815 1 795 375 718 150 2 513 525 SLOVENIA 0,22452 561 300 224 520 785 820 SLOVACCHIA 0,37616 940 400 376 160 1 316 560 FINLANDIA 1,50909 3 772 725 1 509 090 5 281 815 SVEZIA 2,93911 7 347 775 2 939 110 10 286 885 REGNO UNITO ( *1 ) 14,67862 36 696 550 14 678 620 51 375 170 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 250 000 000 100 000 000 350 000 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la quota residua delle riserve del Regno Unito del 10 o e dell’11 o FES compensando il contributo residuo del Regno Unito al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2734/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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