Decisione (UE) 2024/2734 del Consiglio, del 21 ottobre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
Decisione (UE) 2024/2734 del Consiglio, del 21 ottobre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
EN: Council Decision (EU) 2024/2734 of 21 October 2024 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a third instalment for 2024
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2734
22.10.2024
DECISIONE (UE) 2024/2734 DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2024
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 10 ottobre 2024 la Commissione deve presentare una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2024.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11
o
FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11
o
FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio
(
3
)
fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo di terza quota per il 2024 è fissato a 350 000 000 EUR, così ripartiti:
a)
per la Commissione, 250 000 000 EUR; e
b)
per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.
Articolo 2
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di terza quota per il 2024, conformemente all’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY I.
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 (
GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj
).
ALLEGATO
Terza quota dei contributi al FES per il 2024 (EUR)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES (%)
Terza quota 2024 (EUR)
Totale
Commissione
BEI
11
o
FES
11
o
FES
BELGIO
3,24927
8 123 175
3 249 270
11 372 445
BULGARIA
0,21853
546 325
218 530
764 855
CECHIA
0,79745
1 993 625
797 450
2 791 075
DANIMARCA
1,98045
4 951 125
1 980 450
6 931 575
GERMANIA
20,57980
51 449 500
20 579 800
72 029 300
ESTONIA
0,08635
215 875
86 350
302 225
IRLANDA
0,94006
2 350 150
940 060
3 290 210
GRECIA
1,50735
3 768 375
1 507 350
5 275 725
SPAGNA
7,93248
19 831 200
7 932 480
27 763 680
FRANCIA
17,81269
44 531 725
17 812 690
62 344 415
CROAZIA
0,22518
562 950
225 180
788 130
ITALIA
12,53009
31 325 225
12 530 090
43 855 315
CIPRO
0,11162
279 050
111 620
390 670
LETTONIA
0,11612
290 300
116 120
406 420
LITUANIA
0,18077
451 925
180 770
632 695
LUSSEMBURGO
0,25509
637 725
255 090
892 815
UNGHERIA
0,61456
1 536 400
614 560
2 150 960
MALTA
0,03801
95 025
38 010
133 035
PAESI BASSI
4,77678
11 941 950
4 776 780
16 718 730
AUSTRIA
2,39757
5 993 925
2 397 570
8 391 495
POLONIA
2,00734
5 018 350
2 007 340
7 025 690
PORTOGALLO
1,19679
2 991 975
1 196 790
4 188 765
ROMANIA
0,71815
1 795 375
718 150
2 513 525
SLOVENIA
0,22452
561 300
224 520
785 820
SLOVACCHIA
0,37616
940 400
376 160
1 316 560
FINLANDIA
1,50909
3 772 725
1 509 090
5 281 815
SVEZIA
2,93911
7 347 775
2 939 110
10 286 885
REGNO UNITO
(
*1
)
14,67862
36 696 550
14 678 620
51 375 170
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
250 000 000
100 000 000
350 000 000
(
*1
)
A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la quota residua delle riserve del Regno Unito del 10
o
e dell’11
o
FES compensando il contributo residuo del Regno Unito al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2734/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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