Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2740/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2740 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa alla concessione di una deroga che consente all’Irlanda di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio inviate da un privato nel Regno Unito a un privato i

Pubblicato: 24/10/2024 In vigore dal: 24/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2740 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa alla concessione di una deroga che consente all’Irlanda di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda [notificata con il numero C(2024) 7322] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2740 of 24 October 2024 granting a derogation allowing Ireland to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information for the release into free circulation of goods in postal consignments availing of relief under Articles 25 to 27 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 sent by a private individual in the United Kingdom to a private individual in Ir

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2740 28.10.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2740 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2024 relativa alla concessione di una deroga che consente all’Irlanda di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda [notificata con il numero C(2024) 7322] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del comitato del codice doganale, considerando quanto segue: (1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. (2) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni, se tale deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta ed è concessa per un periodo di tempo specifico. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione ( 2 ) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Specifica anche l’attuazione e le date di utilizzazione del sistema nazionale di importazione («NIS») e della componente 2 dei regimi speciali, che insieme coprono i regimi doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013. Precisa inoltre l’attuazione e le date di utilizzazione delle varie «parti» della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013. (4) A norma degli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 3 ) , le dichiarazioni di importazione per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore da parte di operatori postali devono essere presentate nei sistemi nazionali di importazione degli Stati membri. (5) Inoltre l’articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla dichiarazione doganale con riguardo alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. (6) Sebbene l’Irlanda abbia attivato i necessari sistemi elettronici in tempo utile, nel rispetto dei termini specificati nel programma di lavoro, l’operatore postale dell’Irlanda non è ancora in grado di rispettare pienamente i requisiti di cui agli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e all’articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò è dovuto a una circostanza eccezionale causata dall’incapacità dell’operatore postale del Regno Unito di fornire all’operatore postale irlandese dati sufficienti per consentire di elaborare una dichiarazione di importazione elettronica per talune merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia dai dazi doganali e dalle imposte a norma degli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 4 ) e degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio ( 5 ) («franchigia per regali»). Le suddette merci sono interessate quando sono inviate da privati nel Regno Unito a privati in Irlanda. (7) La specifica relazione storica e geografica tra l’Irlanda e il Regno Unito e gli elevati volumi di spedizioni che beneficiano di franchigia per regali che l’operatore postale irlandese riceve quotidianamente da privati nel Regno Unito giustificano la concessione di una deroga a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, richiesta dall’autorità doganale irlandese il 5 marzo 2024. Tale deroga dovrebbe pertanto consentire temporaneamente all’Irlanda di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative all’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia per regali e che sono inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda. (8) Nell’applicare la presente decisione l’autorità doganale dell’Irlanda dovrebbe continuare a chiedere la presentazione in dogana delle spedizioni qualora i dati forniti dall’operatore postale del Regno Unito siano incompleti o di qualità insufficiente per presentare una dichiarazione elettronica ed effettuare controlli fisici ai fini della valutazione dei rischi su tali spedizioni. (9) La durata della deroga dovrebbe basarsi sul termine per l’attuazione degli obblighi inerenti alla versione 3 dell’ICS2, specificato nell’allegato del programma di lavoro al 1 o settembre 2025, e in conformità all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 183, paragrafo 1 bis , lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 ) . (10) A decorrere da tale data l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata sostituirà l’obbligo di elaborare una dichiarazione di importazione elettronica. Gli operatori postali, compreso l’operatore postale del Regno Unito, sono tenuti a presentare dichiarazioni sommarie di entrata utilizzando l’ICS2, che dovrebbe fornire all’operatore postale irlandese dati sufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica. Se i dati ricevuti dopo tale data non sono sufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica, l’Irlanda dovrebbe ricavare i dati manualmente dal formulario CN22/CN23 fornito o rinviare le spedizioni. (11) In conformità alla domanda presentata dall’Irlanda e in linea con la realtà della situazione specifica emersa in tale paese, su cui si basa la presente decisione, è opportuno che la presente decisione si applichi retroattivamente a decorrere dal 1 o aprile 2024 e si applichi al più tardi fino al 1 o settembre 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e agli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, qualora i dati elettronici forniti dall’operatore postale del Regno Unito siano insufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica, l’autorità doganale dell’Irlanda consente al proprio operatore postale nazionale di immettere in libera pratica le merci contenute in spedizioni postali senza presentare una dichiarazione di importazione elettronica nel sistema nazionale di importazione, a condizione che le merci beneficino della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/79/CE e siano inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda. Tali merci continuano ad essere presentate in dogana e possono essere soggette a controlli fisici ai fini della valutazione del rischio. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o aprile 2024 al 1 o settembre 2025, o fino a quando l’Irlanda è in grado di conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se tale data è anteriore. Articolo 3 L’Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione ( GU L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj ). ( 5 ) Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ( GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2740/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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