Decisione UE In vigore

Decisione UE 2778/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificata con il numero C(2024) 7529

Pubblicato: 24/10/2024 In vigore dal: 24/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2024) 7529] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2778 of 24 October 2024 concerning certain interim emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria (notified under document C(2024) 7529)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2778 29.10.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2778 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2024 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2024) 7529] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di tre focolai di detta malattia negli ovini e nei caprini, uno nella regione di Stara Zagora, confermato l’11 ottobre 2024, e due nella regione di Haskovo, confermati il 16 e 17 ottobre 2024, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione, zone di sorveglianza, come pure ulteriori zone soggette a restrizioni, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui a tale regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e le zone di sorveglianza, nonché le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria. (6) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure quelle delle ulteriori zone soggette a restrizioni, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale sussiste un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che i recenti focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini si sono verificati, in un periodo di 6 giorni e a una distanza di 35 km circa l’uno dall’altro, più di un mese dopo un precedente focolaio nella regione di Yambol e a una distanza di oltre 80 km da quest’ultimo, il che indica che la malattia circola nell’area. (7) A causa della gravità e dell’urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa seconda insorgenza in tale Stato membro, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze. Al fine di prevenire la diffusione della malattia in aree degli Stati membri, è importante che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone soggette a restrizioni. (8) Di conseguenza, è opportuno che le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria figurino nell’allegato della presente decisione, che sia fissata la durata di tale regionalizzazione e che siano limitati i movimenti di animali. La durata di tale regionalizzazione dovrebbe tenere conto dei periodi minimi per l’applicazione delle misure nelle zone di protezione, di sorveglianza e nelle ulteriori zone conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. (9) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Bulgaria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (10) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone. (11) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria provvede affinché: a) siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 2 I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024. Articolo 4 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Stara Zagora BG-CAPRIPOX-2024-00002 Zona di protezione : Those parts of the region of Stara Zagora, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.2579, Long. 25.8028 (2024/2) 6.11.2024 Zona di sorveglianza : Those parts of the region of Stara Zagora, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.2579, Long. 25.8028 (2024/2), excluding the areas contained in the protection zone 15.11.2024 Zona di sorveglianza : Those parts of the region of Stara Zagora, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.2579, Long. 25.8028 (2024/2) 7.11.2024-15.11.2024 Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2024-00003 BG-CAPRIPOX-2024-00004 Zona di protezione : Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.9698, Long. 25.6564 (2024/3), Lat. 41.96, Long. 25.65 (2024/4) 11.11.2024 Zona di sorveglianza : Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.9698, Long. 25.6564 (2024/3), Lat. 41.96, Long. 25.65 (2024/4) excluding the areas contained in the protection zone 20.11.2024 Zona di sorveglianza : Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.9698, Long. 25.6564 (2024/3), Lat. 41.96, Long. 25.65 (2024/4) 12.11.2024-20.11.2024 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 2 Termine ultimo di applicazione Regione di Stara Zagora Municipalities Radnevo, Galabovo, Opan, Stara Zagora, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 15.11.2024 Municipalities Radnevo, Galabovo, Opan, Stara Zagora 16.11.2024-20.12.2024 Regione di Haskovo Municipalities Haskovo, Simeonovgrad and Dimitrovgrad, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 20.11.2024 Municipalities Haskovo, Simeonovgrad and Dimitrovgrad 21.11.2024-20.12.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2778/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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