Decisione (UE) 2024/2820 del Consiglio, del 24 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 233a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 30 dell’annesso 9 («Facilitation») della convenzione sull’aviazione civile internazionale in relazione agli emendamenti dei capi 2, 3 e 6 e del capo 8, paragrafi C, E, F e G, di tale annesso
Decisione (UE) 2024/2820 del Consiglio, del 24 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 233a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 30 dell’annesso 9 («Facilitation») della convenzione sull’aviazione civile internazionale in relazione agli emendamenti dei capi 2, 3 e 6 e del capo 8, paragrafi C, E, F e G, di tale annesso
EN: Council Decision (EU) 2024/2820 of 24 October 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 233rd session of the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of Amendment 30 to Annex 9 — Facilitation — to the Convention on International Civil Aviation concerning amendments to Chapters 2, 3 and 6 and to Chapter 8, paragraphs C, E, F and G, of that Annex
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2820
8.11.2024
DECISIONE (UE) 2024/2820 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 233
a
sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 30 dell’annesso 9 («Facilitation») della convenzione sull’aviazione civile internazionale in relazione agli emendamenti dei capi 2, 3 e 6 e del capo 8, paragrafi C, E, F e G, di tale annesso
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(2)
Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. Per il periodo 2022-2025, in seno al Consiglio dell’ICAO sono rappresentati sei Stati membri.
(3)
A norma dell’articolo 37, lettera j), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO adotta e modifica periodicamente, secondo le necessità, standard e pratiche e procedure raccomandate internazionali riguardanti procedure doganali e di immigrazione. A norma dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate (
standards and recommended practices –
SARP) internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.
(4)
Nella sua 233
a
sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare l’emendamento 30 dell’annesso 9 della convenzione di Chicago («emendamento 30»).
(5)
Lo scopo principale dell’emendamento 30 che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO è migliorare la chiarezza e di conseguenza la coerenza e l’efficienza dell’annesso 9 della convenzione di Chicago («annesso 9»).
(6)
L’emendamento 30 comprende emendamenti deI capI 2 («Entry and Departure of aircraft»), 3 («Entry and Departure of persons and their baggage») e 6 («International airports – Facilities and services for traffic») e del capo 8 («Facilitation provisions covering specific subjects»), paragrafI C («Facilitation of search, rescue, accident investigation and salvage»), E («Establishment of national facilitation programmes»), F («Facilitation of the transport of persons with disabilities») e G («Assistance to aircraft accident victims and their families») dell’annesso 9. In particolare, gli emendamenti proposti modificano, spostano o eliminano SARP obsoleti e modificano i SARP destinati agli operatori di aeromobili o ai gestori aeroportuali in modo da indirizzare tali SARP correttamente agli Stati contraenti. Gli emendamenti dello standard 6.3 e della pratica raccomandata 6.4 di cui al capo 6 dell’annesso 9 riguardano questioni disciplinate a norma del diritto dell’Unione dalla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
. Relativamente al capo 3 dell’annesso 9, l’emendamento 30 aggiunge SARP connessi alla sicurezza della procedura di rilascio dei documenti di viaggio elettronici a lettura ottica (eMRTD), e aggiorna il protocollo per il controllo d’accesso e gli standard tecnici per la codifica delle immagini del volto negli eMRTD. L’emendamento 30 riguarda anche questioni disciplinate a norma del diritto dell’Unione dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio
(
2
)
. Infine, per quanto riguarda gli emendamenti del capo 8 dell’annesso 9, l’emendamento 30 riguarda le inchieste di sicurezza sugli incidenti aerei contemplate dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Tali emendamenti del capo 8 sono già riflessi nel diritto dell’Unionee pertanto non richiedono alcuna modifica dello stesso.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché l’emendamento 30 sarà vincolante a norma del diritto internazionale, in conformità dell’articolo 90, lettera a), della convenzione di Chicago, ed è rilevante ai fini del diritto dell’Unione, in particolare della direttiva 2009/12/CE e del regolamento (UE) n. 996/2010. L’ambito di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato al contenuto dell’emendamento 30, nella misura in cui tale contenuto rientri in un’area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel settore dell’aviazione.
(8)
A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente con qualsiasi standard o procedura internazionale adottati dall’ICAO, o di adattare pienamente i propri regolamenti o le proprie pratiche con lo standard o la procedura internazionale, oppure che ritenga necessario di adottare regolamenti o pratiche differenti in qualsiasi particolare da quelli stabiliti dallo standard internazionale, notifica immediatamente all’ICAO le differenze fra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale.
(9)
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 233
a
sessione del Consiglio dell’ICAO o in qualsiasi sessione successiva in merito all’adozione degli emendamenti proposti dei capi 2, 3 e 6 e del capo 8, paragrafi C, E, F e G, dell’annesso 9, contenuti nell’emendamento 30 di tale annesso che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO, dovrebbe essere quella di sostenere tali emendamenti. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO.
(10)
La posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione, da parte del Consiglio dell’ICAO, dell’emendamento 30, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere quella di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con tale emendamento. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di recente modifica successivamente alla data prevista per la loro applicazione, qualsiasi differenza tra il diritto dell’Unione e i suddetti SARP specifici dovrebbe essere notificata all’ICAO. La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a tali differenze dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, da tutti gli Stati membri dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 233
a
sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o in una delle sessioni successive, è di sostenere gli emendamenti proposti dei capi 2, 3 e 6, e del capo 8, paragrafi C, E, F e G, dell’annesso 9 della convenzione di Chicago, contenuti nell’emendamento 30 di tale annesso che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti proposti di cui al paragrafo 1, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con gli emendamenti adottati in risposta alla relativa lettera agli Stati dell’ICAO.
3. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di recente modifica successivamente alla data prevista per la loro applicazione, la posizione da adottare a nome dell’Unione è che qualsiasi differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici debba essere notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tale caso la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, le posizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(
1
)
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (
GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/12/oj).
(
2
)
Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE e abroga la decisione 96/409/PESC (
GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (
GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/996/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2820/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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